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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07502/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità della sua esclusione da incarichi dirigenziali nell'ambito dell'ente datore di lavoro. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo, tra l'altro, che non fosse stato allegato un interesse attuale e tutelabile ex art. 100 c.p.c., anche in ragione del fatto che il lavoratore era ormai in pensione; inoltre aveva rilevato carenze nell'atto introduttivo e nelle prove offerte. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto violazione dell'art. 100 c.p.c., degli artt. 97 Cost., 1, comma 2, 19, comma 1, 63, D.Lgs. n. 165/2001, 61, comma 3, D.Lgs. n. 300/1999, 1175 e 1375 c.c., nonché nullità della sentenza per motivazione apparente. Ha sostenuto di aver allegato un interesse ad agire mediante espressa riserva di agire separatamente per le eventuali spettanze economiche e il risarcimento del danno, e ha contestato l'affermazione di genericità delle allegazioni e delle prove.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile il principio per cui domande relative a distinti diritti di credito possono essere proposte separatamente solo se sussista un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata, specie quando le pretese siano riconducibili al medesimo rapporto e al medesimo fatto costitutivo. In materia lavoristica, l'interesse ad agire richiede un'utilità concreta e giuridicamente apprezzabile, non potendosi promuovere un'azione per il solo accertamento di fatti costitutivi parziali o in previsione di possibili effetti futuri senza indicare un vantaggio attuale. Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato due elementi congiunti: il frazionamento della domanda, limitata al solo accertamento dell'illegittimità della condotta datoriale con riserva di future domande economiche, e la proposizione della domanda quando il rapporto di lavoro era già definitivamente cessato. Per tale ragione ha escluso l'interesse ad agire e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le domande relative a distinti diritti di credito, pur riferiti a un medesimo rapporto di durata, possono essere proposte separatamente solo se il creditore dimostri un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata; in mancanza, il frazionamento processuale è inammissibile.
  • Quando le pretese dipendono dallo stesso fatto costitutivo e ricadono nel medesimo possibile giudicato, la proposizione di azioni autonome è consentita solo se non comporti duplicazione inutile dell'attività istruttoria e dispersione della conoscenza della vicenda sostanziale.
  • In materia di lavoro, l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. richiede un'utilità concreta, attuale e giuridicamente apprezzabile; non basta prospettare effetti futuri o riservarsi di agire separatamente per pretese economiche non ancora coltivate.
  • Non sono proponibili azioni di mero accertamento di fatti che costituiscano soltanto una frazione della fattispecie costitutiva di un diritto, se l'accertamento è utile solo unitariamente e non in via parziale.
  • La cessazione del rapporto di lavoro, quando intervenga prima o al momento della proposizione dell'azione, può concorrere con il frazionamento della domanda a escludere l'interesse ad agire per l'accertamento richiesto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazioneGiustificato motivo
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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