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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34352/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei precedenti gradi di giudizio. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, confermando solo parzialmente la decisione di primo grado, lo aveva condannato per detenzione in abitazione di due carabine ad aria compressa alterate in modo da superare, con determinate munizioni, il limite di energia cinetica previsto per le armi di libera vendita. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla prova tecnica relativa all'energia cinetica sviluppabile dalle armi, sostenendo che con pallini di peso inferiore la potenza resterebbe entro i limiti di legge; 2) omessa declaratoria di prescrizione del reato, che il ricorrente collegava all'asserita erronea contestazione di una recidiva qualificata; 3) mancata concessione delle attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva, anziché in equivalenza. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il primo perché mirava a una nuova valutazione del merito sulla prova tecnica, già esaminata congruamente dai giudici di merito; il secondo perché la questione della prescrizione, mai dedotta nei gradi di merito, veniva prospettata per la prima volta in cassazione e dipendeva da una censura sulla recidiva non proposta in appello; il terzo perché anch'esso non era stato devoluto con l'atto di appello.

Norme richiamate

  • artt. 99 c.p.

    Richiamato in relazione alla recidiva contestata; la relativa doglianza non era stata proposta in appello e non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione.

  • art. 2 l. n. 895/1967

    Norma base della contestazione relativa alla detenzione di armi alterate idonee a superare i limiti di energia cinetica per le armi di libera vendita.

  • art. 7 l. n. 895/1967

    Norma richiamata nel capo di imputazione insieme alle altre disposizioni sulla detenzione di armi alterate.

  • art. 3 l. n. 110/1975

    Richiamato per la disciplina delle armi e dei limiti tecnici rilevanti ai fini della qualificazione del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • sent. Corte cost. n. 186/2000

    "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"

    Usata come parametro per verificare se ricorressero ragioni per escludere la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che richieda una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura di accertamenti tecnici già esaminati in modo congruo e non illogico dai giudici di merito.
  • Ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente che l'arma alterata presenti una potenzialità offensiva rilevante secondo la misurazione correttamente effettuata sul parametro tecnico considerato dalla legge; non è decisiva una diversa ipotetica misurazione riferita a munizionamento di minor peso, se la sentenza di merito ha già spiegato la ragione di irrilevanza di tale profilo.
  • In cassazione non possono essere dedotte per la prima volta questioni non devolute nei motivi di appello, quando esse non siano rilevabili d'ufficio e si traducano in nuove contestazioni sul merito o sul trattamento sanzionatorio.
  • La deduzione della prescrizione collegata a un diverso assetto della recidiva non è ammissibile se la questione sulla recidiva non è stata tempestivamente proposta nei gradi di merito.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieReati di comune pericoloImpugnazioni
RamiReati in materia di lavoroProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

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