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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27219/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Una società aveva affidato, con contratti di appalto, il rivestimento in teak di tre mega-yacht a una società poi fallita. Prima del fallimento aveva risolto i contratti avvalendosi di una clausola risolutiva espressa e aveva chiesto l’ammissione al passivo di un credito risarcitorio di euro 457.300,00, pari ai maggiori costi sostenuti per il rifacimento o completamento di lavorazioni rimaste incompiute o eseguite male. Il giudice delegato aveva respinto la domanda e il Tribunale di Livorno aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo, ritenendo non provato il danno perché la creditrice non aveva allegato e dimostrato i corrispettivi dovuti alla fallita e già versati per le opere oggetto di rifacimento. Con il ricorso per cassazione la società committente deduceva: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che il tribunale avesse erroneamente posto a suo carico la prova di pagamenti non contestati dal fallimento, che si era limitato a richiamare fatture emesse dopo la risoluzione; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere il tribunale ritenuto necessaria la prova dei corrispettivi versati e per non avere esaminato la documentazione prodotta né ammesso la prova testimoniale; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, consistenti nell’inadempimento della società appaltatrice e nell’esistenza del danno. La Corte ha però osservato che le censure non colpivano la ratio decidendi, poiché il tribunale non aveva negato l’inadempimento né aveva fondato il rigetto su un controcredito del fallimento, ma aveva rilevato che mancava la prova del danno, da quantificarsi in relazione ai maggiori costi sopportati per il rifacimento, e quindi mancavano anche gli elementi di fatto indispensabili per determinare l’ammontare dei corrispettivi originari e degli eventuali pagamenti. Inoltre le doglianze in punto di vizio motivazionale erano giudicate generiche, perché non indicavano specificamente le risultanze istruttorie non esaminate, né chiarivano come la documentazione prodotta consentisse di quantificare i maggiori esborsi. Anche la dedotta non contestazione è stata ritenuta invocata in modo apodittico, senza dimostrare di avere prima adempiuto all’onere di specifica allegazione dei fatti rilevanti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure non fossero dirette contro la ratio decidendi del decreto impugnato e che le doglianze sul vizio motivazionale fossero generiche e prive della necessaria specificità. È stata confermata, quindi, la decisione del Tribunale che aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo per difetto di prova del danno risarcitorio richiesto dalla committente. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    la prova del danno e degli elementi necessari alla sua quantificazione incombe sulla parte che lo domanda; la censura è inammissibile se non si confronta con l’accertamento di merito sulla mancanza di prova degli elementi fattuali indispensabili

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione può essere invocato solo se la parte dimostra di avere previamente allegato in modo puntuale i fatti sui quali la controparte avrebbe dovuto prendere posizione

  • art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.

    il vizio di motivazione è denunciabile solo con specifica indicazione delle risultanze istruttorie trascurate e dei fatti decisivi omessi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    individua il contributo unificato dovuto per il ricorso principale, richiamato ai fini dell’ulteriore importo

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, chi agisce per il risarcimento del danno da inadempimento deve allegare e provare non solo l’inadempimento del debitore, ma anche gli elementi fattuali necessari a determinare il danno secondo il criterio applicato dal giudice di merito.
  • Quando il danno è quantificato come maggior costo sostenuto per il completamento o rifacimento di opere, la parte istante deve fornire dati idonei a ricostruire il costo originario delle opere e l’eventuale esborso già effettuato al debitore, se tali elementi sono necessari alla quantificazione adottata.
  • Una censura per violazione dell’art. 2697 c.c. è inammissibile se il giudice di merito non ha invertito l’onere della prova, ma ha semplicemente accertato in fatto l’insufficienza della prova offerta.
  • Il principio di non contestazione è utilmente spendibile solo se la parte che lo invoca indica di aver previamente formulato allegazioni specifiche sui fatti controversi e ne dimostra la pertinenza rispetto alle contestazioni avversarie.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a criticare profili non decisivi della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniAppalto
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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