Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8112/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di merito che aveva rigettato il reclamo ex art. 630 c.p.c. volto a ottenere l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare per omissione del tempestivo deposito della documentazione prevista dall'art. 567 c.p.c. e per l'asserita inefficacia del pignoramento dovuta alla mancata trascrizione della successione e ad altre carenze ipo-catastali anteriori all'ordinanza di vendita.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenze formali e contenutistiche dell'atto introduttivo (violazione art. 366 c.p.c., mancata esatta trascrizione e illustrazione degli atti impugnati e delle censure). In ragione dell'inammissibilità il ricorso è stato respinto, i ricorrenti condannati in solido alle spese di giudizio (Euro 8.000,00 compensi e Euro 200,00 esborsi) e rilevata la sussistenza dell'obbligo di versamento integrativo del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 630 c.p.c.

    Riferimento alla procedura di reclamo in tema di esecuzione; la Corte evidenzia che i rilievi sulla documentazione ipo-catastale non erano idonei ad estinguere la procedura con reclamo tardivo e che, in ogni caso, il rimedio corretto per alcune questioni era l'opposizione ex art. 617 c.p.c.

  • art. 567 c.p.c.

    Norma richiamata in relazione all'obbligo di produzione della documentazione notarile/ipo-catastale. La sentenza valuta se le carenze nella documentazione ex art. 567 siano tali da impedire il proseguimento dell'esecuzione; il giudice ritiene che l'incompletezza, senon tempestivamente eccepita, non determina automaticamente l'estinzione.

  • art. 617 c.p.c.

    La Corte osserva che alcune questioni (es. trascrizione della successione e identificazione catastale) dovevano essere dedotte con opposizione ex art. 617 c.p.c. e non con il reclamo ex art. 630 c.p.c.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamata come parametro formale per il ricorso in Cassazione: il ricorso non ha soddisfatto i requisiti di contenuto e forma richiesti, giustificando l'inammissibilità.

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137/2020 (conv. L. n. 176/2020) e art. 7, comma 1, D.L. n. 105/2021 (conv. L. n. 126/2021)

    Norme emergenziali procedurali che hanno autorizzato il trattamento del ricorso e la decisione in camera di consiglio senza discussione orale; citate per giustificare il rito adottato.

  • art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002 (introdotti dalla L. 24/12/2012, n. 228)

    Richiamati in relazione all'obbligo dei ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nel caso previsto, in aggiunta a quanto già versato per il ricorso.

  • Cass., Sez. Un., Sent. n. 11178/1995

    Pronuncia di riferimento citata sia dai ricorrenti sia dalla Corte territoriale; la Corte di merito ha dato una lettura diversa della sentenza della Suprema Corte rispetto a quella prospettata dai ricorrenti, ritenendo che la giurisprudenza non obbligasse all'estinzione automaticadel processo esecutivo per la carenza documentale quando la procedura è proseguita e non è stato fatto reclamo tempestivo.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti formali e di contenuto di cui all'art. 366 c.p.c., con precisa indicazione e trascrizione degli atti impugnati e delle censure; in mancanza è dichiarato inammissibile.
  • L'incompletezza o carenza della documentazione ipo-catastale ex art. 567 c.p.c. non determina automaticamente l'estinzione della procedura esecutiva se il processo è proseguito e non è stato proposto tempestivamente il rimedio adeguato.
  • Per contestare vizi relativi a trascrizioni, identificazioni catastali e simili formalità ipotecarie il rimedio processuale corretto può essere l'opposizione ex art. 617 c.p.c., non il reclamo ex art. 630 c.p.c., a seconda della natura della deduzione.
  • La mancata tempestiva eccezione o impugnazione di provvedimenti inerenti l'esecuzione può consolidare e 'stabilizzare' la procedura esecutiva, precludendo rimedi estintivi successivi.
  • In caso di ordini del giudice dell'esecuzione per integrazioni documentali, il creditore deve provvedere tempestivamente; tuttavia, eventuali carenze emerse tardivamente devono essere denunciate con gli strumenti processuali appropriati e nei termini utili.
  • In sede di cassazione è fondamentale sviluppare le censure con chiarezza logico-giuridica e fornire la documentazione necessaria in modo da consentire l'esame della doglianza da parte della Corte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.