Cassazione Civile, Ordinanza n. 22095/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda proposta da un agriturismo contro la società di fornitura elettrica, deducendo che la sostituzione del vecchio contatore con un nuovo apparato a autolettura fosse avvenuta senza i dovuti adempimenti e che ciò avesse determinato l'emissione di una fattura per importo eccessivo, in mancanza della possibilità di verificare il reale consumo per la mancata lettura del contatore dismesso. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello confermava il rigetto. In Cassazione il ricorrente proponeva sei motivi: violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. sull'onere della prova; violazione degli artt. 1175, 1375 e 2697 c.c. sulla sostituzione del contatore e sui riflessi probatori; nullità per violazione degli artt. 246 e 116 c.p.c. per incapacità del teste; omesso esame di un fatto relativo all'attendibilità del teste; nullità per violazione degli artt. 132, comma 2, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. sulla motivazione circa la prova del credito; violazione della disciplina regolatoria del settore energetico, del Codice del consumo e delle norme interpretative per il mancato preavviso o contraddittorio prima dell'intervento sul misuratore.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina nel merito i sei motivi, perché rileva un vizio del procedimento notificatorio del ricorso: la notifica eseguita a mezzo posta era stata perfezionata con consegna del plico al portiere dello stabile dove aveva domicilio il difensore della controparte, ma non risultava inviato al destinatario il necessario avviso dell'avvenuta consegna. In applicazione dei precedenti richiamati, la mancanza dell'avviso di ricevimento, in assenza di difesa dell'intimato e senza richiesta di rimessione in termini o attivazione per la rinnovazione della notifica, comporta l'inammissibilità del ricorso. Nulla viene disposto sulle spese; viene inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente in relazione all'azione di ripetizione e all'onere probatorio, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso
richiamato per l'onere della prova, ma la Corte non entra nel merito delle doglianze
richiamato insieme all'art. 1375 c.c. sui doveri di correttezza e buona fede nel rapporto di somministrazione
richiamato insieme all'art. 1175 c.c. sui doveri di correttezza e buona fede nel rapporto di somministrazione
richiamato per contestare l'idoneità del teste, ma senza scrutinio di merito
richiamato per la valutazione della prova testimoniale, ma senza scrutinio di merito
richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione asseritamente insufficiente
richiamato con riguardo alla motivazione della sentenza
art. 3 delibera 28 dicembre 1999 n. 200 Autorità per l'energia elettrica e il gas
richiamato dal ricorrente sull'obbligo di preavviso e disciplina del servizio
art. 11.2 delibera 28 dicembre 1999 n. 200 Autorità per l'energia elettrica e il gas
richiamato dal ricorrente sull'obbligo di preavviso e garanzia del contraddittorio
art. 35 d.lgs. n. 206 del 2005
richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela del consumatore e agli obblighi informativi
richiamato per l'interpretazione del rapporto e degli obblighi informativi
richiamato per l'interpretazione delle clausole in senso favorevole all'aderente
art. 7, comma 3, L. n. 890 del 1982
richiamato per affermare la necessità dell'avviso al destinatario quando il piego è consegnato al portiere
art. 7, comma 6, L. n. 890 del 1982
richiamato, secondo l'interpretazione consolidata, quale norma che rende nulla la notificazione se manca l'avviso al destinatario dopo consegna al portiere
richiamato in relazione alla notificazione a mezzo del servizio postale e alla prova del perfezionamento del procedimento notificatorio
richiamato con riguardo alla raccomandata che dà notizia del compimento delle formalità notificatorie
richiamato per escludere, nel caso concreto, la rinnovazione della notificazione in difetto dei presupposti
richiamato per la possibile rimessione in termini sul deposito dell'avviso di ricevimento, non richiesta nel caso concreto
richiamato con riferimento alla produzione documentale in cassazione
richiamato per il termine ultimo di produzione dell'avviso di ricevimento prima della discussione
richiamato per il termine ultimo di produzione dell'avviso di ricevimento in camera di consiglio
art. 380 bis.1, comma 2, c.p.c.
richiamato per il regime di deposito della motivazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la produzione dell'avviso di ricevimento o della raccomandata attestante il completamento delle formalità notificatorie è necessaria per dimostrare l'avvenuta instaurazione del contraddittorio.
- Se la notifica del ricorso a mezzo posta è avvenuta con consegna al portiere dello stabile, la notificazione è nulla quando non risulti inviato al destinatario il prescritto avviso dell'avvenuta consegna.
- In mancanza dell'avviso di ricevimento e in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, salvo che il difensore chieda tempestivamente rimessione in termini o dimostri di essersi attivato per ottenere il duplicato dell'avviso.
- La Corte di cassazione non può supplire all'omissione del perfezionamento notificatorio mediante un termine per il deposito dell'avviso quando non ricorrano i presupposti per la rinnovazione della notificazione.
- Il vizio relativo alla notifica del ricorso preclude l'esame dei motivi di merito, anche quando questi investano riparto dell'onere della prova, correttezza contrattuale, prova testimoniale e motivazione della sentenza.
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