Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34339/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il soggetto interessato, per mezzo del difensore, ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna che aveva respinto la richiesta di detenzione domiciliare o, in subordine, di affidamento in prova al servizio sociale. Il diniego era stato fondato sulla mancanza di un domicilio idoneo e di fonti lecite di sostentamento, elementi ritenuti indicativi di un elevato rischio di recidiva. Nel ricorso per cassazione si deduceva l’erroneità e la contraddittorietà della decisione, sostenendo che il giudice di sorveglianza aveva affermato la mancanza di un domicilio idoneo pur essendo stata comunicata all’UEPE la disponibilità di un terzo ad ospitarlo e tale disponibilità era stata confermata anche alla polizia giudiziaria. La Corte rileva però che il ricorso non si confronta realmente con la motivazione dell’ordinanza, la quale aveva ritenuto inattendibile quella disponibilità perché il terzo non si era presentato personalmente, non aveva consentito una compiuta verifica della propria identità e non aveva trasmesso la dichiarazione scritta e documentata promessa. Inoltre il ricorso non contesta in modo specifico l’ulteriore ratio decisoria relativa alla totale assenza di indicazioni sulle modalità di sostentamento lecito e alla conseguente prognosi di elevato rischio di recidiva. In sostanza, la doglianza mirava a ottenere una rivalutazione nel merito dei medesimi elementi già esaminati dal giudice di sorveglianza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con le autonome rationes decidendi dell’ordinanza impugnata e che, nella sostanza, si chiedesse una diversa valutazione dei fatti e degli elementi istruttori, attività preclusa al giudice di legittimità in assenza di manifesta illogicità o contraddittorietà. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha disposto il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 94 ord. pen.

    norma richiamata solo implicitamente dal contesto delle misure alternative; la decisione verte sulla valutazione dei presupposti del beneficio e sulla prognosi di recidiva, non su una specifica questione applicativa della disposizione

  • art. 616 c.p.p.

    sulla dichiarazione di inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il versamento alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • art. 125 c.p.p.

    la motivazione del provvedimento impugnato deve essere specificamente confrontata dal ricorrente; non è consentito proporre censure generiche o meramente assertive

  • sentenza Corte cost. n. 186/2000

    il pagamento della somma alla Cassa delle ammende presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, l’assenza di elementi che facciano ritenere non colpevole la parte nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro i provvedimenti in materia di misure alternative alla detenzione, il ricorso è inammissibile se non si confronta in modo puntuale con le autonome rationes decidendi poste a base del diniego.
  • Non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una rivalutazione nel merito degli elementi di fatto già apprezzati dal giudice di sorveglianza, salvo che il provvedimento presenti manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • Ai fini della concessione di una misura alternativa, la disponibilità di un domicilio e di un sostentamento leciti deve risultare concretamente attendibile e verificabile; in difetto, può legittimamente formulersi una prognosi sfavorevole di recidiva.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità dispone la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causazione dell’inammissibilità, il versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.