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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11237/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309) e reati in materia di armi; contestavano, a titolo esemplificativo, l'indeterminatezza dell'imputazione (ruolo genericamente di "corriere"), l'insufficiente prova della stabilità della partecipazione all'associazione, l'erronea valorizzazione di intercettazioni e dichiarazioni di collaboratori, la illegittima applicazione dell'aggravante di cui all'art.7 L.203/1991 (ora art.416-bis.1 c.p.) per presunta agevolazione a Cosa Nostra, il mancato riconoscimento delle ipotesi di lieve entità ex art.73/74 T.U. stupefacenti, vizio nella determinazione della pena (aumento per continuazione e possibile reformatio in pejus), rifiuto delle attenuanti generiche, e questioni relative alla continuità/continuazione tra fatti processati in procedimenti distinti.

La decisione

La Corte di Cassazione, in massima parte, ha rigettato i ricorsi e confermato le condanne. Tuttavia ha accolto specifiche censure: (1) ha annullato senza rinvio l'applicazione dell'aggravante connessa alla "agevolazione di associazione mafiosa" (art.416-bis.1 c.p., ex art.7 L.203/1991) nei confronti di Biundo Salvatore Graziano e di Faraci Orazio Davide, disponendone l'esclusione; (2) ha disposto l'annullamento con rinvio per Vella Majch limitatamente alla valutazione dell'aggravante mafiosa (diversa consistenza probatoria per Vella, da rivedere in merito alla possibile connessione con attività di armi e stupefacenti); (3) ha annullato con rinvio la pronuncia nei confronti di Biundo relativa al capo 2) (specifiche cessioni/detenzioni di stupefacenti) per carenza di specificazione dei reati-fine e per consentire nuova verifica sulla sussistenza del contributo concreto ai singoli reati-fine; (4) ha annullato con rinvio la sentenza rispetto a Faraci sulla questione della continuazione (art.81 c.p.) con fatti già giudicati, per nuova valutazione sulla sussistenza della continuità e per nuova determinazione della pena tenuto conto dell'esclusione dell'aggravante mafiosa; per il resto i ricorsi sono stati respinti: il ricorso di Pardo è stato rigettato nella sua interezza; il ricorso di Tomaselli dichiarato inammissibile. Sono state disposte condanne al pagamento delle spese processuali e, per Tomaselli, anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. In sintesi: conferme di responsabilità per la maggior parte dei capi, con riduzioni parziali/annullamenti limitati e rinvii per approfondimenti su questioni precise (aggravante mafiosa per taluni e specificazione dei reati-fine/continuazione per altri).

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo unico stupefacenti), art. 73

    Norma richiamata per le cessioni e detenzioni di stupefacenti; la Corte ha confermato la non applicabilità dell'ipotesi di lieve entità quando emergono consistenti quantitativi e quadro organizzato.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 (Testo unico stupefacenti), art. 74

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto configurabile il reato in presenza di quadro organico e modalità ripetute, pur richiedendo specificazione dei reati-fine per l'addebito individuale.

  • Legge 12 luglio 1991, n.203 (oggi art.416-bis c.p.), art. 7 (menzionata)

    Aggravante per l'aver agito al fine di agevolare associazione mafiosa: la Cassazione ribadisce che si tratta di circostanza soggettiva che richiede prova del "dolo specifico" ossia della consapevolezza e della finalità di favorire l'associazione mafiosa; non è sufficiente la mera contiguità ambientale o l'appartenenza di alcuni sodali alla mafia.

  • Codice penale, art. 81

    Disciplina della continuazione: la Cassazione ha disposto rinvio per Faraci per valutare correttamente l'identità del disegno criminoso e l'eventuale continuazione con reati già giudicati.

  • Codice di procedura penale, art. 438, comma 6-bis

    La richiesta del rito abbreviato sanifica, in parte, eventuali censure relative all'indeterminatezza dell'imputazione: la Corte ha ricordato che la richiesta incondizionata di abbreviato equivale ad accettazione dell'imputazione.

  • Codice penale, art. 416-bis.1 (richiamato come art.416-bis.1 c.p.)

    Richiamata nella giurisprudenza per l'aggravante legata all'uso del metodo mafioso e all'agevolazione di associazioni di tipo mafioso; la Corte ha precisato che la sua applicazione richiede prova del fine di agevolare l'organizzazione e non si desume automaticamente dalla mera esistenza di un contesto mafioso.

  • Codice penale, art. 133

    Principi sul giudizio di determinazione della pena e sulle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto non manifestamente illogico il diniego o la modulazione delle attenuanti in rapporto al contributo concreto dell'imputato al sodalizio.

  • Legge 18 aprile 1975, n.110, art. 20-bis

    Norma sulla omessa custodia di armi (fattispecie contravvenzionale): invocata in ricorso come possibile riqualificazione di singoli episodi, ma i giudici hanno ritenuto provata la trasformazione/detenzione di armi clandestine sulla base degli elementi indiziari.

Massime di principio

  • L'aggravante per l'agevolazione di associazioni mafiose (art.7 L.203/1991, oggi art.416-bis.1 c.p.) richiede dolo specifico: non può essere applicata sulla base della sola presenza di soggetti mafiosi nel gruppo o della genericità del contesto territoriale, ma necessita di elementi che dimostrino la consapevolezza e la finalità di favorire l'associazione mafiosa.
  • La partecipazione ad un'associazione per delinquere (art.74 T.U. stupefacenti) può essere riconosciuta anche per periodi brevi, se dalle modalità operative e dalle intercettazioni emerge "affectio societatis" e disponibilità stabile alle finalità associative; tuttavia, per l'addebito dei reati-fine occorre specificare il contributo concreto del singolo ai singoli episodi.
  • Le trascrizioni e l'interpretazione delle intercettazioni sono essenzialmente questioni di merito: la Cassazione non rifa la valutazione probatoria se la motivazione dei giudici di merito è logica e coerente; può intervenire solo se la motivazione è manifestamente illogica o carente.
  • Quando si contesta la continuazione tra reati (art.81 c.p.) è necessario dimostrare l'identità del disegno criminoso; differenze di contesto o temporalità possono giustificare l'esclusione della continuazione, ma la motivazione deve essere congrua e non contraddittoria rispetto ad altri capi riconosciuti come collegati.
  • Nelle imputazioni per associazione che includono più reati-fine, l'indeterminatezza del capo che non specifica i singoli episodi può rendere necessario l'annullamento con rinvio per consentire la puntuale indicazione dei fatti-fine e la verifica del contributo individuale.
  • In tema di determinazione della pena per reato continuato il giudice deve indicare la pena base per il reato più grave e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite; in mancanza la Corte di legittimità può ritenere il principio violato ma può anche valutare la proporzione dalla motivazione complessiva prima di disporre il rinvio.

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