Cassazione Penale, Ordinanza n. 34350/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, rilevando il difetto di legittimazione a proporlo personalmente dopo la novella dell'art. 613 c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non avendo ravvisato elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
La vicenda riguarda una domanda di liberazione anticipata relativa al semestre 21/12/2023-21/06/2024, già respinta dal magistrato di sorveglianza e poi dal Tribunale di sorveglianza in sede di reclamo. Il soggetto detenuto ha quindi proposto ricorso per cassazione personalmente, con atto manoscritto depositato presso l'ufficio matricola del carcere, deducendo l'insussistenza o comunque la scarsa gravità della condotta ritenuta ostativa al beneficio. La Corte non entra nel merito della valutazione sulla condotta ostativa, perché rileva d'ufficio un vizio processuale decisivo: il ricorso è stato proposto personalmente, senza l'assistenza e la sottoscrizione di un difensore abilitato cassazionista, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103/2017. Pur avendo il ricorrente nominato contestualmente un difensore di fiducia, il ricorso resta invalido perché redatto e sottoscritto dal detenuto senza intervento del difensore richiesto dalla legge.
Norme richiamate
consente la trattazione camerale senza formalità quando l'impugnazione è manifestamente inammissibile per un vizio che emerge ictu oculi, come il difetto di legittimazione a ricorrere personalmente.
dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103/2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale; non è ammessa la proposizione personale del ricorso, a pena di inammissibilità.
alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p. imponendo, per il ricorso per cassazione, la sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
viene richiamata per il criterio secondo cui la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende non va applicata quando risulti che la parte ha proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010
Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
affermata la regola generale di inammissibilità del ricorso personale in cassazione e la necessità della sottoscrizione del difensore cassazionista.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione contro qualunque provvedimento penale non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La nomina di un difensore di fiducia contestuale al deposito non sana il vizio quando il ricorso sia comunque redatto e sottoscritto personalmente dal detenuto senza l'intervento del difensore abilitato.
- Quando l'inammissibilità è dovuta a un vizio processuale evidente e non risulta che la parte abbia agito senza colpa, la Corte applica la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
- La trattazione 'de plano' è possibile nei casi di ricorso manifestamente inammissibile per ragioni processuali immediatamente rilevabili.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 21 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34339/2025 del 21/10/2025
- ordinanza_penale · 21 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34344/2025 del 21/10/2025
- ordinanza_penale · 21 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34348/2025 del 21/10/2025
- ordinanza_penale · 21 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34349/2025 del 21/10/2025
- ordinanza_penale · 21 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34351/2025 del 21/10/2025
- ordinanza_penale · 21 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34352/2025 del 21/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →