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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27303/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di una dipendente del comparto universitario operante presso strutture ospedaliere a percepire l'indennità prevista dall'art. 31 del d.P.R. n. 761/1979, detta "De Maria", quale trattamento perequativo rispetto al personale delle USL con pari funzioni, mansioni e anzianità. La lavoratrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto per il pagamento dell'importo rivendicato, ma le amministrazioni avevano proposto opposizione e la Corte d'appello aveva accolto l'opposizione, negando l'applicazione delle previgenti tabelle e ritenendo che la clausola di salvezza dell'art. 28 del CCNL comparto Sanità 2002/2005 operasse solo per posizioni giuridiche ed economiche già in atto alla data di entrata in vigore del contratto. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 112, 345 comma 3, 2909 e 647 c.p.c., sostenendo che si fosse formato giudicato sul credito per effetto del decreto ingiuntivo non opposto; con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle norme di legge e contrattuali che disciplinano l'indennità e la clausola di salvezza, censurando l'interpretazione della Corte territoriale e sostenendo che il riferimento corretto fosse la data di sottoscrizione del CCNL, non quella di entrata in vigore, con conseguente applicazione dei criteri previgenti per gli inquadramenti già maturati prima della sottoscrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specifica indicazione del contenuto degli atti rilevanti, ai sensi degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., e ha accolto il secondo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui, ai fini dell'art. 28 del CCNL 2002/2005, rileva la data di sottoscrizione del contratto collettivo, poiché i diritti già maturati prima di quella data entrano nel patrimonio del dipendente e non possono essere compressi dalla nuova tabella contrattuale.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. n. 761/1979

    costituisce la base normativa dell'indennità perequativa rivendicata dal personale universitario operante in strutture ospedaliere.

  • art. 28 CCNL comparto Sanità 2002/2005

    la clausola di salvezza va letta nel senso che conserva i diritti già acquisiti e garantisce, mediante assegno ad personam riassorbibile, le posizioni economiche e giuridiche maturate prima della sottoscrizione del contratto collettivo.

  • art. 1 l. n. 200/1974

    richiamato dalla ricorrente a fondamento della disciplina dell'indennità e del relativo coordinamento con la normativa collettiva.

  • D.M. 9 novembre 1982, tabella D

    richiamato come parametro di riferimento per i criteri di corrispondenza e per le tabelle previgenti applicabili agli inquadramenti maturati prima del nuovo CCNL.

  • art. 51 CCNL comparto Università 1994/1997

    richiamato tra le disposizioni collettive che regolano la progressione e l'inquadramento del personale.

  • art. 53 CCNL comparto Università 1998/2001

    richiamato tra le disposizioni collettive che regolano la progressione e l'inquadramento del personale.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre il vizio di ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    invocato in relazione alla dedotta introduzione di questioni o prove nuove in appello.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato a sostegno della censura di violazione del giudicato sostanziale.

  • art. 647 c.p.c.

    richiamato con riferimento agli effetti del decreto ingiuntivo non opposto e al preteso giudicato monitorio.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    interpretato nel senso che il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica degli atti e documenti su cui la censura si fonda.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    interpretato nel senso che il ricorrente deve depositare gli atti e documenti rilevanti, consentendo alla Corte il controllo ex actis.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • In materia di ricorso per cassazione, la censura che presuppone l'esame di atti o documenti processuali è inammissibile se il ricorrente non ne indica specificamente il contenuto e non ne assicura il deposito, perché la Corte non può verificare ex actis la fondatezza della doglianza.
  • Quando una clausola di salvezza collettiva tutela i diritti già acquisiti, il discrimine temporale decisivo è la sottoscrizione del nuovo contratto collettivo, non la sola data di entrata in vigore, se dal momento anteriore il diritto era già entrato nel patrimonio del lavoratore.
  • La sopravvenuta disciplina collettiva non può comprimere trattamenti perequativi o posizioni economiche già maturate prima della sua sottoscrizione, dovendosi applicare i criteri previgenti agli inquadramenti conseguiti anteriormente.
  • Il decreto ingiuntivo non opposto non esime il ricorrente dall'onere di rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione quando intenda far valere un preteso giudicato o altri effetti processuali del provvedimento monitorio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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