Cassazione Civile, Ordinanza n. 25921/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti della società per maggiori redditi ai fini Irap e Iva, con sanzioni e interessi, per gli anni 2010-2011, e nei confronti dei soci per maggior reddito di partecipazione ai fini Irpef ex art. 5 TUIR. La CTP aveva accolto i ricorsi della società e dei soci; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando l'annullamento degli avvisi sulla base della sola ritenuta illegittimità del rilievo relativo a prestazioni di sponsorizzazione asseritamente parzialmente inesistenti fatturate da una ASD, e richiamando altresì la presunzione di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche ex art. 90, comma 8, L. n. 289/2002. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su specifici motivi di appello relativi ad altri rilievi degli avvisi: costi non documentati e non inerenti verso altre associazioni dilettantistiche, costi per carburante relativi a tre autocarri e indebita detrazione Iva collegata ai recuperi delle imposte dirette; con il secondo motivo ha denunciato, in subordine, carenza assoluta di motivazione ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, anche in ipotesi di motivazione per relationem.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la CTR aveva deciso solo sul rilievo n. 1, omettendo di pronunciarsi sui restanti motivi di appello concernenti altri rilievi dell'accertamento. Tale omissione integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e determina la nullità della sentenza per omessa pronuncia. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia e la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. sono deducibili come error in procedendo.
Il giudice deve pronunciarsi su tutti i capi della domanda e sui motivi di impugnazione ritualmente proposti; l'omissione di decisione su specifiche richieste o eccezioni rilevanti integra nullità della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza, la cui mancanza o apparenza può determinare nullità.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.
Criterio di imputazione per trasparenza del reddito della società di persone ai soci.
art. 90, comma 8, L. n. 289/2002
Richiamato dalla CTR quale presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche.
Massime di principio
- Costituisce omessa pronuncia, censurabile ex art. 112 c.p.c. e art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., il mancato esame di uno o più motivi di appello specificamente proposti e autonomamente idonei a definire il giudizio, quando la decisione si arresti solo su alcuni capi dell'accertamento impugnato.
- In sede tributaria, il giudice di appello non può limitarsi a confermare la decisione di primo grado su un solo rilievo, se l'appello investe anche altri rilievi autonomi dell'atto impositivo; su ciascuno deve essere resa una statuizione espressa.
- La motivazione per relationem non sana l'omessa pronuncia quando non consenta comunque di ricostruire una decisione sulle specifiche censure formulate in appello.
- La nullità per omessa pronuncia comporta la cassazione con rinvio al giudice di merito affinché esamini i motivi non decisi e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25867/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25868/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25869/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25870/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25871/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25872/2022 del 02/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →