Cassazione Civile, Ordinanza n. 05189/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un agente di commercio impugnava un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, per l'anno d'imposta 2008, aveva recuperato a tassazione un maggior reddito imponibile pari a euro 32.129,00, disconoscendo la deducibilità di costi documentati da fatture emesse da una terza soggetto per asserite attività di "segnalazione clienti". La controversia in fatto ruotava attorno alla qualificazione di tali fatture come relative a operazioni oggettivamente inesistenti: il contribuente sosteneva che le prestazioni fossero reali, perché la collaboratrice avrebbe svolto attività burocratiche verso la casa madre e telemarketing; inoltre deduceva vizi formali e procedimentali dell'accertamento, tra cui la mancata attivazione del contraddittorio preventivo, la violazione dei criteri presuntivi e del principio di capacità contributiva, nonché la nullità della sentenza per difetto di motivazione. In cassazione articolava cinque motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione delle regole sull'onere della prova; 2) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 e mancato contraddittorio endoprocedimentale; 3) omesso esame e violazione dell'art. 2727 c.c. per preteso uso di presunzioni non consentite; 4) violazione dell'art. 53 Cost. per mancato riconoscimento dei costi correlati ai ricavi recuperati; 5) nullità della sentenza per insufficiente motivazione ex art. 132 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, per la parte di vizio motivazionale, i motivi ostativi alla c.d. doppia conforme, e comunque infondati i motivi di diritto. Ha affermato che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere l'onere probatorio mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, tra cui l'assenza di struttura operativa del soggetto emittente, la sua irreperibilità, l'anomalia delle scritture contabili, l'emissione seriale di fatture analoghe e i prelievi in contanti immediatamente successivi ai bonifici. Una volta fornita tale prova presuntiva, spetta al contribuente dimostrare l'effettività delle operazioni, prova che nel caso concreto è stata ritenuta non raggiunta. È stato inoltre escluso l'obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per accertamenti "a tavolino" relativi a tributi non armonizzati, e il preteso divieto di presunzioni di secondo grado è stato considerato inesistente. Quanto ai costi, la Corte ha ribadito che la loro deducibilità richiede prova specifica della natura fittizia dei componenti positivi o della riferibilità dei costi a operazioni realmente sostenute, onere non assolto dal ricorrente. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato per delimitare i vizi deducibili in cassazione; la Corte ammette il cumulo delle censure solo se i profili di diritto e di fatto sono chiaramente distinti e specificati.
Opera il limite della doppia conforme, che rende inammissibile il vizio motivazionale quando le decisioni di primo e secondo grado coincidono nella ricostruzione dei fatti.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
È invocato dal ricorrente per contestare la mancata attivazione del contraddittorio preventivo; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.
La Corte afferma che non esiste un divieto generale di presunzioni di secondo grado o a catena, purché il ragionamento inferenziale resti fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti.
Consente che un fatto noto, già accertato mediante presunzioni, costituisca base per ulteriori inferenze presuntive, se il percorso logico resta adeguatamente supportato.
art. 53 Cost.
Il richiamo al principio di capacità contributiva non basta, in sé, a scalfire l'accertamento se il contribuente non prova i costi deducibili o la natura fittizia dei componenti positivi rettificati.
È richiamato quale parametro del vizio di motivazione della sentenza, ma la censura è giudicata generica e non specifica rispetto alle statuizioni impugnate.
Viene evocato dal ricorrente in relazione all'adeguatezza della motivazione della sentenza.
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
È richiamato dalla Corte per sottolineare che il termine dilatorio per il contraddittorio endoprocedimentale decorre dal rilascio del PVC nei casi in cui esso sia dovuto.
art. 8, comma 2, D.L. n. 16 del 2012
La Corte richiama la regola secondo cui, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti, i costi direttamente afferenti non concorrono al reddito nei limiti in cui ne sia provata la natura fittizia e il relativo ammontare non deducibile.
È richiamato in connessione alla disciplina dei costi relativi a operazioni inesistenti.
È citata quale legge di conversione del D.L. n. 16 del 2012.
Cass. S.U. n. 24823/2015
Viene richiamata per il principio secondo cui il contraddittorio endoprocedimentale generalizzato sussiste solo per i tributi armonizzati; per i tributi non armonizzati non vi è un obbligo generale, salvo specifica previsione.
Cass. S.U. n. 18184/2013
Richiamata per correlare il termine dilatorio di contraddittorio al rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni.
Massime di principio
- In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante un quadro presuntivo formato da più elementi indiziari convergenti; spetta poi al contribuente fornire la prova contraria dell'effettività delle operazioni.
- La prova del Fisco può fondarsi su indici quali irreperibilità del soggetto emittente, mancanza di struttura organizzativa, anomalie contabili, emissione seriale di fatture analoghe e movimentazioni finanziarie incoerenti, essendo irrilevante la sola regolarità formale della fattura o dei pagamenti.
- Non esiste nell'ordinamento un divieto assoluto di presunzioni di secondo grado: un fatto noto accertato per presunzioni può costituire a sua volta base per ulteriori inferenze, purché il ragionamento resti sorretto da presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Il contraddittorio endoprocedimentale preventivo non è generalizzato per gli accertamenti relativi a tributi non armonizzati svolti a tavolino, salvo specifica previsione normativa o ipotesi particolari.
- Nel giudizio di cassazione il vizio motivazionale è inammissibile ove operi la doppia conforme e il ricorrente non dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Il contribuente che invochi la deducibilità di costi collegati a operazioni inesistenti deve allegare e provare in modo specifico i presupposti della deduzione e l'effettività dei componenti negativi, non essendo sufficiente una contestazione generica o meramente assertiva.
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