Cassazione Penale, Ordinanza n. 34349/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il soggetto, già condannato per maltrattamenti in famiglia, ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma ha negato l'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, la detenzione domiciliare. Il giudice di merito aveva ritenuto il richiedente totalmente inaffidabile sulla base di un episodio verificatosi il giorno stesso di una precedente udienza: durante un allontanamento autorizzato dagli arresti domiciliari per partecipare all'udienza, egli sarebbe rimasto all'esterno oltre i limiti consentiti, si sarebbe ubriacato e avrebbe tenuto condotte moleste e socialmente inaccettabili. Nel ricorso si deduceva violazione di legge e erronea ricostruzione dei fatti, sostenendo che non vi fosse evasione, poiché l'allontanamento era autorizzato, che non vi fosse stata molestia ma solo una richiesta di aiuto rivolta a una donna, e che non era stato valorizzato il lungo periodo di osservanza delle prescrizioni della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non si confrontassero realmente con la motivazione dell'ordinanza impugnata, poiché proponevano una lettura alternativa del fatto e contestavano in sostanza il merito della valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza. Secondo la Corte, il provvedimento impugnato non presentava profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e la censura mirava soltanto a ottenere una nuova valutazione degli stessi elementi, operazione non consentita in sede di legittimità. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; inoltre è stato disposto l'oscuramento dei dati identificativi.
Norme richiamate
"IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI"
In presenza di determinati presupposti, la Corte dispone l'oscuramento dei dati identificativi a tutela della riservatezza del soggetto.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
Richiamato per l'oscuramento dei dati identificativi nel provvedimento diffuso.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando non si confronta con la motivazione effettiva del provvedimento impugnato e si limita a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la motivazione impugnata non presenti vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà.
- La censura che contesta la valutazione del materiale fattuale ai fini della concessione di una misura alternativa non è ammissibile se mira solo a riesaminare il merito della decisione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in linea di principio, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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