Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8108/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

MCC, quale gestore del Fondo di Garanzia e subentrata in surroga al credito di Banca Intesa, aveva corrisposto a quest'ultima €990.000 e si era insinuata nel procedimento di concordato della Metalluminio. In seguito MCC notificò due cartelle esattoriali nei confronti della Metalluminio (ruolo 2016) che furono impugnate; il Tribunale di primo grado aveva rigettato l'opposizione ed equiparato il credito di MCC al chirografo in surroga. La Corte d'Appello di Milano, tuttavia, accogliendo l'appello incidentale di Metalluminio, dichiarò l'inefficacia delle due cartelle. MCC proponeva ricorso per cassazione censurando: 1) nullità della sentenza per omissione delle conclusioni di MCC; 2) omissione di esame sulla natura concorsuale/privilegiata del credito di MCC; 3) violazione e falsa applicazione delle norme concernenti l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di MCC. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la mancata trascrizione delle conclusioni in sentenza è irrilevante se il giudice si è comunque pronunciato sulle domande; ha ritenuto infondato il secondo motivo poiché la formula di assorbimento della Corte d'Appello equivale a pronuncia sulla questione e non costituisce omissione di decisione; ha respinto anche il terzo motivo confermando la correttezza della valutazione secondo la quale le cartelle esattoriali, e la loro iscrizione a ruolo, possono consentire efficacia esecutiva e l'insinuazione al passivo nel concordato. Condanna MCC al pagamento delle spese di lite (liquidate in €12.000, oltre oneri) e data notazione circa l'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002.

Norme richiamate

  • legge n. 662 del 23/12/1996

    individuazione del Fondo di Garanzia la cui gestione è attribuita a MCC, da cui la surroga nel credito nei confronti del debitore

  • d.lgs. n. 46 del 2000

    disciplina della procedura di riscossione esattoriale che MCC ha esperito ai fini del recupero del credito

  • d.lgs. n. 112 del 13/04/1999

    richiamato in relazione alla disciplina dei rapporti con l'agente della riscossione e all'efficacia delle cartelle

  • D.P.R. n. 602 del 29/09/1973

    normativa fiscale richiamata in relazione all'efficacia esecutiva degli atti di riscossione

  • codice di procedura civile

    art. 360, comma 1, n. 4; art. 132, comma 2, n. 3

    regole sulle nullità della decisione per omissioni formali e sulla necessità che la sentenza contenga le conclusioni; la Corte precisa che l'omessa trascrizione delle conclusioni integra nullità solo se manca una pronuncia concreta sulle domande

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis

    previsione del contributo unificato aggiuntivo in cassazione e annotazione sulla sua applicabilità

Massime di principio

  • L'omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nella sentenza è irrilevante e non determina nullità se dalla motivazione risulta che il giudice si è comunque pronunciato su tutte le questioni prospettate.
  • La figura dell'assorbimento non costituisce omissione di pronuncia quando la decisione assorbente rende superflua o implicitamente risolve la questione assorbita; eventuali censure devono dimostrare l'erroneità della valutazione di assorbimento per far emergere un vizio.
  • Le cartelle esattoriali, unitamente all'iscrizione a ruolo, possono produrre efficacia esecutiva e sono idonee a consentire l'azione esecutiva anche con riferimento a debitori in concordato preventivo, salvo che non sia prospettata e provata una specifica invalidità formale o sostanziale dell'atto.
  • La surroga del gestore del Fondo di Garanzia non garantisce automaticamente una posizione privilegiata nel concordato se, nella proposta e nell'omologa del concordato, il credito è stato posizionato al chirografo; la qualificazione in sede concorsuale dipende dalla collocazione statutaria del credito nel piano concordatario.
  • Chi intende opporsi all'esecuzione basata su cartelle o precetti deve tempestivamente proporre le azioni difensive previste (opposizione a ruolo/precetto), poiché l'iscrizione a ruolo può essere sufficiente per l'insinuazione al passivo e per l'azione esecutiva.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.