Cassazione Civile, Ordinanza n. 27293/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso bonario con cui l'ente previdenziale comunicava a una professionista iscritta all'albo ma non alla Cassa forense l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata e la richiesta di contributi per l'anno 2009. La professionista aveva proposto opposizione e i giudici di merito avevano ritenuto prescritto il credito contributivo, facendo decorrere il termine dalla scadenza del versamento (16 giugno 2010) e reputando tardiva la richiesta del 30 giugno 2015. L'ente ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995 e dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011, sostenendo che la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi integrasse un occultamento doloso del debito idoneo a sospendere la prescrizione e che, comunque, non fosse stata considerata la disciplina del differimento dei termini di versamento prevista dal D.P.C.M. 10 giugno 2010 per i redditi 2009.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione. Ha ritenuto che, poiché il ricorso investiva la sospensione della prescrizione, restasse sub iudice l'intera fattispecie estintiva, compresa la corretta individuazione del dies a quo. Ha quindi applicato il principio secondo cui il giudice di legittimità può verificare d'ufficio, sulla base degli atti, il termine iniziale della prescrizione quando tale verifica è preliminare rispetto alla questione dedotta. In particolare, ha affermato che per i contributi relativi ai redditi 2009 il termine di pagamento era differito al 6 luglio 2010 dal D.P.C.M. 10 giugno 2010, sicché la decorrenza della prescrizione andava ricalcolata su tale data e non sul 16 giugno 2010. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare la prescrizione alla luce di tali principi e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
È il vizio dedotto a fondamento del ricorso per cassazione.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
La prescrizione è sospesa in caso di doloso occultamento del debito da parte del debitore.
art. 2, commi 26-31, l. n. 335 del 1995
È la base normativa della pretesa contributiva alla Gestione separata.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 conv. in l. n. 111 del 2011
Richiamato dalla parte ricorrente come norma connessa alla disciplina contributiva.
Richiamato nel provvedimento interlocutorio per la rimessione alla sezione competente.
art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.
Norma richiamata per il termine riservato al deposito dell'ordinanza.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241 del 1997
Consente, tramite D.P.C.M., il differimento dei termini degli adempimenti relativi a imposte e contributi.
D.P.C.M. 10 giugno 2010
Ha differito, per i redditi prodotti nel 2009, il termine di pagamento dei contributi dal 16 giugno 2010 al 6 luglio 2010, senza maggiorazioni.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione investe la sospensione della prescrizione, resta sub iudice l'intera fattispecie estintiva e il giudice di legittimità può verificare d'ufficio la corretta individuazione del dies a quo, se tale verifica è logicamente preliminare alla questione dedotta.
- Il giudicato sulla prescrizione riguarda l'affermazione finale dell'estinzione del diritto e non le singole enunciazioni intermedie sui suoi elementi costitutivi, come la data di decorrenza, se queste non costituiscono autonome decisioni.
- Nel regime dei contributi dovuti in base alla normativa fiscale-contributiva, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza effettiva del versamento, anche quando tale scadenza sia differita da un D.P.C.M. adottato ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997.
- Ai fini del differimento dei termini collegato agli studi di settore, rileva il dato oggettivo dell'attività economica riconducibile a quelle per cui gli studi sono stati elaborati, non la concreta soggezione del singolo contribuente al regime derivante dall'adesione alle risultanze degli studi.
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