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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01726/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo per la disciplina della doppia conforme ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., e accolto il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria del Lazio, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame motivato della controversia e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che, in esito a ricorso per revocazione dell'Ufficio, aveva confermato il rigetto delle sue doglianze avverso avvisi di accertamento IRPEF per due annualità, emessi con metodo sintetico redditometrico sulla base di indici di capacità contributiva (autovetture, disponibilità finanziarie, canone di locazione). Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 per asserita nullità degli avvisi per difetto di motivazione. Con il secondo motivo lamentava omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la C.T.R. non avesse adeguatamente considerato la dichiarazione del padre circa il sostegno economico delle spese contestate. Con il terzo motivo denunciava falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697, 2727, 2728, 2729 c.c. e 115 c.p.c., assumendo che la prova offerta fosse idonea a superare la presunzione di capacità contributiva e che il giudice di merito avesse errato nel valutare gli elementi presuntivi e la prova contraria.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    comma quarto; comma quinto; comma sesto; comma settimo

    Disciplina l'accertamento sintetico del reddito: l'Ufficio può fondare la rettifica su indici di capacità contributiva e spese per incrementi patrimoniali; tali indici operano come presunzione legale relativa e il contribuente può vincerla con prova contraria documentale, anche dimostrando che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Per annualità anteriori al 2009 non è richiesto il contraddittorio endoprocedimentale previsto dalla riforma del 2010.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità dell'atto impositivo per difetto di motivazione; la Corte esclude la nullità perché l'avviso non deve necessariamente esplicitare la valutazione delle osservazioni del contribuente.

  • art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Le osservazioni del contribuente devono essere valutate dall'Amministrazione, ma la loro valutazione non deve essere necessariamente esplicitata nell'atto impositivo.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Richiamato nel procedimento di revocazione promosso dall'Ufficio davanti alla C.T.R.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazione di legge in relazione alla motivazione dell'avviso e alla disciplina dell'accertamento sintetico.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è dichiarato inammissibile per effetto della disciplina della doppia conforme.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme sulle questioni di fatto, preclude in cassazione la deducibilità del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; nel redditometro l'onere di provare la provenienza non reddituale delle somme e la minore capacità contributiva grava sul contribuente.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni; la Corte ribadisce che l'accertamento sintetico opera mediante presunzione legale relativa e che la prova contraria può essere anche presuntiva.

  • art. 2728 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte conferma che il sistema redditometrico impone una presunzione legale relativa a carico del contribuente.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte afferma che il contribuente può contrastare l'accertamento con qualsiasi mezzo idoneo, anche presunzioni semplici.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte richiama il dovere del giudice di valutare gli indizi sia analiticamente sia complessivamente.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per affermare la possibilità di introdurre nel giudizio tributario dichiarazioni extraprocessuali di terzi come elementi indiziari, a tutela della parità delle armi e del diritto di difesa.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico del reddito fondato sul redditometro, l'Ufficio è dispensato da ulteriori prove una volta dimostrata l'esistenza degli specifici fattori-indice di capacità contributiva; grava invece sul contribuente l'onere di provare, con idonea documentazione, la provenienza non reddituale delle somme o comunque che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
  • La prova contraria nel redditometro non è tipizzata e può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni semplici e dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, che il giudice deve valutare come elementi indiziari nel complesso del materiale probatorio.
  • Il giudice di merito, nel valutare la prova per presunzioni, deve procedere in due fasi: prima selezionare analiticamente gli indizi rilevanti, poi valutarli globalmente per verificare se la loro combinazione raggiunga una valenza probatoria; è censurabile la decisione che si limiti a negare valore agli elementi senza una loro compiuta valutazione complessiva.
  • La mancata esplicitazione nell'avviso di accertamento delle osservazioni del contribuente non determina di per sé nullità dell'atto, salvo che la legge lo preveda espressamente o che derivi una lesione effettiva di specifiche garanzie difensive.
  • Per le annualità anteriori all'entrata in vigore della disciplina del contraddittorio endoprocedimentale nel redditometro, l'accertamento è legittimo anche senza preventivo contraddittorio e senza particolari oneri motivazionali rafforzati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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