Cassazione Civile, Sentenza n. 8111/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva respinto la loro opposizione ex art. 617 c.p.c. all'ordinanza di assegnazione del ricavato della vendita dei beni pignorati. I ricorrenti sostenevano di vantare un privilegio ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c. (privilegio per prestazioni professionali) per le prestazioni rese all'esecutato e lamentavano che il titolo esecutivo azionato recava una condanna a favore dei professionisti. Denunciavano inoltre la mancata valutazione da parte del giudice di merito della documentazione comprovante la natura personale dell'incarico (secondo motivo, vizio di motivazione ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell'art. 366 c.p.c., rilevando che l'atto introduttivo era gravemente lacunoso: mancavano la trascrizione e l'illustrazione del titolo esecutivo, l'indicazione dettagliata dei documenti e dei mandati che avrebbero provato la prestazione personale, le date rilevanti (ordinanza di assegnazione, ricorso in opposizione, introduzione del giudizio di merito) e una adeguata esposizione del processo esecutivo e delle ragioni dell'opposizione. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale di Edilizia Pera è stato considerato privo di efficacia. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità (euro 6.000,00 per compensi e euro 200,00 per esborsi, oltre accessori) e a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2751-bis, comma 1, n. 2, cod. civ.
Norma richiamata per il privilegio sui crediti derivanti da prestazioni professionali; la Corte non ha deciso nel merito sul riconoscimento del privilegio perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per vizi formali dell'atto introduttivo
art. 617 cod. proc. civ.
Regola l'opposizione all'ordinanza di assegnazione nelle esecuzioni mobiliari: i ricorrenti avevano proposto opposizione ex art. 617, materia che è stata comunque non esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Motivo di ricorso per la violazione di legge e per vizio di motivazione; è stato invocato dai ricorrenti ma la Corte ha respinto il ricorso per ragioni di ammissibilità procedurale, senza entrare nel merito delle censure
artt. 115 e 116 cod. proc. civ.
Richiamati dai ricorrenti per denunciare vizio di motivazione e omessa valutazione delle prove sulla natura personale dell'incarico; la Corte ha rilevato che tali censure non sono state adeguatamente illustrate nell'atto introduttivo
art. 366 cod. proc. civ.
Norma sul contenuto dell'atto di impugnazione in Cassazione: la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per inosservanza degli obblighi di esposizione, trascrizione dei provvedimenti e dei documenti essenziali richiesti dall'art. 366
art. 334, comma 2, cod. proc. civ.
Prevede che il ricorso incidentale perda efficacia se il ricorso principale è inammissibile; applicata dalla Corte per il controricorso incidentale di Edilizia Pera
art. 92 cod. proc. civ.
Richiamata nel controricorso incidentale (dedotta violazione per compensazione delle spese), ma non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso principale
art. 618 cod. proc. civ.
Citata indirettamente: la Corte osserva che non sono state indicate le date rilevanti, tra cui quella di introduzione del giudizio di merito entro il termine perentorio previsto dall'art. 618
art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137/2020 (conv. Legge n. 176/2020) e art. 7, comma 1, D.L. n. 105/2021 (conv. Legge n. 126/2021)
Richiamate per la disciplina procedurale che ha consentito la trattazione e la decisione della causa in camera di consiglio senza discussione orale e con conclusioni scritte del P.M.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, Legge n. 228/2012
Norma sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'annotazione circa l'obbligo dei ricorrenti di versare un ulteriore importo pari a quello del ricorso, ove dovuto
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti formali dell'art. 366 c.p.c.: descrizione chiara del fatto processuale, trascrizione dei provvedimenti impugnati e indicazione precisa degli atti e documenti sui quali si fonda l'impugnazione; la mancata osservanza può determinare l'inammissibilità senza esame del merito
- Quando si deduce un privilegio per prestazioni professionali (art. 2751-bis), è essenziale allegare e, se possibile, trascrivere il titolo esecutivo e la documentazione (mandati, parcelle, atti) che provino la natura personale dell'incarico e l'effettiva esecuzione delle prestazioni
- Le censure sul vizio di motivazione (artt. 115 e 116 c.p.c.) richiedono che siano indicate con precisione le valutazioni omesse o erronee del giudice di merito e quali prove sarebbero state trascurate; non è sufficiente un'asserzione generica
- I termini processuali (es. per introdurre il giudizio di merito secondo art. 618 c.p.c.) e le date dei provvedimenti sono elementi cruciali da indicare in sede di impugnazione, poiché la loro violazione può incidere sull'ammissibilità dell'azione
- Un ricorso incidentale dipende dall'esistenza e ammissibilità del ricorso principale: se questo è inammissibile, l'incidente perde efficacia
- La difesa incompleta o l'assenza di difese da parte di altri intimati nel giudizio di legittimità non solleva l'attore dall'onere di conformare l'atto di impugnazione ai requisiti formali sostanziali
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