Cassazione Civile, Ordinanza n. 10732/2025 del 23/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva chiesto il rimborso dell'IRES asseritamente versata indebitamente per gli anni d'imposta 2015 e 2016, in relazione all'agevolazione c.d. "Tremonti ambiente" per investimenti in impianti fotovoltaici. Le richieste erano state formulate tramite le dichiarazioni dei redditi e i relativi quadri RX. L'Ufficio aveva effettuato controlli ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 e, mediante comunicazioni di irregolarità, aveva riconosciuto solo una parte dei crediti richiesti, riducendo gli importi e negando il residuo. La società aveva impugnato il silenzio/diniego, ma in appello il ricorso era stato dichiarato inammissibile per mancata tempestiva impugnazione delle comunicazioni di parziale rigetto. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) ultrapetizione e violazione delle norme sul divieto di nuove eccezioni in appello, sostenendo che l'Ufficio avesse mutato la causa petendi passando dall'asserita assenza di atto impugnabile alla tardività del ricorso; 2) violazione delle norme sul controllo formale e sull'agevolazione fiscale, sostenendo che la comunicazione ex art. 36-bis non potesse valere come diniego di rimborso e che l'Ufficio avrebbe dovuto emettere un autonomo provvedimento motivato di diniego dopo istruttoria completa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, nel processo tributario, il termine di 60 giorni per impugnare l'atto lesivo è perentorio, rilevabile d'ufficio e non sanabile dal comportamento della parte resistente; inoltre, in materia di rimborso d'imposta, la comunicazione di irregolarità che riconosce solo parzialmente il credito richiesto integra, per la parte negata, un rigetto implicito immediatamente impugnabile ai sensi degli artt. 19 e 21 D.Lgs. n. 546/1992. Poiché tali comunicazioni non erano state impugnate nei termini, il rapporto era divenuto definitivo e il ricorso della contribuente è stato rigettato, con condanna alle spese.
Norme richiamate
Richiamato come base dell'agevolazione c.d. "Tremonti ambiente" invocata dalla contribuente per gli investimenti ambientali/fotovoltaici.
art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973
Il controllo formale e la conseguente comunicazione di irregolarità, quando incidono su una richiesta di rimborso, possono valere come provvedimento di rimborso parziale e, per la parte negata, come rigetto implicito immediatamente impugnabile.
art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998
È richiamato come strumento per presentare dichiarazione integrativa a favore per recuperare il beneficio fiscale non fruito nella dichiarazione originaria.
Dopo il decorso dei termini per la dichiarazione integrativa, il recupero dell'agevolazione può avvenire mediante istanza di rimborso.
artt. 19 e 21 D.Lgs. n. 546/1992
L'atto che neghi, anche solo parzialmente, il rimborso è autonomamente impugnabile entro 60 giorni; la mancata impugnazione rende definitivo il diniego.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo di ultrapetizione, in tema di limiti alle questioni proponibili in appello.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo di ultrapetizione, per il divieto di nuove eccezioni in appello.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo di ultrapetizione, in tema di prova e questioni nel giudizio di appello tributario.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di ultrapetizione.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di proposizione di nuove questioni in appello.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato per denunciare nullità della sentenza per ultrapetizione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Invocato per denunciare violazione di legge sulla disciplina del controllo formale e dell'agevolazione fiscale.
art. 53 Cost.
Richiamato per ribadire che il diritto al rimborso mira a ristabilire la giusta imposizione in coerenza con la capacità contributiva.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario il termine di 60 giorni per impugnare l'atto lesivo è perentorio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e non è sanato dalla mancata contestazione della controparte.
- In materia di rimborso d'imposta, il provvedimento che accolga solo parzialmente l'istanza vale come rigetto implicito della parte residua e deve essere impugnato nei termini ordinari di cui agli artt. 19 e 21 D.Lgs. n. 546/1992.
- La comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973, quando incide su una richiesta di rimborso senza ulteriori atti esecutivi necessari, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione per la parte di credito non riconosciuta.
- Il contribuente che non impugni tempestivamente il diniego parziale al rimborso non può reiterare la medesima istanza per ottenere un nuovo sindacato sul medesimo credito, poiché il rapporto si consolida definitivamente.
- L'agevolazione fiscale non fruita nella dichiarazione originaria può, nei casi riconosciuti dalla giurisprudenza e dalla prassi, essere recuperata mediante dichiarazione integrativa a favore; decorso tale termine, tramite istanza di rimborso.
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