Cassazione Civile, Ordinanza n. 00151/2023 del 04/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva proposto opposizione dinanzi al Tribunale contro un'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione su un immobile di sua proprietà, relativa a cartelle esattoriali per sanzioni da violazioni del codice della strada. Sosteneva, da un lato, che l'ipoteca fosse illegittima perché iscritta per un credito inferiore alla soglia minima prevista dalla legge; dall'altro, che la pretesa fosse estinta per prescrizione quinquennale, assumendo l'omessa notificazione delle cartelle e dei verbali di accertamento. Il Tribunale aveva cancellato l'ipoteca ma aveva riconosciuto il diritto dell'agente della riscossione a procedere esecutivamente. In appello, la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione per violazione del divieto di ius novorum, ritenendo nuova la contestazione sulla riferibilità dell'avviso di ricevimento prodotto dall'agente della riscossione a un'iscrizione ipotecaria diversa da quella opposta. Gli eredi del contribuente hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo, per omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la contestazione era stata già svolta nel primo atto utile dopo la produzione documentale avversaria; il secondo, per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dei parametri del d.m. n. 55/2014, censurando l'eccessività della liquidazione delle spese operata in appello rispetto al valore della controversia.
La decisione
La Corte non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha applicato lo ius superveniens dell'art. 4 del d.l. n. 119/2018, convertito in l. n. 136/2018, rilevando che i debiti oggetto della lite avevano importo residuo non superiore a 1.000 euro, erano stati affidati all'agente della riscossione nel periodo rilevante e non rientravano nelle categorie escluse dall'annullamento automatico. Ha quindi affermato che l'annullamento opera ipso iure e determina l'estinzione del processo, senza che rilevi la mancata emissione del provvedimento di sgravio, qualificato come atto dovuto meramente dichiarativo. Le spese di tutti i gradi sono state compensate in ragione della definizione legale della controversia.
Norme richiamate
è richiamato come norma che vieta le domande ed eccezioni nuove in appello; la Corte d'appello l'aveva applicato per dichiarare inammissibile il gravame, ma la Cassazione non ha deciso sul punto perché il giudizio è stato dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere
sono evocati come norme sulla regolazione delle spese di lite; il ricorso censurava la liquidazione operata in appello, ma la questione è rimasta assorbita dall'estinzione del giudizio
artt. 2, 4 e 5 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
sono richiamati quali parametri per la liquidazione dei compensi professionali; il ricorso lamentava che la liquidazione fosse eccedente il massimo previsto per lo scaglione di valore della causa
art. 13, comma 6, l. n. 247 del 2012
è richiamato come base normativa del decreto ministeriale sui parametri forensi
art. 4 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
debiti di importo residuo, alla data della sua entrata in vigore, fino a 1.000,00 Euro ... risultanti dai singoli carichi, affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui al precedente art. 3, sono "automaticamente annullati"
l'annullamento opera automaticamente ipso iure quando ricorrono i presupposti di importo, periodo di affidamento e assenza di cause di esclusione; per i debiti litigiosi ciò comporta la cessazione della materia del contendere
art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
viene menzionato solo per il riferimento del comma 1 dell'art. 4 alle cartelle per le quali sia già intervenuta la richiesta prevista da tale articolo
art. 16 regolamento (UE) 2015/1589
è richiamato nel catalogo delle esclusioni dall'annullamento automatico, per i recuperi di aiuti di Stato
art. 2, paragrafo 1, lettera a), decisioni 2007/436/CE, Euratom e 2014/335/UE, Euratom
sono richiamate come fonti delle risorse proprie tradizionali escluse dall'annullamento automatico
è menzionato per la trattazione in adunanza camerale
Massime di principio
- Quando sopravviene una disciplina legislativa di annullamento automatico dei carichi tributari o para-tributari, il giudizio in corso sulla relativa pretesa si estingue per cessazione della materia del contendere se il debito rientra nei limiti oggettivi e temporali previsti dalla norma.
- L'annullamento automatico dei carichi opera ipso iure al ricorrere dei presupposti di legge e non richiede un provvedimento di sgravio ai fini dell'estinzione del processo; lo sgravio ha natura meramente dichiarativa e organizzativo-contabile.
- Ai fini dell'applicazione dell'annullamento automatico, il valore del debito va computato con riferimento alla sommatoria dei carichi litigiosi e occorre verificare anche l'assenza di specifiche cause di esclusione previste dalla disciplina sopravvenuta.
- Quando la controversia si definisce ope legis per effetto di uno ius superveniens estintivo, le spese di tutti i gradi possono essere compensate.
- Le censure relative a errores in procedendo o alla liquidazione delle spese restano assorbite se il giudizio viene dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
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