Cassazione Civile, Ordinanza n. 27295/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di una dipendente universitaria operante presso strutture ospedaliere a percepire l'indennità prevista dall'art. 31 d.P.R. n. 761/1979, c.d. indennità De Maria, secondo la disciplina contrattuale collettiva del comparto sanità e, in particolare, secondo la clausola di salvezza dell'art. 28 del CCNL comparto Università 2002/2005. La lavoratrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme, poi opposto dalle amministrazioni. La Corte d'appello aveva ritenuto che non spettasse l'applicazione delle precedenti tabelle retributive, perché le posizioni giuridiche ed economiche favorevoli erano state acquisite dopo l'entrata in vigore del CCNL 2002/2005 e quindi non rientravano nella clausola di salvezza. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, la violazione delle norme sul giudicato e sul contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo, sostenendo che il credito fosse ormai coperto da giudicato per mancata opposizione al decreto; con un secondo motivo ha denunciato l'erronea interpretazione delle norme di legge e di contratto collettivo applicabili, oltre a vizi motivazionali, sostenendo che la clausola di salvezza dovesse essere riferita alla data di sottoscrizione del CCNL e non alla diversa data di decorrenza 1 gennaio 2002, con conseguente persistente applicabilità delle tabelle previgenti ai trattamenti già maturati prima della sottoscrizione del contratto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specifica indicazione del contenuto degli atti rilevanti ai sensi degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c., ritenendo così non verificabile la censura sul preteso giudicato. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando il proprio orientamento secondo cui, ai fini dell'art. 28 del CCNL 2002/2005, il riferimento decisivo è la data di sottoscrizione del contratto collettivo, ossia il 27 gennaio 2005, e non la data di decorrenza indicata nel contratto. Ne consegue che i diritti già acquisiti prima di tale sottoscrizione restano tutelati e, se più favorevoli, continuano a beneficiare dei criteri previgenti, con eventuale assegno ad personam riassorbibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 31, d.P.R. n. 761/1979
fonte dell'indennità rivendicata dal personale universitario operante presso strutture ospedaliere, finalizzata all'equiparazione del trattamento economico a quello del personale USL di pari funzioni e anzianità
art. 28 CCNL comparto Università 2002/2005
va interpretato nel senso che tutela i diritti già acquisiti prima della sottoscrizione del contratto collettivo del 27 gennaio 2005; se le posizioni giuridiche ed economiche più favorevoli erano già maturate prima di tale data, continua ad applicarsi la disciplina previgente con assegno ad personam riassorbibile
norma richiamata dalla ricorrente nel quadro della disciplina dell'indennità e dell'equiparazione del trattamento economico
D.M. 9.11.1982, tabella D
richiamato come parametro per i criteri di corrispondenza e per l'inquadramento del personale ai fini dell'indennità
artt. 51 e 53 CCNL comparto Università 1994/1997 e 1998/2001
richiamati dalla ricorrente come precedenti discipline contrattuali utili a fondare la pretesa retributiva
invocato per la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nel motivo sul giudicato e sui limiti alle nuove allegazioni in appello
invocato a sostegno dell'eccezione di giudicato sostanziale
richiamato in relazione al decreto ingiuntivo non opposto e alla formazione del giudicato
la mancata specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti nel ricorso comporta inammissibilità del motivo
la mancata produzione o specifica indicazione degli atti rilevanti impedisce il controllo di legittimità
richiamato per rinviare alla motivazione dei precedenti conformi della Corte
Massime di principio
- Quando si deduce in cassazione la violazione del giudicato o si censura la decisione per mancata considerazione di un decreto ingiuntivo non opposto, il ricorso deve riportare in modo specifico il contenuto degli atti e dei documenti su cui si fonda la censura, altrimenti il motivo è inammissibile.
- In tema di clausole di salvezza contenute nei contratti collettivi, la verifica del mantenimento dei diritti pregressi deve essere compiuta con riferimento alla data di sottoscrizione del nuovo contratto collettivo, se il testo contrattuale e la sua ratio indicano che i diritti già maturati prima di tale momento restano impregiudicati.
- Se il lavoratore aveva già maturato, prima della sottoscrizione del nuovo CCNL, il diritto a un trattamento economico più favorevole secondo la disciplina previgente, tale diritto entra nel suo patrimonio e non può essere sacrificato da una successiva riformulazione delle tabelle contrattuali.
- L'interpretazione della clausola collettiva che prevede la conservazione dei diritti già acquisiti deve evitare letture retroattive della nuova disciplina retributiva, salvaguardando i trattamenti già consolidati e, se del caso, sostituendoli con un assegno ad personam riassorbibile.
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