Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27299/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un gruppo di dipendenti ha chiesto il riconoscimento dell’indennità cd. De Maria, prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 761/1979 per equiparare il trattamento del personale universitario operante presso strutture ospedaliere a quello del personale delle USL con pari funzioni, mansioni e anzianità. La controversia riguardava l’interpretazione della clausola di salvezza dell’art. 28 del CCNL comparto Sanità 2002/2005: secondo i ricorrenti dovevano continuare ad applicarsi le tabelle previgenti, in coerenza con le progressioni di carriera da essi maturate; secondo la corte territoriale, invece, le tabelle anteriori valevano solo per posizioni già in atto alla data di entrata in vigore del nuovo contratto. I ricorrenti hanno inoltre dedotto la violazione del giudicato esterno, sostenendo che decreti ingiuntivi non opposti avrebbero già accertato il credito relativo all’indennità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo corretta l’interpretazione della clausola di salvezza offerta dalla giurisprudenza di legittimità: ai fini dell’applicazione dell’art. 28 del CCNL 2002/2005 rileva la data di sottoscrizione del contratto collettivo, e non la sola data di efficacia, sicché restano salvi i diritti già entrati nel patrimonio del dipendente prima della sottoscrizione, anche se l’equiparazione formale non era ancora stata riconosciuta dall’amministrazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica indicazione, non essendo stato riportato nel ricorso il contenuto degli atti monitori e del decreto ingiuntivo necessari alla verifica della censura sul giudicato. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1, l. n. 200/1974

    richiamato dai ricorrenti nel quadro normativo relativo al trattamento perequativo, senza specifica autonoma interpretazione nella decisione

  • art. 31, d.P.R. n. 761/1979

    fonte dell’indennità cd. De Maria, finalizzata a equiparare il trattamento del personale universitario operante presso strutture ospedaliere a quello del personale USL

  • D.M. 9 novembre 1982, tabella D

    richiamato quale parametro tabellare per l’equiparazione e per i criteri di corrispondenza

  • art. 51 CCNL comparto Università 1994/1997

    richiamato dai ricorrenti nel sistema delle progressioni e degli inquadramenti

  • art. 53 CCNL comparto Università 1998/2001

    richiamato dai ricorrenti nel sistema delle progressioni e degli inquadramenti

  • art. 28 CCNL comparto Sanità 2002/2005

    la clausola di salvezza conserva i diritti già acquisiti; la data rilevante è quella della sottoscrizione del contratto, con tutela delle posizioni giuridiche ed economiche maturate prima di tale momento

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare la violazione del giudicato, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiamato come norma sull’onere di specifica indicazione degli atti e documenti nel ricorso per cassazione

  • art. 369, n. 4, c.p.c.

    richiamato come norma sull’onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti di legittimità

Massime di principio

  • Nell’interpretazione di una clausola collettiva di salvezza che preservi i diritti già acquisiti, il momento decisivo non coincide necessariamente con la data di efficacia formale del contratto, ma con la sottoscrizione dell’accordo collettivo quando da essa dipende la cristallizzazione del regime contrattuale applicabile.
  • Se il lavoratore ha maturato prima della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo un diritto all’equiparazione o un trattamento economico di maggior favore, tale posizione entra nel suo patrimonio e non può essere sacrificata dalla disciplina successiva, salvo diversa e inequivoca previsione contrattuale.
  • In sede di legittimità, la censura per violazione del giudicato o per errore sul contenuto di atti monitori richiede l’esatta indicazione e il deposito degli atti processuali rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
  • Quando esista un orientamento consolidato della Corte di cassazione sul significato di una clausola contrattuale collettiva, la decisione di merito che se ne discosti può essere cassata per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.