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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27294/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio di una professionista alla gestione separata INPS per l'anno 2011, con richiesta di contributi previdenziali, sanzioni e interessi per circa euro 8.500. La Corte d'appello, in riforma del Tribunale, ha ritenuto dovuti i contributi perché l'attività professionale era abituale, pur a fronte di un reddito inferiore a euro 5.000, e ha escluso la prescrizione facendo decorrere il termine dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; ha inoltre ravvisato un occultamento doloso del reddito per la mancata compilazione del Quadro RR, applicando le sanzioni per evasione. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti quattro motivi: 1) violazione delle norme sull'obbligo di iscrizione alla gestione separata, sostenendo che il modesto reddito dimostrerebbe l'occasionalità dell'attività e quindi l'insussistenza dell'obbligo; 2) violazione delle norme sulla prescrizione, contestando il dies a quo individuato nella dichiarazione dei redditi e la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso idoneo a sospendere la prescrizione; 3) violazione della disciplina sanzionatoria previdenziale, per l'applicazione delle sanzioni da evasione invece che da omissione; 4) violazione della disciplina sul minimale/soglia di esenzione di euro 5.000, sostenendo che il calcolo contributivo fosse illegittimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto. In particolare, ha confermato il principio per cui l'obbligo di iscrizione alla gestione separata può sussistere per l'attività abituale di libera professione anche se il reddito è inferiore a euro 5.000, quando il giudice di merito accerti in fatto l'abitualità con elementi presuntivi e non solo sulla base del reddito. Ha però censurato la sentenza impugnata sulla prescrizione, affermando che il termine quinquennale decorre dalla scadenza del pagamento dei contributi e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché quest'ultima è una mera esternazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui non esiste automatismo tra omessa compilazione del Quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo: tale profilo richiede un accertamento di merito, censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà riesaminare la decorrenza della prescrizione e verificare se vi sia stato un occultamento consapevole del reddito tale da integrare la causa sospensiva ex art. 2941 n. 8 c.c., regolando anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, L. 335/1995

    individua l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per i professionisti che percepiscano redditi da attività abituale; l'obbligo non dipende solo dall'entità del reddito ma dalla natura abituale dell'attività.

  • art. 44, comma 2, D.L. 269/2003

    la soglia di euro 5.000 è richiamata come limite rilevante nel ragionamento sull'obbligo contributivo; il superamento della soglia non è l'unico criterio decisivo, dovendo comunque essere accertata l'abitualità.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, quindi dalla scadenza del pagamento dei contributi e non dalla dichiarazione dei redditi.

  • art. 2941, n. 8, c.c.

    la sospensione della prescrizione richiede un occultamento doloso del debito; non vi è automatismo dalla mancata compilazione del Quadro RR, occorrendo un accertamento di merito sulla consapevolezza evasiva.

  • art. 116, comma 8, L. 388/2000

    disciplina il regime sanzionatorio contributivo richiamato nel terzo motivo, rimasto assorbito per effetto dell'accoglimento sul tema della prescrizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale usato per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato come base del rito camerale e del termine assegnato per il deposito dell'ordinanza.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nei motivi sulla distribuzione dell'onere della prova in ordine ai presupposti dell'iscrizione e della prescrizione, ma non è accolta una specifica censura su tale profilo.

  • art. 3 e 8 D.Lgs. 103/1996

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sull'iscrizione alla gestione separata e sull'inquadramento contributivo del professionista.

  • art. 22, commi 1 e 3, L. 576/1980

    richiamati dalla ricorrente nel motivo relativo all'obbligo contributivo del professionista iscritto all'albo.

  • art. 6 D.M. 281/1996

    norma invocata dalla ricorrente sulla disciplina dell'iscrizione e dei contributi dei professionisti.

  • art. 3, comma 9, L. 335/1995

    richiamato nel motivo sulla prescrizione e sui contributi previdenziali dei professionisti.

  • art. 55 R.D.L. 1827/1935

    richiamato dalla ricorrente nel motivo relativo al decorso della prescrizione.

  • art. 1 e ss. D.Lgs. 462/1997

    richiamato nel motivo sulla gestione degli avvisi e delle procedure di riscossione/contribuzione.

  • art. 3 D.M. 282/1995

    richiamato nel motivo sulla prescrizione e sugli adempimenti dichiarativi.

  • art. 17 D.P.R. 435/2001

    richiamato nel motivo sulla scadenza del pagamento dei contributi e sul dies a quo della prescrizione.

  • art. 116, lett. a) e b), L. 388/2000

    il quarto motivo viene dichiarato assorbito; la ricorrente contestava l'applicazione della lett. b) invece della lett. a).

  • art. 380 bis1, secondo comma, c.p.c.

    richiamato nel testo per il termine di deposito riservato dal Collegio.

Massime di principio

  • In materia di gestione separata INPS, l'obbligo contributivo del professionista iscritto ad albo dipende dall'esercizio abituale dell'attività, da accertarsi in concreto anche tramite indizi presuntivi, e non può essere escluso automaticamente dal solo dato di un reddito annuo inferiore a euro 5.000.
  • Ai fini della prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata, il dies a quo coincide con la scadenza del termine di pagamento del contributo e non con la presentazione della dichiarazione dei redditi, la quale ha natura di mera esternazione di scienza.
  • La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito contributivo richiede un accertamento specifico della volontà evasiva del soggetto obbligato; la mancata compilazione del Quadro RR non integra di per sé, in modo automatico, il dolo occultativo.
  • La censura in cassazione di un accertamento di abitualità dell'attività professionale non può essere veicolata come semplice violazione di legge quando investe, in realtà, la valutazione fattuale compiuta dal giudice di merito.
  • Quando viene accolto il motivo sulla prescrizione, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono comunque l'an debeatur o il regime sanzionatorio applicabile.
  • rami_attuali_non_previsti

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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