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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30600/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001 promosso per la durata irragionevole di un precedente procedimento di equa riparazione. Dopo un primo decreto della corte di appello che aveva liquidato somme e spese in misura ritenuta insufficiente, i ricorrenti ottennero un precedente cassazione con rinvio. In sede di rinvio la corte territoriale rideterminò le spese di tutti i gradi, escludendo il compenso per la fase istruttoria e negando la maggiorazione per la difesa di più parti con posizioni sovrapponibili. Con il ricorso per cassazione contro il decreto di rinvio, i ricorrenti denunciarono: 1) violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233, comma 2, c.c., nonché dei parametri del D.M. n. 55/2014 e del D.M. n. 37/2018, sostenendo che, una volta applicati i minimi tariffari, il giudice non avrebbe potuto operare un'ulteriore decurtazione del 25% per il mancato riconoscimento della fase istruttoria; 2) vizio di motivazione apparente, perché la corte di rinvio si sarebbe limitata ad affermare, senza adeguata argomentazione, che non spettava la maggiorazione per la difesa di più parti aventi identica posizione processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che il compenso per la fase istruttoria nel procedimento di equa riparazione non è dovuto automaticamente, ma solo se la fase sia stata effettivamente svolta; nel caso concreto la corte di rinvio aveva accertato in fatto che tale fase non vi era stata. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la maggiorazione per la difesa di più parti con posizioni sovrapponibili non è automatica e che la motivazione della corte territoriale era sufficiente, avendo accertato l'assenza di un particolare impegno difensionale. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna solidale dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità; la Corte ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato per l'esenzione del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 3 L. n. 89/2001

    "ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001"

    Norma posta a base della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come parametro sulla liquidazione delle spese di lite.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Richiamato per contestare la liquidazione dei compensi professionali.

  • D.M. n. 55/2014

    Usato come parametro per la liquidazione dei compensi; la Corte ribadisce che la fase istruttoria e la maggiorazione per pluralità di parti spettano solo se effettivamente ricorrenti secondo i criteri del decreto.

  • D.M. n. 37/2018

    Richiamato dai ricorrenti insieme al D.M. n. 55/2014 ai fini della quantificazione dei compensi.

  • art. 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 55/2014

    "la fase (istruttoria) rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta"

    La fase istruttoria non è remunerata in via automatica: il compenso spetta solo se la fase è stata concretamente svolta.

  • art. 4, comma 2, D.M. n. 55/2014

    La maggiorazione per la difesa di più parti con identica posizione processuale non è dovuta automaticamente, ma solo se la pluralità di posizioni comporta un effettivo maggiore impegno difensionale.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per il deposito della memoria in cassazione.

  • art. 13, commi 1-bis e quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché il procedimento è esente dal relativo pagamento.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione, ai fini della liquidazione delle spese, il compenso per la fase istruttoria non è dovuto automaticamente: occorre che la fase sia stata effettivamente svolta e tale accertamento spetta al giudice di merito.
  • La previsione tariffaria che valorizza la fase istruttoria va applicata in concreto, senza automatismi, e non è censurabile in cassazione se il giudice ha accertato in fatto l'assenza di attività istruttoria.
  • La maggiorazione del compenso per la difesa di più parti aventi posizione processuale identica non è una voce obbligatoria: richiede la verifica di un effettivo aggravio dell'impegno difensionale.
  • Quando la corte territoriale motiva che le posizioni delle parti erano sovrapponibili e non richiedevano particolare attività difensiva, la motivazione è sufficiente e non è configurabile vizio di motivazione apparente.
  • In sede di legittimità non è sindacabile il giudizio di merito con cui il giudice di rinvio accerta concretamente se una determinata fase processuale sia stata o meno svolta o se ricorra un aggravio difensionale rilevante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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