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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35571/2023 del 20/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (medici)

La controversia

Alcuni medici laureati in medicina e in possesso di diploma di specializzazione post lauream convennero in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'istruzione chiedendo il risarcimento del danno per la tardiva attuazione delle direttive comunitarie 75/362 e 75/363. Altri medici intervennero volontariamente con domande analoghe. Il Tribunale accolse alcune domande, rigettandone altre per difetto di prova dell'equipollenza della specializzazione o per prescrizione. In appello, le amministrazioni contestarono, tra l'altro, l'ammissibilità dell'intervento ex art. 105 c.p.c. e la decisione sulla prescrizione, sostenendo che dovesse applicarsi il termine quinquennale introdotto dall'art. 4, comma 43, l. 183/2011. I ricorrenti incidentali censurarono il rigetto delle loro domande per difetto di allegazione e prova dell'equipollenza tra le specializzazioni conseguite e quelle previste dalle direttive, lamentando anche l'omessa considerazione di decreti ministeriali che avrebbero riconosciuto tale equipollenza. La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale, ma fondato il secondo limitatamente a due medici, per i quali ha applicato la prescrizione quinquennale e ha deciso nel merito rigettando le domande; ha poi rigettato il ricorso incidentale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale della Presidenza del Consiglio; ha accolto il secondo motivo limitatamente alle posizioni di due medici (Antonella Pacifico e Bernardino Pennucci), cassando sul punto la sentenza d'appello e decidendo nel merito con rigetto delle loro domande per intervenuta prescrizione; ha rigettato il ricorso incidentale degli altri medici. Le spese sono state poste a carico della Presidenza del Consiglio nei confronti di alcuni controricorrenti, mentre sono state compensate integralmente tra amministrazione e i due medici soccombenti sulla prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 105 c.p.c.

    "dipendenza dal titolo"; "connessione per riconducibilità dei rispettivi diritti a fattispecie costitutive che presentano comunanza parziale per il titolo"

    consente l'intervento volontario quando la domanda dell'interventore è connessa a quella originaria per un fatto costitutivo comune, come nel caso del danno da tardiva attuazione delle medesime direttive comunitarie.

  • art. 103 c.p.c.

    "mera connessione per identità di questioni"

    la Corte esclude che la relazione tra le domande dei medici e quella originaria si esaurisca in una connessione meramente soggettiva o di questioni, qualificandola invece come connessione per titolo.

  • art. 2947 c.c.

    la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancato recepimento di direttive comunitarie è ricondotta alla disciplina dell'art. 2947 c.c., con applicazione del termine quinquennale introdotto dall'art. 4, comma 43, l. 183/2011.

  • art. 252 disp. att. c.c.

    la norma è considerata espressione di un principio generale: quando una legge abbrevia il termine di prescrizione, il nuovo termine si applica ai diritti sorti prima se, alla data di entrata in vigore, il residuo del termine previgente è più lungo del nuovo; se invece il residuo è più breve, resta applicabile il termine originario per la sua residua durata.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    la nuova disciplina sulla prescrizione non è considerata retroattiva se regola effetti non esauriti di rapporti sorti prima della sua entrata in vigore.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    l'applicazione del nuovo termine di prescrizione ai rapporti ancora pendenti è ritenuta compatibile con il principio di irretroattività, salvo espressa disciplina transitoria diversa.

  • art. 115 c.p.c.

    la non equipollenza tra specializzazioni non coincide con un fatto soggetto a mera non contestazione, potendo essere rilevata d'ufficio; in ogni caso, l'onere di allegazione precisa grava sull'attore.

  • art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinvio alla motivazione di precedenti decisioni sul difetto di equipollenza delle specializzazioni invocate.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza, con compensazione nei soli rapporti in cui la questione sia stata ritenuta nuova.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dà luogo al raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.

  • Direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE

    costituiscono il fondamento sostanziale della pretesa risarcitoria per tardiva attuazione da parte dello Stato.

  • Direttiva 82/76/CEE

    richiamata come modifica delle direttive originarie sulle specializzazioni mediche.

  • L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 43

    introduce per il danno da mancato recepimento di direttive comunitarie la disciplina dell'art. 2947 c.c. e quindi un termine prescrizionale quinquennale.

Massime di principio

  • Quando più domande risarcitorie derivano dal medesimo inadempimento dello Stato agli obblighi di recepimento di direttive comunitarie, tra la domanda originaria e quelle degli interventori sussiste connessione per dipendenza dal titolo, idonea a fondare l'intervento volontario ex art. 105 c.p.c.
  • La disciplina dell'art. 4, comma 43, l. n. 183 del 2011 abbrevia il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie e si applica anche ai diritti sorti prima della sua entrata in vigore, se al 1° gennaio 2012 il residuo del termine previgente era superiore a cinque anni.
  • Se il residuo del termine di prescrizione previgente era inferiore al nuovo termine quinquennale, continua ad applicarsi il termine originario per la sua residua durata; se dopo l'entrata in vigore della legge interviene un atto interruttivo, da tale atto decorre il nuovo termine quinquennale.
  • La previsione dell'art. 4, comma 43, l. n. 183 del 2011 non qualifica in senso extracontrattuale il diritto al risarcimento, ma disciplina il solo regime della prescrizione del credito derivante dall'inadempimento statale.
  • Nei giudizi per danno da tardivo recepimento delle direttive sulle specializzazioni mediche, chi agisce deve allegare e provare specificamente la coincidenza sostanziale tra la specializzazione posseduta e quelle previste dalle direttive; in mancanza di coincidenza nominale, la prova dell'equipollenza richiede allegazioni precise e dettagliate.
  • La contestazione della controparte non può supplire alla carenza originaria di allegazione dell'attore; se l'allegazione è generica, resta fermo l'onere probatorio a carico di chi agisce.
  • La valutazione dell'equipollenza sostanziale tra specializzazioni mediche diverse da quelle nominate nelle direttive implica accertamenti di merito non sindacabili in cassazione se adeguatamente motivati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizioneBuona fede e correttezza

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