Cassazione Civile, Ordinanza n. 23424/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società aveva stipulato con una banca, nel 2008, un mutuo fondiario a rimborso graduale con interesse corrispettivo fisso e interesse di mora pari a tre punti percentuali in più. La mutuataria aveva dedotto che il tasso moratorio fosse usurario, sia perché applicato sull'intera rata insoluta comprensiva di capitale e interessi corrispettivi, sia per il superamento del TAEG, oltre che in relazione alla penale di estinzione anticipata. Chiedeva quindi la declaratoria di nullità delle clausole interessate, la gratuità del mutuo con imputazione delle somme al solo capitale e la restituzione delle somme versate; in subordine, la compensazione tra interessi già pagati e capitale residuo. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 644 c.p. e del d.m. 23 giugno 2008, sostenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente applicato una maggiorazione di 2,1 punti percentuali al tasso soglia, inventando un tasso soglia ad hoc per la mora e omettendo di applicare il principio per cui il tasso corrispettivo e quello moratorio sarebbero soggetti a un unico tasso soglia; con il secondo ha dedotto violazione delle norme sulla nullità delle clausole usurarie e sugli effetti civilistici, sostenendo che dalla nullità dovesse discendere la totale non debenza di qualsiasi interesse ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., con obbligo della banca di restituire tutti gli importi percepiti a titolo di interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le censure, richiamando il consolidato orientamento, anche delle Sezioni Unite, secondo cui la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; la mancata inclusione di questi ultimi nel TEGM non impedisce l'applicazione dei decreti ministeriali ex art. 2 l. n. 108/1996 quando essi rilevino comunque il tasso medio praticato dagli operatori professionali. In tal caso, il tasso-soglia va determinato con la maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicata per il coefficiente di aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti dall'art. 2, comma 4, l. n. 108/1996. Ha inoltre escluso che la nullità della clausola comporti la gratuità del mutuo: l'usurarietà dei moratori comporta che essi non siano dovuti nella misura pattuita, ma nella misura degli interessi corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro per la verifica dell'usurarietà delle pattuizioni di interessi, anche moratori
l. 7 marzo 1996 n. 108, art. 2
consente la rilevazione trimestrale dei tassi medi e la determinazione del tasso soglia; può operare anche per gli interessi moratori secondo l'orientamento accolto dalla Corte
l. 7 marzo 1996 n. 108, art. 3
richiamato dal ricorrente in via subordinata, ma non applicato; la Corte non ha accolto la tesi che fosse l'unica disciplina rilevante in assenza di una specifica rilevazione ministeriale per la mora
la clausola che preveda interessi usurari è nulla per contrarietà a norme imperative
la nullità della clausola comporta la sostituzione di diritto con la disciplina imperativa applicabile
si applica, secondo la Corte, anche in relazione all'usurarietà degli interessi moratori, ma non nel senso della totale gratuità del rapporto: gli interessi di mora non sono dovuti nella misura pattuita, bensì in quella lecita dei corrispettivi
è la disciplina che governa gli interessi dovuti in mora in sostituzione della clausola usuraria, secondo il richiamo operato dalla giurisprudenza di legittimità
richiamato come parametro del saggio legale degli interessi dovuti in caso di mora
d.m. 23 giugno 2008
utilizzato come decreto ministeriale rilevante per la determinazione del tasso soglia nel periodo del contratto
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo a carico della parte ricorrente soccombente
Massime di principio
- La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, poiché la promessa di somme usurarie in relazione al contratto è rilevante indipendentemente dalla natura corrispettiva o moratoria dell'interesse.
- Se i decreti ministeriali ex art. 2 l. n. 108/1996 rilevano il tasso medio praticato dagli operatori professionali, il raffronto per la mora va effettuato secondo il criterio indicato dalla giurisprudenza di legittimità, includendo la maggiorazione media degli interessi moratori quando essa risulti rilevata, e applicando i coefficienti e margini di tolleranza previsti dalla legge.
- L'usurarietà della clausola sugli interessi moratori ne determina la nullità, ma non comporta automaticamente la gratuità integrale del finanziamento: il debitore resta tenuto a corrispondere gli interessi nella misura lecita sostitutiva, individuata secondo l'art. 1224, comma 1, c.c., nei limiti richiamati dalla giurisprudenza.
- La contestazione dell'usurarietà di un tasso moratorio richiede di confrontare il tasso pattuito con il tasso soglia giuridicamente rilevante secondo il sistema normativo e i decreti ministeriali applicabili, non potendosi assumere che l'assenza di una rilevazione espressa per la mora renda inesistente ogni parametro di raffronto.
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