Cassazione Penale, Ordinanza n. 34351/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
Il detenuto ha chiesto alla sorveglianza la concessione della detenzione domiciliare o, in subordine, dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza valorizzando, da un lato, la preclusione derivante dall'art. 58-quater, comma 1, ord. pen. per i condannati per evasione in esecuzione e, dall'altro, la persistenza della pericolosità sociale desunta da recenti condotte di reato non ancora definitivamente accertate e dai precedenti penali. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti nullità dell'ordinanza, violazione di legge e vizio di motivazione: in particolare, si è lamentato che il Tribunale non avesse acquisito preventivamente la relazione dell'UEPE, assunta dal ricorrente come obbligatoria ai sensi dell'art. 678, comma 2, c.p.p., e che la decisione si fosse fondata su valutazioni della polizia, sui reati commessi e sui precedenti penali, reputati elementi insufficienti secondo la giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non si confrontassero con la duplice ratio dell'ordinanza impugnata: la prima, relativa alla disciplina ostativa di cui all'art. 58-quater, comma 1, ord. pen.; la seconda, relativa alla persistente pericolosità sociale desunta dalla commissione di ulteriori e gravi reati in epoca successiva a quelli in esecuzione. Ha inoltre escluso che esista un obbligo legale, a pena di nullità, di acquisire la relazione dell'UEPE prima di decidere sull'istanza, richiamando la giurisprudenza secondo cui il tribunale di sorveglianza, quando le risultanze documentali già evidenzino l'inidoneità della misura richiesta, non deve svolgere ulteriori accertamenti sulla personalità del richiedente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 58 quater, comma 1, ord. pen.
prevede una disciplina ostativa alla concedibilità delle misure alternative per i condannati per evasione in esecuzione, richiamata dal tribunale come primo fondamento del rigetto
non è interpretato come fonte di un obbligo assoluto e sanzionato da nullità di acquisire la relazione dell'UEPE prima della decisione
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella causazione dell'inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di sorveglianza, il ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi poste a fondamento dell'ordinanza impugnata.
- Non sussiste un obbligo generale, a pena di nullità, di acquisire la relazione dell'UEPE prima della decisione sull'istanza di misura alternativa quando le risultanze documentali già consentano di ritenere la misura inidonea.
- La valutazione di concedibilità delle misure alternative può essere negata quando il giudice accerti, sulla base di elementi concreti e recenti, una persistente pericolosità sociale incompatibile con la funzione preventiva del beneficio.
- La preclusione derivante dall'art. 58-quater ord. pen. e la valutazione negativa sulla personalità del condannato costituiscono autonome ragioni idonee a sorreggere il diniego delle misure alternative.
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