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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16132/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta dai congiunti di una vittima degli eventi alluvionali verificatisi a Sarno il 5 maggio 1998, nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Comune di Sarno e del Sindaco, poi condannato penalmente per omicidio colposo plurimo. Le amministrazioni statali avevano eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento, sostenendo che non potesse operare il termine di cui all'art. 2947, terzo comma, c.c., secondo periodo, perché gli attori non si erano costituiti parte civile nel processo penale. In subordine avevano chiesto di essere manlevate in regresso dai coobbligati. La Corte d'appello aveva invece ritenuto non necessaria la costituzione di parte civile per far decorrere la prescrizione dalla data di irrevocabilità della sentenza penale e aveva anche negato il regresso tra i coobbligati. Nel ricorso per cassazione le amministrazioni hanno dedotto: (1) violazione dell'art. 2947 c.c. e norme collegate, sostenendo che per i danneggiati non costituiti parte civile la prescrizione decorre dal fatto e non dalla sentenza penale irrevocabile; (2) violazione delle norme sulla responsabilità della PA, affermando che il Comune rispondeva direttamente per immedesimazione organica e che sussisteva il presupposto del regresso; (3) violazione dell'art. 2055 c.c., sostenendo che il regresso sarebbe ammissibile anche tra coobbligati con titoli di responsabilità diversi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri e ha cassato la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dai congiunti della vittima nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno, ritenendo che il loro diritto fosse prescritto. La Corte ha affermato che, per beneficiare dello spostamento del dies a quo della prescrizione alla data di irrevocabilità della sentenza penale, il danneggiato deve aver posto in essere un atto interruttivo idoneo, quale la costituzione di parte civile; in mancanza, la prescrizione decorre dal fatto illecito, sia pure nel più lungo termine previsto per il reato. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della controvertibilità della questione giuridica.

Norme richiamate

  • art. 2947 c.c.

    terzo comma, primo e secondo periodo

    La disciplina speciale sulla prescrizione del risarcimento da fatto considerato dalla legge come reato opera distinguendo tra prescrizione del reato più breve o più lunga di quella civile; nello scenario rilevante, la decorrenza dalla sentenza penale irrevocabile presuppone che il danneggiato abbia compiuto un atto interruttivo della prescrizione, quale la costituzione di parte civile.

  • art. 2953 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso e nel sistema della decorrenza del termine in rapporto alla sentenza penale irrevocabile, senza che la Corte ne faccia applicazione autonoma decisiva.

  • art. 157 c.p.

    Richiamato come norma penale sulla prescrizione del reato, per il raffronto con la prescrizione civile.

  • art. 185 c.p.

    Base del diritto al risarcimento del danno da reato; la Corte ne esamina il rapporto con la prescrizione civile.

  • artt. 74, 75 e 76 c.p.p.

    Richiamati nel ricorso per sostenere che la nuova fisionomia dell'azione civile nel processo penale non escludeva l'onere di un atto interruttivo per avvalersi dello spostamento del dies a quo.

  • art. 2935 c.c.

    Principio generale secondo cui la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; la Corte lo considera la regola generale dalla quale l'art. 2947 c.c. deroga solo in presenza dei presupposti normativamente previsti.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato sulle obbligazioni solidali e sul regresso; le relative doglianze restano assorbite dopo l'accoglimento del primo motivo.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi alla responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione e dei coobbligati.

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in tema di responsabilità per fatto altrui; non costituisce oggetto della ratio decisoria finale.

  • art. 28 Cost.

    Richiamato per sostenere la responsabilità del Comune e delle amministrazioni per l'operato del Sindaco.

  • artt. 22 e 23 D.P.R. n. 3/1957

    Richiamati nel motivo relativo alla responsabilità della pubblica amministrazione e al rapporto tra responsabilità diretta e indiretta.

  • art. 369 c.p.c.

    La Corte respinge l'eccezione di improcedibilità, rilevando che la notificazione del ricorso era avvenuta entro il termine breve, sicché la mancata produzione della relata non era decisiva nel caso concreto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Nel sistema dell'art. 2947, terzo comma, c.c., lo spostamento del dies a quo della prescrizione alla data della sentenza penale irrevocabile non opera automaticamente per il solo fatto che sia stato celebrato un processo penale: è necessario che il danneggiato abbia compiuto un atto idoneo a interrompere la prescrizione, tipicamente la costituzione di parte civile, o altro atto civilisticamente equivalente.
  • La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da reato resta un istituto civilistico autonomo rispetto alla prescrizione penale; perciò operano solo le cause di interruzione previste dal diritto civile, senza commistioni automatiche con gli effetti del processo penale.
  • In assenza di un valido atto interruttivo, il diritto risarcitorio da fatto-reato si prescrive comunque dal momento in cui può essere fatto valere, sia pure applicando, se del caso, il più lungo termine prescrizionale previsto per il reato.
  • La mera pendenza del processo penale non sospende né impedisce di per sé la decorrenza della prescrizione civile del credito risarcitorio, se il diritto è già esercitabile; una deroga in tal senso richiede una espressa previsione normativa.
  • Quando il giudice di legittimità accoglie una censura decisiva sulla prescrizione, i motivi ulteriori relativi a responsabilità, regresso o qualificazione del titolo restano assorbiti e la causa può essere decisa nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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