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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10273/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di fornitura/vendita di barbatelle di vite destinate a un vigneto aziendale. L'acquirente ha agito per la risoluzione per inadempimento e per il risarcimento dei danni, deducendo che le piante fornite fossero malate e inidonee, con conseguente necessità di espianto e reimpianto del vigneto, perdita di produzione e pregiudizio economico anche rispetto all'utilizzo delle uve in una linea di vino pregiato. Il giudice di primo grado ha accolto la sola domanda di risoluzione e ha rigettato la domanda risarcitoria; la corte d'appello ha confermato il rigetto del danno, ritenendo non provato né il danno emergente da espianto/reimpianto, né un danno futuro immediatamente risarcibile, né il nesso tra le piante fornite e la produzione del vino indicato, osservando anzi che dagli atti risultava produzione con uve diverse. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) vizi motivazionali, illogicità e travisamento della CTU; 2) omessa pronuncia/corrispondenza tra chiesto e pronunciato e pretesa erronea valutazione dell'onere probatorio sul danno; 3) violazione della disciplina sulla produzione dei vini IGT e omesso esame di fatti decisivi; 4) ulteriore omesso esame delle conclusioni della CTU e del danno nei primi anni; 5) violazione delle norme sulle spese di lite per la condanna alle spese, ritenuta punitiva. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi quattro motivi inammissibili, perché diretti in sostanza a ottenere un nuovo esame del merito e della prova, non consentito in sede di legittimità, e perché in parte preclusi dalla disciplina del "minimo costituzionale" della motivazione, dal perimetro dell'art. 360, n. 5, c.p.c. riformato e, per i motivi di omesso esame, dalla presenza di doppia conforme. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato, poiché la ricorrente non era parte totalmente vittoriosa e il regolamento delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione di merito che aveva già riconosciuto la risoluzione del rapporto per inadempimento ma aveva negato il risarcimento dei danni richiesti dall'acquirente, ritenendo non provata l'esistenza e/o la quantificazione del pregiudizio patrimoniale e del lucro cessante. Ha inoltre reputato legittima la condanna della ricorrente alle spese di lite in misura prevalente, poiché la parte non era risultata interamente vittoriosa. È stata disposta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il vizio processuale può essere denunciato solo se ricorre una vera nullità della sentenza o del procedimento, non per contestare il merito della valutazione probatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    come riformulato, consente il controllo solo sull'omesso esame di un fatto storico decisivo; restano fuori le doglianze su sufficienza, logicità e contraddittorietà della motivazione, salvo anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.

  • art. 132 c.p.c.

    è richiamato solo per denunciare un preteso vizio motivazionale; la Corte ribadisce che il controllo è limitato alle ipotesi di motivazione inesistente, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    viene richiamato per l'interpretazione della riforma del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. secondo i criteri ermeneutici ordinari.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude l'omessa pronuncia, poiché la domanda risarcitoria era stata comunque esaminata e decisa, sebbene sfavorevolmente per la ricorrente.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo di nullità processuale, ma non riconosciuto come violato dalla Corte.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo il ricorrente deve indicare specificamente il fatto, il dato da cui emerge e il suo rilievo processuale.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. per l'onere di specifica indicazione e produzione degli atti su cui il ricorso si fonda.

  • art. 699 c.p.c.

    è indicato in via incidentale come possibile strumento di accertamento tecnico preventivo per cautelarsi rispetto alla modifica dello stato dei luoghi.

  • art. 91 c.p.c.

    viene ribadito il principio di soccombenza: la parte non totalmente vittoriosa può essere condannata alle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione totale o parziale delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei casi consentiti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 54 D.L. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012

    ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c. riducendo il sindacato di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale.

  • L. n. 164/1992

    richiamata dalla ricorrente come parte della disciplina sulla produzione di vini IGT, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché formulata in modo generico.

  • D.P.R. n. 348/1994

    richiamato dalla ricorrente per la disciplina dei vini IGT, senza però individuare in modo specifico la norma asseritamente violata.

  • art. 1487 c.c.

    non espressamente citato nel testo fornito; non inserito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di vizi motivazionali è ammissibile solo nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come riformulato: occorre l'omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre non sono più consentite censure sulla mera insufficienza, illogicità o contraddittorietà della motivazione, salvo le rare anomalie motivazionali di rilievo costituzionale.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito, anche solo in modo sintetico.
  • In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione fondato sull'omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Le censure che mirano a un nuovo apprezzamento della CTU, delle prove documentali o del materiale fotografico si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
  • Per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento o da fornitura di beni viziati, la parte attrice deve provare in modo adeguato l'esistenza del pregiudizio, il nesso causale con l'inadempimento e, se del caso, la perdita di reddito o di lucro cessante; la mera allegazione della difettosità del bene non basta.
  • La condanna alle spese segue il principio di soccombenza: solo la parte totalmente vittoriosa è sottratta alla condanna, mentre la compensazione parziale o totale delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito entro i limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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