Cassazione Civile, Sentenza n. 7059/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IRES/IRAP per il periodo 1.7.2004-30.6.2005 con tre rilievi principali: 1) recupero a tassazione di perdite fiscali derivanti dalla partecipazione in Telit Mobile Terminals S.p.A. (circa €30.402.024) ritenute non riportabili ai sensi dell'art. 84, comma 3 TUIR per trasferimento del controllo e mutamento dell'attività principale; 2) disconoscimento della deducibilità di costi relativi a un rendimento locativo minimo garantito e accantonamenti collegati all'operazione immobiliare (complesso Milano, via San Marco/via Solferino), ritenuti futuri, non certi/determinabili e non inerenti; 3) rettifica dei proventi finanziari (interessi attivi) su finanziamenti intra-gruppo, con riallineamento del tasso al valore normale/di mercato per operazioni tra parti indipendenti (aumenti di proventi per circa €328.702,17). In cassazione la ricorrente ha dedotto, tra l'altro, nullità della sentenza per mancato esame delle controdeduzioni e vizi di diritto sull'applicazione delle norme fiscali richiamate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Motivi: primo motivo (presunta nullità per mancato esame delle controdeduzioni) infondato poiché la motivazione di merito è stata ritenuta adeguata e non richiede l'esame di ogni singola allegazione; secondo motivo (contestazione dell'applicazione dell'art. 84, comma 3 TUIR) inammissibile perché si censurano valutazioni di fatto della C.T.R. incensurabili in questa sede (accertato trasferimento del controllo e modificazione dell'attività prevalente); terzo motivo (deducibilità dei costi per rendimento garantito) infondato in diritto: i costi futuri/accantonamenti non risultavano certi o determinabili nel periodo e quindi non deducibili secondo art. 109 e principio di cassa/certezza; quarto motivo assorbito; quinto motivo (rettifica degli interessi infragruppo) infondato: la C.T.R. ha correttamente applicato il criterio di valore normale ex art. 110, comma 7 TUIR, avvalendosi di indicatori di mercato (Banca d'Italia). Condanna della ricorrente alle spese e possibile pagamento del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamata nella prospettazione della presunta nullità della sentenza per motivazione: la Corte ricorda che il giudice non deve esaminare ogni allegazione delle parti, essendo sufficiente una motivazione concisa e adeguata
Richiamato come criterio di censura in cassazione (vizi di motivazione o di diritto), ma la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che contestavano valutazioni di fatto
art. 84, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Norma che impedisce il riporto delle perdite fiscali se è intervenuto trasferimento della maggioranza delle partecipazioni con diritto di voto o modifica dell'attività principale; la C.T.R. ha ritenuto sussistenti tali condizioni, decisione di fatto non sindacabile in cassazione
art. 109, comma 5 (e comma 1), d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
"le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito (...)"
La Corte interpreta la norma nel senso che i costi devono possedere i requisiti di effettività, inerenza, certezza, determinatezza e competenza; costi futuri o non determinabili non sono deducibili nell'esercizio di competenza ma solo quando ne divenga certa l'esistenza o determinabile l'ammontare
art. 107, comma 4, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
"non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalle disposizioni del presente capo"
Determina la tassatività degli accantonamenti fiscalmente deducibili: gli accantonamenti non espressamente previsti dalla norma non sono fiscalmente deducibili, pertanto gli stanziamenti prudenziali non rendono deducibili costi futuri incerti
art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
"i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti ... sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito"
Applicazione del principio di piena congruità (arm's length): le operazioni infragruppo devono essere riallineate al valore normale; la Corte ha ritenuto corretta la determinazione del tasso di interesse di mercato (riferimento ai dati Banca d'Italia) per la rettifica degli interessi attivi
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamata nella contestazione sulla non accertabilità della perdita; la Corte non ha ritenuto che la mancata analisi puntuale delle controdeduzioni costituisse vizio tale da invalidare la sentenza di merito
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamata dalla ricorrente in rapporto alla presunta antieconomicità dell'operazione; la Corte ha ritenuto superflua la censura in quanto la deducibilità era comunque esclusa per i motivi richiamati (certezza/determinabilità)
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. l. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma procedurale richiamata riguardo alla possibilità di presentare conclusioni in udienza; richiamata nella fase di discussione dell'udienza di cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma richiamata in relazione al pagamento del contributo unificato per l'impugnazione, che può essere dovuto dalla parte soccombente
Massime di principio
- La Corte non è tenuta a trattare e confutare ogni singola allegazione: è sufficiente una motivazione concisa, logica e adeguata che renda intelligibile la decisione; le argomentazioni non espressamente discusse sono implicitamente rigettate se incompatibili con la soluzione adottata
- In cassazione le valutazioni di fatto operate dai giudici di merito (es. accertamento di trasferimento del controllo o cambiamento dell'attività) sono, di regola, incensurabili e la censura deve riguardare violazioni di diritto o vizi di motivazione logicamente apprezzabili
- Le perdite fiscali sono precluse al riporto quando ricorrono le fattispecie tassative di art. 84, comma 3 TUIR: trasferimento del controllo e/o modifica dell'attività principale sono elementi decisivi per il disconoscimento
- Gli oneri futuri, gli accantonamenti e le garanzie di rendimento minimo sono deducibili solo se, nell'esercizio di competenza, risultano certi e determinabili: in mancanza prevale il principio di cassa e la deducibilità avviene solo quando l'esistenza e il quantum divengono obiettivamente determinabili
- Gli accantonamenti sono fiscalmente deducibili soltanto se espressamente previsti dalla normativa (tassatività dell'art. 107, comma 4 TUIR); non basta la mera iscrizione prudenziale in bilancio
- Per le operazioni infragruppo si applica il principio di valore normale (art. 110, comma 7 TUIR): l'Amministrazione può rettificare tassi e prezzi sulla base di parametri di mercato (es. indicatori Banca d'Italia) quando il prezzo negoziato non corrisponda al valore di mercato
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