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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27291/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS chiedeva a una praticante avvocato, non iscritta alla Cassa forense, il pagamento dei contributi dovuti per l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata INPS per l'anno 2010, oltre alle sanzioni civili. In primo grado l'opposizione fu accolta solo quanto alla contestazione del regime sanzionatorio, ritenendosi applicabile l'omissione contributiva e non l'evasione. In appello la Corte territoriale ha confermato l'obbligo contributivo e ha escluso la tesi dell'INPS sulla più grave sanzione per evasione. Nel ricorso per cassazione l'INPS, con unico motivo ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., deduceva violazione dell'art. 116, comma 8, lett. a) e b), L. n. 388/2000, sostenendo che, essendo pacifica l'omessa comunicazione nei termini dei dati reddituali rilevanti, ricorresse l'ipotesi di evasione e non quella di mera omissione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse dell'INPS. Ha ritenuto decisiva la sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 104 del 2022, che, in relazione ai professionisti tenuti all'iscrizione alla gestione separata per il periodo anteriore alla norma interpretativa del 2011, ha escluso la debenza delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione quando si tratti di annualità anteriori all'entrata in vigore della norma interpretativa. Poiché nel caso concreto le sanzioni riguardavano contributi relativi al 2010, ossia a un periodo anteriore, la pretesa sanzionatoria non era dovuta; di conseguenza il ricorso dell'ente è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è stato invocato dal ricorrente come vizio di violazione di legge per censurare la qualificazione della fattispecie sanzionatoria

  • art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388 del 2000

    richiamato come disciplina delle sanzioni per omissione contributiva

  • art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388 del 2000

    richiamato come disciplina delle sanzioni per evasione contributiva, ritenuta dall'INPS applicabile

  • d.l. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. dalla L. n. 111 del 2011

    norma interpretativa rilevante ai fini dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata e, secondo la Corte costituzionale, non applicabile retroattivamente a sfavore dei professionisti per il periodo anteriore

  • art. 22 L. n. 576 del 1980

    richiamato per individuare gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie reddituali

  • Corte cost. n. 104 del 2022

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina nella parte in cui non esonerava dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione i professionisti obbligati alla gestione separata per il periodo anteriore alla norma interpretativa, valorizzando l'affidamento scusabile

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il procedimento in camera di consiglio e il termine per il deposito dell'ordinanza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Quando una pronuncia della Corte costituzionale esclude la debenza delle sanzioni civili per una determinata annualità o per un certo periodo, viene meno l'interesse dell'ente previdenziale a coltivare il ricorso volto solo a contestare il regime sanzionatorio.
  • In materia di iscrizione alla gestione separata e contributi dei professionisti, la qualificazione della sanzione come omissione o evasione non può essere utilmente discussa se, per effetto di un successivo intervento costituzionale, la sanzione non è comunque dovuta per il periodo considerato.
  • La carenza di interesse sopravvenuta comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando la decisione impugnata risulti ormai priva di concreta utilità per il ricorrente.
  • Il principio dell'affidamento scusabile può giustificare l'esclusione delle sanzioni civili per omissioni contributive riferite a periodi anteriori alla norma interpretativa che ha chiarito l'obbligo contributivo.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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