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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21788/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il riconoscimento di differenze retributive per asserito svolgimento di mansioni superiori da parte di una dipendente inquadrata nell'Area B1 del comparto enti pubblici non economici. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto mansioni corrispondenti all'Area C3 dal 26.11.2002 e condannato l'ente al pagamento delle differenze; la Corte d'appello aveva invece limitato il riconoscimento al periodo dal 1.1.2005, ritenendo che sino al 2004 la dipendente avesse svolto solo fasi dell'attività proprie dell'Area B e che dal gennaio 2005 avesse gestito tutte le fasi del processo, quindi mansioni C3. L'ente previdenziale ha proposto ricorso principale con due motivi: 1) violazione dell'art. 2943 c.c., sostenendo che la diffida del 23.8.2006 era troppo generica perché chiedeva differenze per l'"Area C" senza indicare specificamente il profilo C3, e che la prescrizione non sarebbe stata interrotta per quel preciso livello; 2) violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001 e delle norme del CCNL 2006-2009, deducendo che dal 1.10.2007, con il nuovo sistema di classificazione, la lavoratrice non poteva comunque aspirare a mansioni C3 ma al più a C1, e che la Corte territoriale non aveva considerato il mutamento della contrattazione collettiva. La lavoratrice ha resistito e proposto ricorso incidentale autonomo, lamentando: a) la violazione del principio di non contestazione e delle regole sulle difese, assumendo che l'ente non avesse contestato le mansioni C3; b) l'illegittima riduzione del periodo riconosciuto per le mansioni superiori; c) l'uso di prove inesistenti o non provate e una lettura errata delle testimonianze; d) la violazione del CCNL 1998/2001, 2002/2005 e accordo integrativo; e) la liquidazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo corretto l'apprezzamento della Corte d'appello sulla efficacia interruttiva della diffida del 23.8.2006, perché per interrompere la prescrizione è sufficiente la chiara manifestazione della volontà di far valere il diritto e non sono necessarie formule sacramentali o la puntuale indicazione di tutti i profili dell'area. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale: la Corte d'appello non aveva considerato l'evoluzione della contrattazione collettiva, in particolare il CCNL 2006-2009, che ha introdotto un nuovo sistema di classificazione nel quale le mansioni interne alla stessa area sono professionalmente equivalenti e configurano mansioni superiori solo se riferite all'area immediatamente superiore; di conseguenza, dal 1.10.2007 occorreva riesaminare la pretesa retributiva alla luce del nuovo assetto negoziale. I primi quattro motivi del ricorso incidentale sono stati dichiarati inammissibili, perché non rispettavano l'onere di specificità e, in parte, miravano a una rivalutazione del fatto e delle prove; il quinto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2943 c.c.

    L'atto interruttivo della prescrizione è idoneo se contiene la chiara manifestazione della volontà del creditore di far valere il proprio diritto; non sono richieste formule sacramentali né l'indicazione analitica di tutti i profili retributivi dell'area.

  • art. 52 d.lgs. 165/2001

    La valutazione delle mansioni superiori nel pubblico impiego deve confrontarsi con il sistema di classificazione dettato dalla contrattazione collettiva applicabile nel tempo.

  • artt. 6 e 9 del CCNL per il personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici 2006-2009

    Dal nuovo CCNL discende un sistema di inquadramento per aree in cui le mansioni interne alla stessa area sono equivalenti e le mansioni superiori sono solo quelle dell'area immediatamente superiore.

  • Allegato A al CCNL per il personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici 2006-2009

    La declaratoria delle aree consente l'immediata applicazione del nuovo sistema di classificazione e la prima collocazione avviene secondo la tabella di trasposizione.

  • art. 63, comma 5, d.lgs. 165/2001

    Richiamato nel quadro della tutela giudiziale del lavoratore pubblico contrattualizzato e del sistema delle differenze retributive per mansioni superiori.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o disatteso prove legali; non per contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 167 c.p.c.

    Il principio di specifica contestazione impone alla parte convenuta di prendere posizione sui fatti allegati; tuttavia la censura proposta in cassazione era inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 416 c.p.c.

    Nel rito del lavoro le difese devono essere articolate tempestivamente e con precisione; in cassazione non è consentito introdurre una diversa lettura degli atti di merito senza puntuale indicazione dei passaggi rilevanti.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda o delle eccezioni, ma nel caso esaminato la censura non superava il vaglio di specificità.

  • art. 436 c.p.c.

    Nel giudizio di appello del lavoro non possono essere introdotte questioni nuove non devolute, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la relativa doglianza per difetto di autosufficienza.

  • art. 437 c.p.c.

    La produzione e deduzione di nuovi elementi in appello è soggetta a limiti stringenti; il motivo incidentale che lamentava l'introduzione di nuove circostanze è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese di lite, poi assorbito a seguito dell'esito degli altri motivi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte ha richiamato precedenti consolidati per dare continuità interpretativa e valorizzare gli orientamenti in materia di mansioni superiori e classificazione collettiva.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    L'onere di specifica indicazione degli atti e documenti non richiede la trascrizione integrale, ma impone la chiara individuazione del contenuto rilevante; nel caso, il ricorso incidentale difettava di tale requisito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente sul ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente un atto che manifesti in modo chiaro la volontà del creditore di far valere il proprio diritto verso il debitore; l'atto non è soggetto a formule sacramentali né alla precisa qualificazione tecnico-formale di ogni singolo profilo della pretesa.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato la verifica delle mansioni superiori deve essere compiuta alla luce del sistema di classificazione vigente nel periodo considerato; il sopravvenire di un nuovo CCNL può modificare radicalmente il parametro di confronto, sicché il giudice deve considerare l'evoluzione dell'assetto negoziale nel tempo.
  • Con il CCNL 2006-2009 per il comparto enti pubblici non economici le mansioni interne alla medesima area sono professionalmente equivalenti; l'esercizio di mansioni superiori sussiste solo quando il dipendente svolga compiti propri dell'area immediatamente superiore.
  • Nel giudizio di cassazione le censure che investono la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto sono inammissibili se, sotto veste di violazione di legge, mirano a ottenere un nuovo esame del merito.
  • L'onere di specificità del ricorso per cassazione richiede l'indicazione chiara dei fatti processuali e degli atti rilevanti, ma non impone la trascrizione integrale dei documenti; la mancata puntuale individuazione del contenuto decisivo dell'atto può determinare l'inammissibilità del motivo.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, abbia violato il regime delle prove legali o abbia attribuito efficacia probatoria piena a elementi soggetti a libero apprezzamento; non è sufficiente contestare il merito della valutazione istruttoria.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFROrario di lavoro e ferie
RamiLavoro
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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