Cassazione Civile, Sentenza n. 8110/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano il progetto di distribuzione del ricavato dell'esecuzione immobiliare promossa contro PAKCHEMIE S.r.l., chiedendo di escludere dalla ripartizione CALLIOPE e BANCO POPOLARE di NOVARA perché i decreti ingiuntivi da cui traevano titolo erano divenuti inefficaci o inesistenti a seguito della dichiarazione di fallimento della debitrice e della mancata ammissione dei relativi crediti al passivo fallimentare; sostenevano altresì l'inefficacia delle ipoteche iscritte in forza di quei provvedimenti monitori
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, ratione temporis, il fallimento e la mancata ammissione al passivo hanno efficacia limitata alla procedura concorsuale (inopponibilità alla curatela) e non determinano la caducazione o l'inesistenza dei decreti ingiuntivi nei confronti del debitore tornato in bonis. I decreti monitori, qualora i processi di opposizione si estinguano per mancata riassunzione, possono divenire definitivi e quindi validi titoli esecutivi; le ipoteche iscritte in base a tali titoli erano pertanto idonee a garantire la prelazione in sede di riparto. Le ricorrenti sono state condannate per spese processuali.
Norme richiamate
i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore anche per la parte non soddisfatta dei loro crediti, sia per capitale che per interessi, il che comporta la possibilità per il creditore di far valere il suo credito nei confronti del debitore ritornato in bonis
La Corte l'ha interpretata nel senso che i creditori possono agire individualmente contro il debitore tornato in bonis per recuperare crediti non soddisfatti in sede concorsuale; dunque il fallimento non impedisce l'azione esecutiva successiva.
art. 96 Legge Fallimentare (ult. comma, nella formulazione richiamata)
Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi all'articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso
La Corte ha richiamato tale norma per affermare che gli accertamenti fallimentari hanno efficacia limitata al concorso; non estendono effetti certi e preclusivi al giudizio ordinario o ai titoli monitori nei confronti del debitore fuori dalla procedura.
Richiamata in riferimento all'interruzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per sopravvenuto fallimento; la Corte distingue l'inopponibilità alla curatela dall'inesistenza del provvedimento.
Norma sul titolo esecutivo: la Corte ha ritenuto che i decreti monitori immediatamente esecutivi costituiscono titoli ai fini dell'esecuzione (salvo la limitazione dell'opponibilità alla curatela).
Richiamato come norma che consente l'intervento di terzi nella procedura esecutiva sulla base di un titolo esecutivo; i terzi muniti di decreti monitori immediatamente esecutivi possono intervenire nell'esecuzione.
Norma sull'iscrizione dell'ipoteca giudiziale: la Corte ha confermato che l'iscrizione effettuata in forza di un decreto monitorio immediatamente esecutivo è valida nei confronti del debitore tornato in bonis (ma inopponibile alla curatela durante il fallimento).
Richiamata nella parte in cui l'estinzione dell'opposizione per mancata riassunzione può comportare la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo nei confronti del debitore.
Richiamato a chiarire che l'inesistenza giuridica (nullità radicale) di un provvedimento riguarda ipotesi eccezionali di nullità assoluta che non si confanno alla mera inopponibilità derivante da fallimento; qui non si è in tale ipotesi.
art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137/2020
Norma processuale speciale adottata per il procedimento davanti alla Corte (ha consentito la decisione in camera di consiglio con conclusioni scritte).
Massime di principio
- L'esclusione di un credito dal passivo fallimentare e l'inopponibilità del relativo decreto ingiuntivo alla curatela producono effetti soltanto nell'ambito della procedura concorsuale e non determinano automaticamente l'inesistenza del titolo nei confronti del debitore tornato in bonis.
- Un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, anche se reso in pendenza di opposizione interrotta dal fallimento, può conservare efficacia come titolo esecutivo una volta che il debitore sia tornato in bonis, specie se il processo di opposizione si estingue per mancata riassunzione.
- Le iscrizioni ipotecarie effettuate in forza di provvedimenti monitori risultano inopponibili alla curatela durante il fallimento ma possono costituire garanzia efficace e prelazione nella distribuzione del ricavato dopo la chiusura della procedura concorsuale.
- Se un'opposizione a decreto ingiuntivo si interrompe per fallimento, le parti hanno la possibilità di riassumere il giudizio: il creditore può riassumerlo per ottenere pronuncia opponibile una volta che il debitore torni in bonis; il debitore (o il curatore, se opportuno) può riassumerlo per evitare che il decreto diventi definitivo per estinzione.
- Per valutare la posizione di terzi intervenuti nell'esecuzione è essenziale verificare se i titoli monitori siano divenuti definitivi (per mancata riassunzione) e se le ipoteche siano state iscritte anteriormente al fallimento; l'effetto pratico dipende dallo stato processuale del decreto e dalla tempestività delle iniziative delle parti.
- Nella pratica, chi assiste creditori o debitori deve: a) verificare lo stato di eventuali opposizioni al decreto ingiuntivo; b) valutare la necessità di riassumere i giudizi interrotti; c) distinguere tra efficacia rispetto alla curatela (endoconcorsuale) e efficacia verso il debitore 'in proprio' dopo la chiusura del fallimento.
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