Cassazione Civile, Ordinanza n. 27269/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la rinuncia non risultava validamente perfezionata per mancanza di prova della notifica e dell'accettazione da parte della controparte. Ha quindi compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e ha escluso i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una ex segretaria comunale, transitata alle dipendenze del Ministero dell'Ambiente per mobilità volontaria ai sensi della l. n. 465/1997, con decorrenza dal 1.12.1998, che chiedeva il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel ruolo unico dirigenziale del Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 49, l. n. 311/2004, assumendo di possedere il requisito del servizio effettivo di ruolo per almeno tre anni e di essersi avvalsa della facoltà prevista dall'art. 18 l. n. 465/1997. La Corte d'appello aveva respinto la domanda, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il dipendente proveniente in mobilità dall'albo dei segretari comunali, già immesso nel ruolo dell'amministrazione prima dell'entrata in vigore della l. n. 311/2004, non poteva beneficiare di tale inquadramento. In cassazione la sola interessata proponeva ricorso, ma nelle more depositava atto di rinuncia senza provare notificazione e accettazione della rinuncia da parte del Ministero.
Norme richiamate
l. n. 465/1997
Richiamata come base della mobilità volontaria dei segretari comunali e della facoltà invocata dalla ricorrente per fondare la pretesa all'inquadramento dirigenziale.
Indicata come norma attributiva del diritto all'inquadramento nel ruolo unico dirigenziale del Ministero, la cui applicabilità è stata esclusa nei confronti di chi fosse già immesso nel ruolo dell'amministrazione prima della sua entrata in vigore.
sentenza Sezioni Unite n. 784/2016
Richiamata quale precedente vincolante di orientamento interpretativo, utilizzato per affermare l'infondatezza della pretesa sostanziale prospettata in giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso produce effetto estintivo/inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse solo se risulta ritualmente comunicata alla controparte e da questa accettata, quando tale accettazione sia necessaria per il perfezionamento dell'atto.
- Quando la domanda riguarda l'inquadramento di dipendenti pubblici in ruoli dirigenziali in forza di norme speciali, la tutela va verificata alla luce della disciplina transitoria e del momento di effettiva immissione nel ruolo dell'amministrazione, che può escludere l'applicabilità del beneficio.
- Il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione determina l'inammissibilità del ricorso, con possibile compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda processuale.
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