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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7059/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IRES/IRAP per il periodo 1.7.2004-30.6.2005 con tre rilievi principali: 1) recupero a tassazione di perdite fiscali derivanti dalla partecipazione in Telit Mobile Terminals S.p.A. (circa €30.402.024) ritenute non riportabili ai sensi dell'art. 84, comma 3 TUIR per trasferimento del controllo e mutamento dell'attività principale; 2) disconoscimento della deducibilità di costi relativi a un rendimento locativo minimo garantito e accantonamenti collegati all'operazione immobiliare (complesso Milano, via San Marco/via Solferino), ritenuti futuri, non certi/determinabili e non inerenti; 3) rettifica dei proventi finanziari (interessi attivi) su finanziamenti intra-gruppo, con riallineamento del tasso al valore normale/di mercato per operazioni tra parti indipendenti (aumenti di proventi per circa €328.702,17). In cassazione la ricorrente ha dedotto, tra l'altro, nullità della sentenza per mancato esame delle controdeduzioni e vizi di diritto sull'applicazione delle norme fiscali richiamate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Motivi: primo motivo (presunta nullità per mancato esame delle controdeduzioni) infondato poiché la motivazione di merito è stata ritenuta adeguata e non richiede l'esame di ogni singola allegazione; secondo motivo (contestazione dell'applicazione dell'art. 84, comma 3 TUIR) inammissibile perché si censurano valutazioni di fatto della C.T.R. incensurabili in questa sede (accertato trasferimento del controllo e modificazione dell'attività prevalente); terzo motivo (deducibilità dei costi per rendimento garantito) infondato in diritto: i costi futuri/accantonamenti non risultavano certi o determinabili nel periodo e quindi non deducibili secondo art. 109 e principio di cassa/certezza; quarto motivo assorbito; quinto motivo (rettifica degli interessi infragruppo) infondato: la C.T.R. ha correttamente applicato il criterio di valore normale ex art. 110, comma 7 TUIR, avvalendosi di indicatori di mercato (Banca d'Italia). Condanna della ricorrente alle spese e possibile pagamento del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Richiamata nella prospettazione della presunta nullità della sentenza per motivazione: la Corte ricorda che il giudice non deve esaminare ogni allegazione delle parti, essendo sufficiente una motivazione concisa e adeguata

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Richiamato come criterio di censura in cassazione (vizi di motivazione o di diritto), ma la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che contestavano valutazioni di fatto

  • art. 84, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Norma che impedisce il riporto delle perdite fiscali se è intervenuto trasferimento della maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto o modifica dell'attività principale; la C.T.R. ha ritenuto sussistenti tali condizioni, decisione di fatto non sindacabile in cassazione

  • art. 109, comma 5 (e comma 1), d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    "le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito (...)"

    La Corte interpreta la norma nel senso che i costi devono possedere i requisiti di effettività, inerenza, certezza, determinatezza e competenza; costi futuri o non determinabili non sono deducibili nell'esercizio di competenza ma solo quando ne divenga certa l'esistenza o determinabile l'ammontare

  • art. 107, comma 4, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    "non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo"

    Determina la tassatività degli accantonamenti fiscalmente deducibili: gli accantonamenti non espressamente previsti dalla norma non sono fiscalmente deducibili, pertanto gli stanziamenti prudenziali non rendono deducibili costi futuri incerti

  • art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    "i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti ... sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito"

    Applicazione del principio di piena congruità (arm's length): le operazioni infragruppo devono essere riallineate al valore normale; la Corte ha ritenuto corretta la determinazione del tasso di interesse di mercato (riferimento ai dati Banca d'Italia) per la rettifica degli interessi attivi

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamata nella contestazione sulla non accertabilità della perdita; la Corte non ha ritenuto che la mancata analisi puntuale delle controdeduzioni costituisse vizio tale da invalidare la sentenza di merito

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Richiamata dalla ricorrente in rapporto alla presunta antieconomicità dell'operazione; la Corte ha ritenuto superflua la censura in quanto la deducibilità era comunque esclusa per i motivi richiamati (certezza/determinabilità)

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. l. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma procedurale richiamata riguardo alla possibilità di presentare conclusioni in udienza; richiamata nella fase di discussione dell'udienza di cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma richiamata in relazione al pagamento del contributo unificato per l'impugnazione, che può essere dovuto dalla parte soccombente

Massime di principio

  • La Corte non è tenuta a trattare e confutare ogni singola allegazione: è sufficiente una motivazione concisa, logica e adeguata che renda intelligibile la decisione; le argomentazioni non espressamente discusse sono implicitamente rigettate se incompatibili con la soluzione adottata
  • In cassazione le valutazioni di fatto operate dai giudici di merito (es. accertamento di trasferimento del controllo o cambiamento dell'attività) sono, di regola, incensurabili e la censura deve riguardare violazioni di diritto o vizi di motivazione logicamente apprezzabili
  • Le perdite fiscali sono precluse al riporto quando ricorrono le fattispecie tassative di art. 84, comma 3 TUIR: trasferimento del controllo e/o modifica dell'attività principale sono elementi decisivi per il disconoscimento
  • Gli oneri futuri, gli accantonamenti e le garanzie di rendimento minimo sono deducibili solo se, nell'esercizio di competenza, risultano certi e determinabili: in mancanza prevale il principio di cassa e la deducibilità avviene solo quando l'esistenza e il quantum divengono obiettivamente determinabili
  • Gli accantonamenti sono fiscalmente deducibili soltanto se espressamente previsti dalla normativa (tassatività dell'art. 107, comma 4 TUIR); non basta la mera iscrizione prudenziale in bilancio
  • Per le operazioni infragruppo si applica il principio di valore normale (art. 110, comma 7 TUIR): l'Amministrazione può rettificare tassi e prezzi sulla base di parametri di mercato (es. indicatori Banca d'Italia) quando il prezzo negoziato non corrisponda al valore di mercato

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