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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19780/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio tributario nel quale la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l’appello della contribuente avverso la decisione di primo grado e, per quanto rileva in Cassazione, aveva condannato l’ente della riscossione al pagamento delle spese di entrambi i gradi di merito, liquidandole complessivamente in euro 500,00, oltre a revocare la condanna alle spese della fase cautelare. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 91 c.p.c., come trasfuso nell’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, in combinato con l’art. 2233, comma 2, c.c. e con il d.m. n. 55 del 2014, artt. 1, 4 e 5, come modificato, lamentando che la liquidazione delle spese fosse stata effettuata in misura sensibilmente inferiore ai parametri tabellari minimi applicabili ai due gradi di merito. Con lo stesso motivo ha dedotto anche nullità della sentenza per motivazione inesistente o omessa sulla quantificazione delle spese. La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo, affrontando il tema della derogabilità dei valori tabellari minimi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018 e poi dal d.m. n. 147 del 2022. Ha richiamato il precedente n. 9815/2023, condividendone integralmente l’impostazione, secondo cui i minimi tabellari hanno carattere inderogabile e il giudice non può scendere sotto tali soglie in assenza di diversa convenzione tra le parti. Ha inoltre osservato che la medesima violazione si verificava anche sotto il regime del d.m. n. 147 del 2022, poiché il giudice di merito aveva comunque liquidato un importo inferiore ai minimi e in modo onnicomprensivo, senza distinzione tra le fasi processuali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto l’unico motivo di ricorso, ritenendo illegittima la liquidazione delle spese processuali in misura inferiore ai valori minimi previsti dai parametri forensi applicabili. Ha affermato che, in mancanza di diversa pattuizione, il giudice che liquida compensi e spese in base al d.m. n. 55 del 2014, come modificato, non può scendere sotto i minimi tabellari, che hanno carattere inderogabile. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale norma generale sulla condanna alle spese, trasfusa nel processo tributario dall'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992

  • art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    fonte processuale tributaria che recepisce il principio di soccombenza in materia di spese di lite

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    richiamato in relazione ai criteri di determinazione dei compensi professionali

  • d.m. n. 55 del 2014, artt. 1, 4 e 5

    parametri per la liquidazione dei compensi forensi; i valori minimi tabellari, come modificati, sono ritenuti inderogabili dal giudice in assenza di diversa convenzione

  • art. 13, comma 6, l. n. 247 del 2012

    i nuovi parametri “si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”

    attribuisce al decreto ministeriale la funzione di aggiornare biennalmente i parametri medi, applicabili anche alla liquidazione giudiziale dei compensi

  • art. 13, comma 7, l. n. 247 del 2012

    richiamato per il criterio di trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali

  • d.m. n. 37 del 2018

    ha modificato l'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014 introducendo un limite espresso alla riduzione dei valori parametrali

  • d.m. n. 147 del 2022

    ha ulteriormente modificato i parametri forensi civili; anche sotto tale regime non è consentita la liquidazione sotto i minimi

  • art. 101, paragrafo 1, TFUE

    evocato per escludere un contrasto della disciplina dei minimi tabellari con il diritto della concorrenza

  • Direttiva 2006/123/CE, art. 15, comma 2, lettera g)

    richiamata per affermare la portata generale dei parametri e la non discriminazione della disciplina

  • art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014

    nella versione modificata, consente aumenti e diminuzioni entro limiti percentuali; la riduzione oltre il limite massimo non è consentita

  • art. 1, comma 3, d.m. n. 55 del 2014

    disciplina l'adozione dei parametri con decreto ministeriale d'intesa con il CNF

Massime di principio

  • Quando la liquidazione giudiziale delle spese o dei compensi professionali avviene sulla base dei parametri forensi aggiornati, il giudice non può derogare in peius oltre la soglia minima espressamente prevista dal decreto, salvo diversa pattuizione tra le parti.
  • La previsione di valori minimi tabellari per i compensi forensi è compatibile con il diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza e libertà di prestazione dei servizi, se adottata da un organo pubblico per finalità di interesse generale quali trasparenza, uniformità e tutela del decoro professionale.
  • La liquidazione delle spese di lite deve rispettare i parametri per singole fasi processuali; un importo onnicomprensivo o inferiore ai minimi tabellari, privo di distinzione tra le fasi, viola la disciplina applicabile.
  • Il potere del giudice di quantificare le spese secondo i parametri forensi è discrezionale solo entro i limiti massimi e minimi stabiliti dalla normativa; oltre tali limiti la liquidazione è illegittima.
  • In tema di spese processuali, la motivazione del provvedimento di liquidazione deve essere coerente con i criteri legali applicati quando si discosti dai valori parametrici consentiti; non è ammissibile una liquidazione che eluda i minimi inderogabili.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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