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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30349/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Eseigbe Lucky impugnava l'ordinanza che confermava l'applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Savona, contestando: 1) l'affidabilità e le modalità del riconoscimento operato mediante visione di filmati di videosorveglianza (riconoscimento informale dalla polizia giudiziaria); 2) l'insufficienza degli elementi indiziari (l'indagato sarebbe stato osservato una sola volta, non nella chiara attività di cessione, e l'acquirente non sarebbe stato immediatamente fermato per il riscontro della sostanza); 3) la mancanza di adeguata prognosi di reiterazione del reato e l'irragionevolezza della misura, anche alla luce del trasferimento dell'indagato in altra regione e della sua integrazione in un progetto sociale/lavorativo.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha confermato la legittimità del riconoscimento informale tramite visione di filmati da parte della polizia giudiziaria, ritenendolo indizio grave e preciso la cui valutazione spetta al giudice di merito. Ha inoltre ritenuto non manifestamente illogica la motivazione che ha collegato l'episodio contestato all'abitualità dell'attività di spaccio nella piazza e alla cooperazione con altro spacciatore, ritenendo sufficiente anche un episodio per desumere la non occasionalità e il concreto pericolo di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Configurazione del concorso di persone nel reato, utilizzata per descrivere la partecipazione dell'indagato insieme a un complice nella cessione di stupefacente

  • art. 73, co. 5, DPR 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale che punisce la cessione di sostanze stupefacenti, qualificando il tipo di reato contestato

  • art. 606, comma 1, lett. 9, c.p.p.

    Motivo di cassazione evocato dal ricorrente (erronea applicazione della legge penale); la Corte ricorda che il rimedio è inammissibile se le censure riguardano la valutazione di merito e non la violazione di norme specifiche

  • art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.

    Richiamato in relazione alla censura per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; la Corte verifica l'assenza di illogicità evidente nel provvedimento impugnato

  • art. 55 c.p.p.

    Norma citata in relazione ai mezzi di prova e alla loro valutazione; la Corte segnala che il riconoscimento informale in sede investigativa può costituire indizio apprezzabile dal giudice di merito

  • art. 361 c.p.p.

    Richiamato in connessione con la dedotta violazione delle norme probatorie; la Corte limita il proprio controllo alla legittimità e non alla rianalisi dei fatti

  • art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271

    Limiti nella esposizione dei motivi di impugnazione previsti per i ricorsi, citato per spiegare il contenuto del ricorso presentato

  • art. 274, comma 1, lett. c, c.p.p.

    Norma citata in relazione alla prognosi di pericolosità e alle esigenze cautelari; il ricorrente lamentava l'omessa adeguata motivazione sulla reiterazione, censura ritenuta di merito

  • art. 292, comma 2, lett. e, c.p.p.

    Richiamata tra le norme che regolano le esigenze cautelari; la Corte ritiene che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la scelta della misura lieve (divieto di dimora) per recidere i collegamenti con il luogo di spaccio

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente; applicata per la condanna a pagare euro 3.000

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari personali, ha poteri di controllo limitati alla legittimità e alla eventuale manifesta illogicità della motivazione: non sostituisce il giudizio di merito sulla valutazione degli elementi probatori
  • Il riconoscimento informale basato sulla visione di filmati da parte della polizia giudiziaria può costituire un indizio grave e preciso; la sua attendibilità è materia di valutazione del giudice di merito e non di automatico annullamento in cassazione
  • L'assenza di un immediato riscontro materiale (es. controllo dell'acquirente trovato con la droga) non invalida automaticamente la prova video se il quadro fattuale complessivo è coerente e la motivazione del giudice di merito non è manifestamente illogica
  • Un singolo episodio di spaccio, se chiaramente espressivo di modalità professionali e di cooperazione con altri, può essere ritenuto idoneo a fondare una prognosi di reiterazione e giustificare misure cautelari anche blande (es. divieto di dimora)
  • Il trasferimento dell'indagato o la partecipazione a progetti sociali/lavorativi è un elemento rilevante ma non necessariamente decisivo: il giudice di merito valuta l'adeguatezza della misura rispetto al pericolo concreto di reiterazione
  • Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario denunziare violazioni specifiche di norma o dimostrare la manifesta illogicità della motivazione; semplici richieste di rivalutazione dei fatti sono inammissibili

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