Cassazione Civile, Ordinanza n. 07502/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità della sua esclusione da incarichi dirigenziali nell'ambito dell'ente datore di lavoro. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo, tra l'altro, che non fosse stato allegato un interesse attuale e tutelabile ex art. 100 c.p.c., anche in ragione del fatto che il lavoratore era ormai in pensione; inoltre aveva rilevato carenze nell'atto introduttivo e nelle prove offerte. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto violazione dell'art. 100 c.p.c., degli artt. 97 Cost., 1, comma 2, 19, comma 1, 63, D.Lgs. n. 165/2001, 61, comma 3, D.Lgs. n. 300/1999, 1175 e 1375 c.c., nonché nullità della sentenza per motivazione apparente. Ha sostenuto di aver allegato un interesse ad agire mediante espressa riserva di agire separatamente per le eventuali spettanze economiche e il risarcimento del danno, e ha contestato l'affermazione di genericità delle allegazioni e delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile il principio per cui domande relative a distinti diritti di credito possono essere proposte separatamente solo se sussista un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata, specie quando le pretese siano riconducibili al medesimo rapporto e al medesimo fatto costitutivo. In materia lavoristica, l'interesse ad agire richiede un'utilità concreta e giuridicamente apprezzabile, non potendosi promuovere un'azione per il solo accertamento di fatti costitutivi parziali o in previsione di possibili effetti futuri senza indicare un vantaggio attuale. Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato due elementi congiunti: il frazionamento della domanda, limitata al solo accertamento dell'illegittimità della condotta datoriale con riserva di future domande economiche, e la proposizione della domanda quando il rapporto di lavoro era già definitivamente cessato. Per tale ragione ha escluso l'interesse ad agire e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L'azione è proponibile solo in presenza di un interesse ad agire concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile; nel caso di tutela frazionata delle pretese, l'interesse deve essere oggettivamente valutabile.
È stato il parametro formale invocato per denunciare violazione di legge.
È stato il parametro formale invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente.
Richiamato come norma violata per la pretesa nullità della sentenza.
Richiamato come norma violata per la pretesa nullità della sentenza.
art. 97 Cost.
Invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001
Invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001
Invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
Invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 300/1999
Invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
Invocati dal ricorrente tra le norme asseritamente violate come canoni di correttezza e buona fede.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale fonte introduttiva della disciplina dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Le domande relative a distinti diritti di credito, pur riferiti a un medesimo rapporto di durata, possono essere proposte separatamente solo se il creditore dimostri un interesse oggettivamente valutabile alla tutela frazionata; in mancanza, il frazionamento processuale è inammissibile.
- Quando le pretese dipendono dallo stesso fatto costitutivo e ricadono nel medesimo possibile giudicato, la proposizione di azioni autonome è consentita solo se non comporti duplicazione inutile dell'attività istruttoria e dispersione della conoscenza della vicenda sostanziale.
- In materia di lavoro, l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. richiede un'utilità concreta, attuale e giuridicamente apprezzabile; non basta prospettare effetti futuri o riservarsi di agire separatamente per pretese economiche non ancora coltivate.
- Non sono proponibili azioni di mero accertamento di fatti che costituiscano soltanto una frazione della fattispecie costitutiva di un diritto, se l'accertamento è utile solo unitariamente e non in via parziale.
- La cessazione del rapporto di lavoro, quando intervenga prima o al momento della proposizione dell'azione, può concorrere con il frazionamento della domanda a escludere l'interesse ad agire per l'accertamento richiesto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07419/2024 del 20/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07427/2024 del 20/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07446/2024 del 20/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07449/2024 del 20/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07454/2024 del 20/03/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 20 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07462/2024 del 20/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →