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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22095/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda proposta da un agriturismo contro la società di fornitura elettrica, deducendo che la sostituzione del vecchio contatore con un nuovo apparato a autolettura fosse avvenuta senza i dovuti adempimenti e che ciò avesse determinato l'emissione di una fattura per importo eccessivo, in mancanza della possibilità di verificare il reale consumo per la mancata lettura del contatore dismesso. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello confermava il rigetto. In Cassazione il ricorrente proponeva sei motivi: violazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. sull'onere della prova; violazione degli artt. 1175, 1375 e 2697 c.c. sulla sostituzione del contatore e sui riflessi probatori; nullità per violazione degli artt. 246 e 116 c.p.c. per incapacità del teste; omesso esame di un fatto relativo all'attendibilità del teste; nullità per violazione degli artt. 132, comma 2, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. sulla motivazione circa la prova del credito; violazione della disciplina regolatoria del settore energetico, del Codice del consumo e delle norme interpretative per il mancato preavviso o contraddittorio prima dell'intervento sul misuratore.

La decisione

La Corte di cassazione non esamina nel merito i sei motivi, perché rileva un vizio del procedimento notificatorio del ricorso: la notifica eseguita a mezzo posta era stata perfezionata con consegna del plico al portiere dello stabile dove aveva domicilio il difensore della controparte, ma non risultava inviato al destinatario il necessario avviso dell'avvenuta consegna. In applicazione dei precedenti richiamati, la mancanza dell'avviso di ricevimento, in assenza di difesa dell'intimato e senza richiesta di rimessione in termini o attivazione per la rinnovazione della notifica, comporta l'inammissibilità del ricorso. Nulla viene disposto sulle spese; viene inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'azione di ripetizione e all'onere probatorio, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per l'onere della prova, ma la Corte non entra nel merito delle doglianze

  • art. 1175 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1375 c.c. sui doveri di correttezza e buona fede nel rapporto di somministrazione

  • art. 1375 c.c.

    richiamato insieme all'art. 1175 c.c. sui doveri di correttezza e buona fede nel rapporto di somministrazione

  • art. 246 c.p.c.

    richiamato per contestare l'idoneità del teste, ma senza scrutinio di merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per la valutazione della prova testimoniale, ma senza scrutinio di merito

  • art. 132, comma 2, c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione asseritamente insufficiente

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato con riguardo alla motivazione della sentenza

  • art. 3 delibera 28 dicembre 1999 n. 200 Autorità per l'energia elettrica e il gas

    richiamato dal ricorrente sull'obbligo di preavviso e disciplina del servizio

  • art. 11.2 delibera 28 dicembre 1999 n. 200 Autorità per l'energia elettrica e il gas

    richiamato dal ricorrente sull'obbligo di preavviso e garanzia del contraddittorio

  • art. 35 d.lgs. n. 206 del 2005

    richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela del consumatore e agli obblighi informativi

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l'interpretazione del rapporto e degli obblighi informativi

  • art. 1370 c.c.

    richiamato per l'interpretazione delle clausole in senso favorevole all'aderente

  • art. 7, comma 3, L. n. 890 del 1982

    richiamato per affermare la necessità dell'avviso al destinatario quando il piego è consegnato al portiere

  • art. 7, comma 6, L. n. 890 del 1982

    richiamato, secondo l'interpretazione consolidata, quale norma che rende nulla la notificazione se manca l'avviso al destinatario dopo consegna al portiere

  • art. 149 c.p.c.

    richiamato in relazione alla notificazione a mezzo del servizio postale e alla prova del perfezionamento del procedimento notificatorio

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato con riguardo alla raccomandata che dà notizia del compimento delle formalità notificatorie

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato per escludere, nel caso concreto, la rinnovazione della notificazione in difetto dei presupposti

  • art. 184 bis c.p.c.

    richiamato per la possibile rimessione in termini sul deposito dell'avviso di ricevimento, non richiesta nel caso concreto

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    richiamato con riferimento alla produzione documentale in cassazione

  • art. 379 c.p.c.

    richiamato per il termine ultimo di produzione dell'avviso di ricevimento prima della discussione

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per il termine ultimo di produzione dell'avviso di ricevimento in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1, comma 2, c.p.c.

    richiamato per il regime di deposito della motivazione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la produzione dell'avviso di ricevimento o della raccomandata attestante il completamento delle formalità notificatorie è necessaria per dimostrare l'avvenuta instaurazione del contraddittorio.
  • Se la notifica del ricorso a mezzo posta è avvenuta con consegna al portiere dello stabile, la notificazione è nulla quando non risulti inviato al destinatario il prescritto avviso dell'avvenuta consegna.
  • In mancanza dell'avviso di ricevimento e in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, salvo che il difensore chieda tempestivamente rimessione in termini o dimostri di essersi attivato per ottenere il duplicato dell'avviso.
  • La Corte di cassazione non può supplire all'omissione del perfezionamento notificatorio mediante un termine per il deposito dell'avviso quando non ricorrano i presupposti per la rinnovazione della notificazione.
  • Il vizio relativo alla notifica del ricorso preclude l'esame dei motivi di merito, anche quando questi investano riparto dell'onere della prova, correttezza contrattuale, prova testimoniale e motivazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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