Cassazione Civile, Ordinanza n. 26490/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria notificato nel 2016, emesso a seguito del mancato pagamento di varie cartelle di pagamento. Il giudice tributario di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, ritenendo prescritte le pretese relative alle cartelle notificate oltre cinque anni prima dell'atto impugnato. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il parziale annullamento dell'iscrizione ipotecaria, osservando che era stata provata la regolare notifica solo di alcune cartelle. L'Agenzia delle entrate - Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 2946 c.c., sostenendo che per crediti erariali il termine di prescrizione sarebbe decennale e che, per una specifica cartella notificata nel 2010, l'atto del 2016 non poteva essere ritenuto prescritto; (2) violazione dell'art. 1, comma 623, L. n. 147/2013 e dell'art. 2946 c.c., deducendo che il decorso del termine sarebbe stato sospeso nel periodo 1 gennaio 2014-15 giugno 2014 per la definizione agevolata. La Corte ha però rilevato che entrambi i motivi non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla sola prova della validità di alcune notifiche, e risultavano inoltre carenti di autosufficienza, poiché assumevano come correttamente notificata la cartella contestata senza adeguata ricostruzione dei fatti e senza riportare il contenuto della cartella, necessario per stabilire il tributo e quindi il regime prescrizionale applicabile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate - Riscossione. Ha affermato che i motivi non erano specifici rispetto alla ratio decidendi della sentenza d'appello, che si fondava sulla mancata prova della validità della notifica di tutte le cartelle poste a base dell'iscrizione ipotecaria, e che difettava l'autosufficienza perché il ricorso non consentiva di verificare quale tributo fosse sotteso alla cartella contestata. Ha inoltre escluso che si fosse formato un giudicato interno sul termine prescrizionale invocato dall'Agenzia. Nessuna pronuncia è stata resa sulle spese, poiché il contribuente non si è costituito. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
invocato dall'Agenzia per sostenere la prescrizione decennale dei crediti erariali; la Corte non entra nel merito della corretta durata del termine perché dichiara inammissibili i motivi per difetto di specificità e autosufficienza
art. 1, comma 623, L. n. 147/2013
invocato per sostenere la sospensione del decorso della prescrizione nel periodo previsto dalla norma; la questione non viene esaminata nel merito per inammissibilità del motivo
richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente
richiamato solo nel principio generale sull'autosufficienza e sulla specificità della deduzione dei fatti, in funzione dell'onere di allegazione/prova nel giudizio di legittimità
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché il ricorso deve contenere censure specifiche, complete e riferibili alla decisione effettivamente adottata.
- Il requisito di autosufficienza impone che il ricorrente riporti nel ricorso gli elementi fattuali e documentali indispensabili a consentire alla Corte di verificare la fondatezza della censura, senza rinvii meramente assertivi a fatti non autosufficientemente descritti.
- Quando la decisione d'appello si fonda sulla mancanza di prova della validità delle notifiche di alcune cartelle, è inidoneo il motivo che presupponga come pacifica la regolare notifica di quella specifica cartella senza contestare il nucleo decisorio della pronuncia.
- In materia di prescrizione dei crediti tributari, la corretta individuazione del termine applicabile dipende anche dalla qualificazione del tributo; se il ricorso non consente di comprendere a quale tributo si riferisca la cartella, la censura è priva dell'indispensabile base fattuale.
- Non si forma giudicato interno sul termine prescrizionale individuato dal primo giudice quando il giudice d'appello proceda d'ufficio a diversa qualificazione giuridica della pretesa, se a tale diversa qualificazione è collegato un differente termine di prescrizione.
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