Sentenza n. 1759/2026 - Catania, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ragusa – Giudice del Lavoro del 27 novembre 2024, n. 1196, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria indennizzo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il suo diritto a percepire l’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 per epatopatia cronica correlata a trasfusione di emoderivati, patologia ascrivibile alla quinta categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, condannando il Ministero della Salute al pagamento dell’indennizzo, nella misura e con la decorrenza di legge, oltre agli interessi, nonché delle spese di lite. La sentenza era passata in giudicato, ma l’Amministrazione non aveva adempiuto. Il ricorso è stato notificato dopo la scadenza del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e che il Ministero non aveva adempiuto agli obblighi da essa derivanti. Ha ordinato al Ministero della Salute di dare piena esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, ovvero dalla sua notificazione su istanza di parte se anteriore. Per l’ulteriore ipotesi di inadempimento ha nominato commissario ad acta, senza ulteriori oneri, il Direttore generale della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dotato della necessaria professionalità, assegnandogli un successivo termine di sessanta giorni per provvedere in via sostitutiva. Il giudice ha escluso la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente a garantire il soddisfacimento della pretesa la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ha verificato che tale termine era decorso prima della proposizione del ricorso.
art. 147, comma 1, lett. a), l. 388/2000
Richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Richiamato quale ulteriore disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), è richiamato per escludere la fissazione di penalità in caso di successive violazioni o inosservanze, ritenuta non necessaria per la contestuale nomina del commissario ad acta.
Costituisce la base normativa dell’indennizzo riconosciuto dalla sentenza posta in esecuzione.
d.P.R. 834/1981
La tabella A allegata al decreto è richiamata per l’ascrivibilità della patologia alla quinta categoria, ai fini della quantificazione dell’indennizzo riconosciuto dal giudice del lavoro.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando la decisione da eseguire è passata in giudicato e l’amministrazione non ha adempiuto agli obblighi puntualmente derivanti dal comando giudiziale.
- Nei confronti della pubblica amministrazione, il giudizio di ottemperanza può essere proposto solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato; il decorso del termine deve essere verificato in relazione alla notificazione della decisione all’amministrazione e alla data di proposizione del ricorso.
- Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione della decisione entro un termine determinato e, per l’ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con poteri sostitutivi.
- La nomina del commissario ad acta può rendere non necessaria la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quando essa sia ritenuta sufficiente ad assicurare l’esecuzione della decisione in tempi ragionevoli.
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