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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17471/2021 del 17/06/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di cartella esattoriale relativa al recupero, per l'anno 2004, di ritenute d'acconto non scomputate in dichiarazione perché il sostituto d'imposta non fornì le certificazioni attestanti le ritenute. Il contribuente contestava il recupero sostenendo che le ritenute erano state effettivamente operate e che l'Amministrazione non poteva pretendere prove onerose né richiedere documenti già in suo possesso; inoltre sosteneva che la mancata consegna della certificazione non poteva comportare duplicazione d'imposta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui lo scomputo delle ritenute d'acconto è subordinato alla dimostrazione oggettiva che le ritenute siano state "operate", ma tale prova può essere fornita anche con mezzi diversi dalla certificazione del sostituto (es. fatture con documentalità bancaria o documenti degli intermediari finanziari). Nel caso concreto il ricorrente non ha fornito documentazione bancaria o altri elementi idonei a provare l'effettivo percepimento dei compensi al netto della ritenuta, per cui la decisione d'appello favorevole all'Agenzia è stata confermata. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 4, d.P.R. 322/1998

    Disciplina le modalità di certificazione da parte del sostituto d'imposta; la Corte osserva che la certificazione non è l'unico mezzo probatorio per dimostrare l'operazione della ritenuta

  • art. 36-ter, d.P.R. 600/1973

    Norma sul controllo formale delle dichiarazioni; interpretata nel senso che gli uffici e i giudici possono apprezzare prove diverse ed equipollenti al certificato del sostituto

  • art. 22, d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Regola lo scomputo delle ritenute d'acconto; richiede che le ritenute siano "operate" e ammette la prova dell'operazione anche con mezzi diversi dalla certificazione

  • art. 67, d.P.R. 600/1973

    Divieto di doppia imposizione; la Corte ritiene non sussistente qui perché non è chiesto al sostituito di pagare un'imposta gia' effettivamente pagata dal sostituto

  • art. 6, comma 4, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)

    Vieta all'Amministrazione di richiedere documenti già in suo possesso; la questione è stata dichiarata inammissibile in cassazione perché non proposta correttamente in primo grado

  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 68/E del 19 marzo 2009

    Riconosce che, in mancanza della certificazione, il contribuente puo' documentare l'assoggettamento a ritenuta mediante fattura connessa a documentazione bancaria o preventiva degli intermediari finanziari; principio recepito dalla Corte come utile indicazione interpretativa

  • Sentenza Cass. sez. U. n. 10378/2019

    Richiamata per affermare che, se le ritenute sono state operate ma non versate, il sostituto non rende solidale il sostituito in fase di riscossione; la decisione conferma che la prova dell'operazione delle ritenute resta decisiva

  • art. 35, d.P.R. 602/1973

    Norma sulla responsabilità solidale del sostituito limitata al caso in cui le ritenute non siano state operate; rilevante nella distinzione tra omessa certificazione e omessa operazione

  • Modifiche introdotte dall'art. 1, d.l. 31/05/1994, n. 300 (conv. L. 27/07/1994, n. 473)

    Riferimento storico alla eliminazione dell'obbligo di allegare la cert. del sostituto alla dichiarazione; utile per ricordare che la dichiarazione e' emendabile e la prova puo' essere fornita in sede contenziosa

Massime di principio

  • Lo scomputo delle ritenute d'acconto richiede la prova che le ritenute siano state effettivamente operate: la certificazione del sostituto è prova primaria ma non esclusiva
  • Se il sostituto non rilascia la certificazione, il contribuente può dimostrare l'operazione della ritenuta mediante mezzi "equipollenti" (es. fatture connesse a documentazione bancaria o attestazioni degli intermediari finanziari) idonei a provare l'importo netto effettivamente percepito
  • La semplice produzione delle fatture senza documentazione bancaria o altri elementi che colleghino il versamento a ciascuna fattura può essere insufficiente per ottenere lo scomputo
  • L'Amministrazione non può invocare automaticamente la duplicazione d'imposta se manca la certificazione: occorre valutare se la ritenuta sia stata effettivamente operata
  • Il contribuente ha l'onere di allegare in giudizio elementi probatori concreti e collegabili alle singole fatture; se non li produce, il ricorso è destinato a fallire
  • Eccezioni procedurali (es. richiesta di documenti in possesso dell'Amministrazione) devono essere tempestivamente sollevate e documentate nel giudizio di merito per essere valutate in sede di legittimità
  • In caso di contestazioni sulla valutazione delle prove di merito, la Cassazione sindaca solo vizi di motivazione gravi o omesso esame di fatto decisivo debitamente indicato e documentato

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