Cassazione Civile, Ordinanza n. 14815/2025 del 02/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da sessantacinque intimazioni di pagamento emesse per un importo complessivo di 1.006.430,23 euro relativo a crediti di natura erariale. Il contribuente aveva già proposto appello avverso la decisione di primo grado, ma la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, aveva rigettato l'impugnazione. Contro tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l'Agenzia delle Entrate-Riscossione resisteva con controricorso. La Corte, tuttavia, rilevava in via preliminare che il ricorso principale non era stato depositato, con conseguente improcedibilità ex art. 369, comma 1, c.p.c. Inoltre dichiarava inammissibile il controricorso dell'Agenzia perché la procura era stata conferita a un avvocato del libero foro senza che emergessero in atti i presupposti derogatori richiesti per il patrocinio in cassazione dell'ente, cioè conflitto, indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato o apposita motivata delibera dell'Agenzia. In applicazione della disciplina sul patrocinio dell'Agenzia e del raddoppio del contributo unificato, la Corte dava atto dei relativi presupposti processuali, ma non liquidava le spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per mancato deposito ex art. 369, comma 1, c.p.c. e ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per invalidità della procura conferita al difensore del libero foro in assenza dei presupposti che consentono la deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nel giudizio di legittimità. Non sono state liquidate spese. È stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
Norme richiamate
Il mancato deposito del ricorso per cassazione comporta l'improcedibilità del ricorso stesso.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
La deroga al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato richiede un'apposita e motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
La disposizione interpretativa conferma il quadro convenzionale relativo alla difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, distinguendo tra giudizi di merito e giudizio di cassazione.
La base normativa e convenzionale disciplina la rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la regola del patrocinio in cassazione.
La norma di interpretazione autentica è richiamata come conferma della regola secondo cui, in cassazione, l'Agenzia si avvale dell'Avvocatura dello Stato salvo i casi eccezionali previsti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La declaratoria di improcedibilità del ricorso integra il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il mancato deposito del ricorso determina l'improcedibilità ex art. 369, comma 1, c.p.c., a prescindere dal contenuto dei motivi dedotti.
- La procura rilasciata da un ente pubblico a un difensore del libero foro è invalida, e il relativo atto processuale è inammissibile, quando la difesa in cassazione sia riservata all'Avvocatura dello Stato e non risultino in atti le condizioni eccezionali che consentono la deroga (conflitto, indisponibilità o motivata delibera).
- Per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la convenzione con l'Avvocatura dello Stato esime dal patrocinio erariale nei giudizi di merito tributari, ma non di regola nel giudizio di legittimità, nel quale resta necessaria la difesa dell'Avvocatura salvo specifiche eccezioni.
- La declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione comporta l'attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente.
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