Cassazione Civile, Sentenza n. 8275/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la pronuncia del Tribunale: dichiarata la parziale litispendenza con un giudizio avanti alla Corte d'appello di Roma; dichiarata la nullità del marchio nazionale n. 1188781 "MATTIOLO" registrato a favore di Gaetano Mattiolo per le classi 3, 9 e 25; accertata la contraffazione dell'uso del marchio MATTIOLO in danno dei marchi anteriori "GAI MATTIOLO" di proprietà della Mattiolo Couture S.A.; inibizione all'uso del segno contraffatto; revoca dell'uso del domain name mattiolo.net; condanna al risarcimento danni e pubblicazione della sentenza. Il ricorrente deduceva vizi di competenza territoriale (art.120 CPI), vizi di rappresentanza e capacità processuale delle controparti, censurava gli accertamenti di merito relativi a validità/uso dei marchi e del dominio, e denunciava errori nella liquidazione del danno e nell'ammissibilità di alcuni motivi d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la sostanza delle decisioni di merito ritenendo: corretta la competenza scelta (con precisazione che il foro eletto ai sensi dell'art.120 CPI non ha carattere di specialità assoluta rispetto al foro del luogo del fatto e che i fori sono concorrenti); legittima la rappresentanza e la legittimazione attiva delle società resistenti sulla base dei documenti di causa; inammissibili o infondati i motivi che chiedevano valutazioni di merito sui fatti e sulle prove (questione riservata ai giudici di merito); legittima la liquidazione equitativa del danno da contraffazione; inammissibile il motivo relativo alla genericità e insufficienza di specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha altresì corretto parzialmente la motivazione sul punto della competenza territoriale e ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità, oltre a disporre l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La domanda di accertamento di concorrenza sleale (numeri 1 e 2) è stata considerata in parte litispendente; la norma fonda la tutela contro pratiche commerciali sleali utilizzate nei rapporti tra imprenditori.
art. 120 Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. n.30/2005)
comma 2, comma 3 e comma 6 citati in motivazione
La Corte precisa che il foro del domicilio eletto ai sensi dell'art.120 CPI non ha carattere di specialità assoluta rispetto al foro del luogo del fatto (locus commissi delicti): i fori sono concorrenti e la scelta di uno dei fori alternativi è legittima se non contestata in modo specifico.
art. 12 lett. a) e art. 20 lett. b) c.p.i.
Richiamate come parametri per l'accertamento della confondibilità e della nullità del marchio nazionale MATTIOLO in ragione dei marchi anteriori GAI MATTIOLO; la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la confusione e quindi la nullità.
Richiamato con riferimento all'inammissibilità di taluni motivi di appello; la Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di nullità del motivo di appello per carenza dei presupposti formali/di rappresentazione.
art. 360 cod. proc. civ. comma 1, nn. 2 e 3
Norma di censura in cassazione: i motivi invocati dal ricorrente (violazione di legge e motivazione) sono stati in gran parte ritenuti infondati o inammissibili perché imponevano alla Corte di Cassazione una rivalutazione del merito o mancavano di specificità.
Utilizzato per correggere parzialmente la motivazione del giudice di merito sul punto della competenza territoriale senza però mutare l'esito del giudizio.
art. 321 e art. 259 cod. proc. pen. e art. 2636 cod. civ.
Richiamati nel ricorso in relazione alla presunta rilevanza penale o alla capacità del custode giudiziario; la Corte ha ritenuto la questione estranea alla ratio decidendi e non confutata in modo pertinente dal ricorrente.
Richiamato in alcune censuresulle norme del diritto della proprietà industriale; la Corte non ha ritenuto fondata la rilevazione di violazioni di quella norma sulla base degli elementi prodotti dal ricorrente.
art. 366 cod. proc. civ. comma 1 n. 6
Richiamato in ordine al requisito di specificità dei motivi di ricorso in cassazione: la Corte ha escluso alcune censure per difetto di specificità e per eccessiva genericità.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002 comma 1-quater e comma 1-bis
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- In materia di proprietà industriale l'art.120 CPI prevede più fori concorrenti (domicilio eletto, residenza/domicilio/dimora del convenuto, luogo del fatto): la scelta di uno dei fori alternativi è corretta salvo dimostrazione precisa dell'identità della controversia con altro giudizio pendente.
- La Cassazione non sostituisce il giudice di merito nella valutazione delle prove: i rilievi che richiedono una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili e devono essere dedotti e valutati nei gradi di merito.
- La registrazione di un marchio successivo può essere dichiarata nulla per confondibilità con marchi anteriori; la prova della convalidazione per preuso o della decadenza per non uso grava su chi la invoca.
- La titolarità o la cessione di diritti sul marchio può incidere sul diritto di usare il proprio cognome come marchio: una cessione precedente può precludere l'uso autonomo del patronimico come marchio.
- L'uso di nomi di dominio è suscettibile di sanzione se provoca effetto confusorio rispetto a marchi anteriori; il giudice può disporre la revoca/cessazione dell'uso.
- Il giudice del merito può liquidare il risarcimento per contraffazione in via equitativa; la correttezza del metodo di quantificazione può essere sindacata in Cassazione solo se vi è errore di diritto o macroscopica irragionevolezza.
- Motivi di impugnazione generici o privi di specificità sono inammissibili in Cassazione: occorre indicare chiaramente la violazione di legge o il vizio di motivazione contestato.
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