Cassazione Civile, Ordinanza n. 32280/2022 del 02/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da una dichiarazione di fallimento emessa nei confronti di una società in nome collettivo e di alcuni soci illimitatamente responsabili, su ricorso del pubblico ministero a seguito di indagini penali per reati tributari. In sede di reclamo, la corte d'appello aveva confermato il fallimento ritenendo che la società fosse insolvente: aveva valorizzato il sequestro penale gravante sui beni sociali e personali, la mancata capacità di far fronte al debito fiscale anche alla luce della procedura di "rottamazione-bis", la natura non prontamente liquidabile di parte dell'attivo e la presenza di ulteriori debiti bancari. I ricorrenti hanno proposto tre motivi di cassazione. Con il primo hanno denunciato violazione degli artt. 5 l. fall. e 2484 c.c., sostenendo che la società, avendo cessato di fatto l'attività per effetto dell'affitto d'azienda, dovesse essere valutata secondo il criterio dell'insolvenza "statica" proprio delle società in liquidazione, confrontando solo attivo liquidabile e passivo; in tale ottica, il valore dell'immobile sociale, che a loro dire non sarebbe stato adeguatamente considerato, avrebbe reso l'attivo superiore al passivo. Con il secondo hanno dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., cioè la proprietà di un immobile di rilevante valore, assunto come ignorato dalla corte territoriale. Con il terzo hanno censurato la violazione degli artt. 1, 5 e 15 l. fall. e della disciplina sulla rottamazione-bis, sostenendo che il credito erariale non fosse esigibile alla data del fallimento, sicché la corte avrebbe errato nel considerarlo ai fini dello stato di insolvenza, dovendosi invece guardare ai soli debiti effettivamente scaduti e alla liquidità disponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il criterio dell'insolvenza "statica" vale solo per le società in stato di liquidazione ai sensi delle cause di scioglimento previste dall'art. 2272 c.c., mentre il mero affitto dell'azienda non comporta di per sé la liquidazione della società né trasforma automaticamente l'assetto dell'oggetto sociale; per le società non in liquidazione resta applicabile il criterio dell'insolvenza dinamica, cioè l'impossibilità strutturale di adempiere regolarmente e con mezzi normali. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la corte d'appello non aveva omesso l'esame dell'immobile, ma lo aveva espressamente considerato, giudicandolo però non prontamente liquidabile perché gravato da sequestro penale; inoltre, la diversa stima del suo valore e la valutazione delle prove appartengono al merito e non sono sindacabili in cassazione. Ha infine respinto il terzo motivo, affermando che, ai fini dello stato di insolvenza, il giudice può compiere una valutazione prognostica e tenere conto anche della capacità dell'impresa di rispettare gli impegni dilazionati della rottamazione fiscale; nel caso concreto, la corte territoriale aveva correttamente ritenuto che la debitrice non fosse in grado di far fronte neppure alla prima scadenza, per scarsità di liquidità e per l'indisponibilità o difficile liquidabilità dell'attivo. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ricorso del P.M. per la dichiarazione di fallimento
consente al pubblico ministero di richiedere il fallimento all'esito di indagini penali o in presenza dei presupposti di legge
reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento
rimedio impugnatorio contro la sentenza che dichiara il fallimento
l'insolvenza si accerta, per le imprese operative, in base all'impossibilità strutturale e non transitoria di soddisfare regolarmente le obbligazioni con mezzi normali; per le società in liquidazione opera invece il criterio dell'attivo liquidabile sufficiente a pagare integralmente i creditori
richiamato dai ricorrenti per sostenere la cessazione dell'attività e la necessità di applicare il criterio dell'insolvenza statica; la Corte esclude che l'affitto d'azienda integri di per sé una causa di scioglimento
cause di scioglimento delle società di persone
la liquidazione societaria consegue al verificarsi delle cause di scioglimento tipizzate, tra le quali non rientra il mero affitto dell'azienda
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
utilizzato per denunciare errori di diritto nella qualificazione dello stato di insolvenza e della disciplina della rottamazione fiscale
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo
il vizio è configurabile solo se è stato omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, oggetto di discussione e decisivo; non basta la contestazione della valutazione delle prove
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
impone l'onere di produrre gli atti e i documenti rilevanti a sostegno del vizio dedotto
art. 1 d.l. n. 148/2017, conv. in l. n. 172/2017
richiamato per sostenere la dilazione del debito erariale; la Corte considera che, ai fini dell'insolvenza, rileva anche la capacità di rispettarne le scadenze future
art. 3, comma 23, d.l. n. 119/2018
nuova disciplina della rottamazione
richiamato per individuare la scadenza della terza rata e il fabbisogno finanziario connesso
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
base normativa per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
ha inserito nel testo dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 la previsione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Per la dichiarazione di fallimento di una società ancora operativa, lo stato di insolvenza va valutato con criterio dinamico, ossia verificando se l'impresa sia strutturalmente incapace di adempiere regolarmente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, tenendo conto della concreta liquidabilità dell'attivo e della capacità di permanere sul mercato.
- Il criterio dell'insolvenza "statica", fondato sul confronto tra attivo liquidabile e passivo, si applica alle società in stato di scioglimento e liquidazione; non può essere esteso automaticamente alle società che abbiano semplicemente concesso l'azienda in affitto.
- Il mero affitto dell'azienda non integra di per sé una causa di scioglimento né determina automaticamente una liquidazione di fatto della società, poiché non modifica da solo l'oggetto sociale in quello esclusivo di dismettere il patrimonio per soddisfare i creditori.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è configurabile quando il fatto storico dedotto sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, anche se valutato in modo sfavorevole o con una stima economica diversa da quella sostenuta dalla parte.
- Ai fini dello stato di insolvenza possono essere considerati anche debiti tributari dilazionati tramite procedure di definizione agevolata, ove risulti che il debitore non sia comunque in grado di far fronte alle scadenze previste e che l'attivo non sia prontamente liquidabile.
- L'accertamento dell'insolvenza prescinde dalle cause che l'hanno determinata, anche se non imputabili all'imprenditore, perché rileva la situazione oggettiva di impotenza a soddisfare regolarmente le obbligazioni.
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