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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05843/2026 del 15/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La lite nasce da un accordo di scioglimento dei rapporti tra un consorzio di punti vendita e il sistema distributivo SISA, con passaggio del consorzio al sistema SIGMA. Dopo la cessazione del rapporto, il consorzio ha agito contro la società poi fallita e contro alcuni soggetti persone fisiche, lamentando una serie di condotte asseritamente concorrenziali illecite: storno di dipendenti, sviamento della clientela, diffusione di notizie denigratorie, trasmissione di informazioni riservate e costituzione di una società concorrente. In primo grado le domande sono state rigettate; in appello il rigetto è stato confermato. Nel ricorso per cassazione la società consortile ha dedotto, in sintesi: 1) violazione delle norme fallimentari e processuali, sostenendo che l’appello contro il fallimento della società convenuta non fosse improcedibile e che dovesse proseguire in sede ordinaria, specie perché era intervenuta una sentenza di primo grado prima del fallimento e perché era stata poi chiesta l’ammissione con riserva al passivo; 2) omessa pronuncia e vizi di motivazione per avere la corte territoriale ritenuto generica la domanda di responsabilità oltre la concorrenza sleale e per avere limitato l’esame ai soli profili di concorrenza sleale; 3) violazioni di norme sostanziali e processuali e omesso esame di fatti decisivi, censurando la valutazione delle prove e l’esclusione della sussistenza degli atti di concorrenza sleale. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, pur essendo vero in astratto che il credito accertato con sentenza non definitiva prima del fallimento può essere fatto valere con ammissione al passivo con riserva e con prosecuzione dell’impugnazione, ciò presuppone anche la domanda di insinuazione al passivo con riserva e la sua ammissione; nel caso concreto tale presupposto mancava al momento rilevante e la successiva produzione documentale non era utilmente spendibile in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica censura della statuizione d’inammissibilità del motivo di appello. Il terzo, quarto e quinto motivo sono stati ritenuti inammissibili perché diretti, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del merito e del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, senza dedurre un omesso esame di un fatto storico decisivo nei termini richiesti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione d’appello nella parte in cui aveva dichiarato improcedibili nei confronti del fallimento le domande creditorio-risarcitorie non previamente coltivate mediante insinuazione al passivo con riserva, e ha inoltre confermato l’inammissibilità o infondatezza, sotto il profilo processuale, delle ulteriori censure che miravano a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito. Spese a carico della ricorrente e obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 43 l.fall.

    richiamato insieme alle norme sull'insinuazione al passivo per contestare la declaratoria di improcedibilità nei confronti del fallimento.

  • artt. 93 ss. l.fall.

    richiamati per sostenere che la pretesa creditoria dovesse essere fatta valere in sede fallimentare mediante domanda di ammissione al passivo.

  • art. 96 l.fall.

    la Corte ne precisa l'ambito: se il credito è già accertato con sentenza non definitiva prima del fallimento, il credito può essere ammesso al passivo con riserva e l'impugnazione prosegue nelle forme ordinarie.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia e ultrapetizione/infrapetizione nel giudizio di appello.

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso, senza accoglimento, in tema di valutazione delle domande e delle prove.

  • art. 339 c.p.c.

    richiamato per la disciplina dell'appello e la dedotta erronea limitazione del thema decidendum.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per contestare la ritenuta novità o estraneità di alcuni profili di responsabilità in appello.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente o mancante.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato quale parametro del requisito minimo di motivazione della sentenza.

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come base dei motivi di ricorso; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità su violazione di legge, motivazione e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come possibile fonte di responsabilità extracontrattuale, ma la Corte rileva che tale domanda non era stata adeguatamente proposta nei gradi di merito per i singoli convenuti persone fisiche.

  • art. 2105 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai doveri di fedeltà del lavoratore; non è però base di accoglimento nel giudizio di legittimità.

  • art. 2390 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione ai doveri degli amministratori e al divieto di concorrenza; la Corte osserva che eventuali profili di violazione di fedeltà/amministrazione non erano stati utilmente dedotti come autonomo titolo di domanda.

  • art. 2392 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità degli amministratori.

  • art. 2598 c.c.

    norma centrale sulla concorrenza sleale; la Corte conferma che occorre allegare e provare specifiche condotte scorrette e il collegamento con l'imprenditore concorrente.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova, che la Corte reputa non rispettato dalla ricorrente.

  • artt. 2727 c.c. e 2729 c.c.

    richiamati in tema di presunzioni; la Corte afferma che il controllo di legittimità è ammesso solo in caso di macroscopica errata applicazione della regola inferenziale, non per una diversa lettura del materiale indiziario.

  • art. 115, comma 1, c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove e la non contestazione, ma senza esito favorevole.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    richiamato per la cd. doppia conforme e per i limiti al motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 54, commi 2 e 3, d.l. n. 83/2012

    richiamato per l'applicazione del regime processuale del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. ai giudizi introdotti dopo l'11 settembre 2012.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per escludere la produzione in cassazione di documenti nuovi non attinenti a nullità della sentenza o all'ammissibilità del ricorso, come quelli relativi alla successiva ammissione al passivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando, prima del fallimento del debitore, esista una sentenza non definitiva che abbia accertato il credito, la prosecuzione del giudizio d’impugnazione in sede ordinaria nei confronti del fallimento presuppone anche che il creditore abbia chiesto l’ammissione del credito al passivo con riserva e che tale domanda sia stata accolta in tale forma; in difetto, la pretesa va coltivata nelle forme concorsuali e l’azione è improcedibile nei confronti della massa.
  • La deduzione in cassazione di un vizio di omessa pronuncia o di inammissibilità del motivo d’appello richiede una censura specifica della statuizione impugnata e la puntuale riproduzione del contenuto del motivo di gravame, senza limitarsi a rinvii generici agli atti di causa.
  • La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: la ricostruzione dei fatti, la selezione degli indizi e il giudizio presuntivo spettano al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo o della macroscopica errata applicazione della regola inferenziale.
  • In tema di concorrenza sleale, non basta allegare dimissioni di dipendenti, contatti con clienti o la costituzione di una nuova società: occorre allegare e provare specifiche modalità scorrette, l’idoneità lesiva della condotta e, per la responsabilità solidale di soggetti non imprenditori concorrenti, il loro concreto operare per conto o in collegamento con l’imprenditore concorrente.
  • L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico principale sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito, anche se la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudizialeConcorrenza slealeInadempimento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaCommercialeObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneAccertamento del passivo
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

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