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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25357/2021 del 20/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un proprietario di un immobile aveva affidato a un geometra un incarico per ottenere il cambio di destinazione d'uso di un ex cinema, eseguire opere interne di frazionamento e curare la catastazione dei locali. Lamentava che il professionista avesse predisposto progetti errati e avesse coinvolto anche il figlio, che avrebbe sottoscritto documentazione senza aver ricevuto incarico. Sosteneva inoltre di aver subito danni economici perché alcune unità non erano state vendute a causa del frazionamento errato e perché, in relazione a un preliminare di vendita, aveva dovuto restituire il doppio della caparra dopo la risoluzione del contratto, conseguente al disaccordo sul prezzo richiesto in ragione della maggiore estensione reale dell'immobile rispetto a quella risultante catastalmente. In appello il proprietario contestava la declaratoria di prescrizione e, per quanto concerne il figlio del professionista, sosteneva che la domanda risarcitoria era già stata proposta in primo grado anche nei suoi confronti, sia pure a titolo di responsabilità extracontrattuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che le censure, formalmente riferite a violazione di legge e vizio motivazionale, miravano in realtà a una rivalutazione del fatto e non rispettavano gli oneri di specificità e localizzazione degli atti e dei documenti richiamati; inoltre, trattandosi di doppia conforme, non era stata adeguatamente indicata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Sul secondo motivo ha osservato che il ricorrente non aveva dimostrato che la domanda contro il figlio del professionista fosse già contenuta nelle conclusioni di primo grado e comunque non aveva colpito la ratio decidendi della Corte d'appello, che aveva ritenuto nuova la domanda risarcitoria introdotta solo in appello perché priva in primo grado della specifica allegazione dei danni ascritti alla firma non autorizzata. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2947 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento; la Corte non ne affronta il merito perché il motivo è dichiarato inammissibile

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la prescrizione decorresse dalla manifestazione esterna del danno

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dal ricorrente quale termine di prescrizione ritenuto applicabile in chiave di responsabilità contrattuale

  • art. 2232 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla responsabilità del professionista incaricato

  • art. 1228 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al coinvolgimento del figlio del professionista nell'esecuzione dell'incarico

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere una responsabilità aquiliana del soggetto che aveva firmato documenti senza incarico

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    invocato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione/falsa applicazione di legge

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    invocato per il vizio di motivazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato motivazionale e l'inammissibilità in doppia conforme

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    richiamato per censurare il difetto di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fondava

  • art. 348-ter c.p.c.

    richiamato per applicare la disciplina dell'inammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme

  • art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012

    richiamato per l'applicazione della disciplina del nuovo art. 360, n. 5, alle sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per contestare la declaratoria di novità della domanda proposta in appello

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge richiede un confronto effettivo tra il precetto normativo invocato e la regula iuris adottata dal giudice di merito; non è sufficiente prospettare una diversa ricostruzione del fatto.
  • Chi fonda il ricorso su documenti o atti processuali deve indicarne specificamente il contenuto rilevante, la sede di produzione e l'uso fattone nei gradi di merito, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale non può trasformarsi in una nuova valutazione del materiale probatorio, specie quando si chiede alla Corte di sostituire la propria lettura dei fatti a quella compiuta dai giudici di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La censura di ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato deve confrontarsi con la concreta formulazione delle domande in primo grado e con la ratio della decisione impugnata; altrimenti la doglianza è inammissibile.
  • Una domanda risarcitoria proposta per la prima volta in appello è inammissibile quando in primo grado non siano stati allegati in modo specifico i danni asseritamente derivati dalla condotta contestata.
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Come è indicizzato

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