Cassazione Civile, Ordinanza n. 27299/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un gruppo di dipendenti ha chiesto il riconoscimento dell’indennità cd. De Maria, prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 per equiparare il trattamento del personale universitario operante presso strutture ospedaliere a quello del personale delle USL con pari funzioni, mansioni e anzianità. La controversia riguardava l’interpretazione della clausola di salvezza dell’art. 28 del CCNL comparto Sanità 2002/2005: secondo i ricorrenti dovevano continuare ad applicarsi le tabelle previgenti, in coerenza con le progressioni di carriera da essi maturate; secondo la corte territoriale, invece, le tabelle anteriori valevano solo per posizioni già in atto alla data di entrata in vigore del nuovo contratto. I ricorrenti hanno inoltre dedotto la violazione del giudicato esterno, sostenendo che decreti ingiuntivi non opposti avrebbero già accertato il credito relativo all’indennità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo corretta l’interpretazione della clausola di salvezza offerta dalla giurisprudenza di legittimità: ai fini dell’applicazione dell’art. 28 del CCNL 2002/2005 rileva la data di sottoscrizione del contratto collettivo, e non la sola data di efficacia, sicché restano salvi i diritti già entrati nel patrimonio del dipendente prima della sottoscrizione, anche se l’equiparazione formale non era ancora stata riconosciuta dall’amministrazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica indicazione, non essendo stato riportato nel ricorso il contenuto degli atti monitori e del decreto ingiuntivo necessari alla verifica della censura sul giudicato. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti nel quadro normativo relativo al trattamento perequativo, senza specifica autonoma interpretazione nella decisione
art. 31, d.P.R. n. 761/1979
fonte dell’indennità cd. De Maria, finalizzata a equiparare il trattamento del personale universitario operante presso strutture ospedaliere a quello del personale USL
D.M. 9 novembre 1982, tabella D
richiamato quale parametro tabellare per l’equiparazione e per i criteri di corrispondenza
art. 51 CCNL comparto Università 1994/1997
richiamato dai ricorrenti nel sistema delle progressioni e degli inquadramenti
art. 53 CCNL comparto Università 1998/2001
richiamato dai ricorrenti nel sistema delle progressioni e degli inquadramenti
art. 28 CCNL comparto Sanità 2002/2005
la clausola di salvezza conserva i diritti già acquisiti; la data rilevante è quella della sottoscrizione del contratto, con tutela delle posizioni giuridiche ed economiche maturate prima di tale momento
richiamato per censurare la violazione del giudicato, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile
richiamato come norma sull’onere di specifica indicazione degli atti e documenti nel ricorso per cassazione
richiamato come norma sull’onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda
richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti di legittimità
Massime di principio
- Nell’interpretazione di una clausola collettiva di salvezza che preservi i diritti già acquisiti, il momento decisivo non coincide necessariamente con la data di efficacia formale del contratto, ma con la sottoscrizione dell’accordo collettivo quando da essa dipende la cristallizzazione del regime contrattuale applicabile.
- Se il lavoratore ha maturato prima della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo un diritto all’equiparazione o un trattamento economico di maggior favore, tale posizione entra nel suo patrimonio e non può essere sacrificata dalla disciplina successiva, salvo diversa e inequivoca previsione contrattuale.
- In sede di legittimità, la censura per violazione del giudicato o per errore sul contenuto di atti monitori richiede l’esatta indicazione e il deposito degli atti processuali rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- Quando esista un orientamento consolidato della Corte di cassazione sul significato di una clausola contrattuale collettiva, la decisione di merito che se ne discosti può essere cassata per violazione di legge.
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