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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26658/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva in parte assolto e in parte confermato la condanna per plurimi fatti di bancarotta fraudolenta e reati tributari relativi all'emissione e all'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, rideterminando la pena e disponendo la confisca per equivalente. I motivi erano quattro: 1) nullità del giudizio di primo grado per omessa notifica al difensore del rinvio d'ufficio dell'udienza, avvenuto in ragione dell'emergenza Covid-19, con conseguente lesione del diritto di difesa; 2) erronea applicazione della disciplina della prescrizione in relazione a uno dei capi di emissione di fatture false, con riferimento alla successione di leggi nel tempo e al dies a quo del termine; 3) omessa derubricazione dei fatti di bancarotta fraudolenta in bancarotta semplice e mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità; 4) vizi di legge e motivazione in ordine a un capo di bancarotta fraudolenta da falso in bilancio, con contestazione della base documentale utilizzata e della ricostruzione del valore delle immobilizzazioni e delle operazioni rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, relativo all'omesso avviso al difensore del rinvio d'ufficio dell'udienza disposto per l'emergenza Covid-19. Ha qualificato la mancata comunicazione come nullità di ordine generale a regime intermedio, tempestivamente dedotta dal difensore comparso solo per eccepire l'irregolarità e chiedere un termine a difesa. Ha quindi censurato il Tribunale per aver concesso soltanto una sospensione di un'ora e per aver proceduto comunque all'assunzione della prova orale. La Corte ha annullato senza rinvio sia la sentenza impugnata sia quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Messina per l'ulteriore corso. Le ulteriori censure sono state dichiarate assorbite. È stato inoltre escluso che fosse maturata la prescrizione dei reati per cui vi era condanna, in ragione della contestazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, d. att. c.p.p.

    richiamato per l'enunciazione dei motivi di ricorso nei limiti consentiti

  • artt. 180 e 182 c.p.p.

    la nullità per omesso avviso del rinvio d'ufficio è una nullità generale a regime intermedio, deducibile nei termini previsti

  • art. 184 c.p.p.

    la nullità di citazione, avviso, comunicazioni e notificazioni è sanata dalla comparizione della parte, salvo che questa dichiari di comparire solo per eccepire l'irregolarità, nel qual caso ha diritto a un termine a difesa non inferiore a cinque giorni

  • decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

    richiamato quale base della disciplina emergenziale per il rinvio d'ufficio delle udienze durante la pandemia da Covid-19

  • legge 24 aprile 2020

    legge di conversione del decreto-legge emergenziale richiamato

  • art. 17 d. lgs. n. 74 del 2000

    norma evocata dal ricorrente per la disciplina della prescrizione dei reati tributari e della successione di leggi nel tempo

  • art. 217 legge fall.

    richiamato come parametro per la richiesta di derubricazione da bancarotta fraudolenta a bancarotta semplice

  • art. 219, comma 3, legge fall.

    richiamato come base per la richiesta di attenuante del danno di speciale tenuità

  • art. 99, comma 4, c.p.

    richiamato per escludere la maturazione della prescrizione, in ragione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale

  • art. 161 c.p.

    richiamato in relazione all'effetto interruttivo/sospensivo della prescrizione nei casi di recidiva contestata

Massime di principio

  • In caso di rinvio d'ufficio dell'udienza disposto nel contesto della disciplina emergenziale Covid-19, l'omesso avviso al difensore integra una nullità generale a regime intermedio, deducibile tempestivamente ai sensi degli artt. 180 e 182 c.p.p.
  • La comparizione del difensore non sana automaticamente l'omessa notifica dell'avviso quando egli dichiari di essere presente solo per eccepire l'irregolarità e chieda un termine a difesa; in tale ipotesi l'art. 184 c.p.p. impone la concessione di un termine non inferiore a cinque giorni.
  • Quando la nullità genetica del giudizio di primo grado investe l'assunzione della prova, l'annullamento della sentenza impugnata può estendersi anche alla decisione di primo grado, con trasmissione degli atti al giudice di merito per il prosieguo.
  • La verifica della prescrizione deve tenere conto della disciplina applicabile alla specifica fattispecie e degli effetti della recidiva contestata, che può incidere sul regime prescrizionale impedendo la maturazione del termine estintivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniBancarotta fraudolentaDichiarazione fraudolentaPena e commisurazione
RamiProcesso penaleReati fallimentariReati tributariParte generale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiNullità processualePrescrizione del reato

Testo integrale

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