Cassazione Penale, Ordinanza n. 34344/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Un maresciallo dell'Aeronautica Militare era stato condannato in primo grado e poi, con riduzione della pena, in appello militare per diffamazione militare per avere pubblicato su Facebook e su un sito internet un comunicato relativo al decesso di un militare, descritto falsamente come suicidio e collegato a una presunta strategia di silenzio e indifferenza dei vertici militari e del Ministero della Difesa. Il ricorso deduceva: 1) il mancato riconoscimento del diritto di critica, almeno putativo; 2) l'insussistenza della diffamazione in danno del Comando Aeronautica di Martina Franca, che sarebbe stato richiamato solo per indicare l'appartenenza del militare deceduto; 3) l'illegittimità della pena detentiva irrogata, in ragione della sentenza n. 150/2021 della Corte costituzionale e della necessità di prevedere una sanzione pecuniaria; 4) la richiesta di annullamento senza rinvio per asserita contraddizione con una precedente assoluzione dello stesso imputato in altro procedimento analogo, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. h), c.p.p. Le difese hanno poi insistito, anche con memorie successive, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 227 c.p.m.p. nella parte in cui prevede solo la reclusione militare, e sulla pretesa scriminante del diritto di critica.
La decisione
La Corte di cassazione non decide nel merito sui motivi di ricorso, ma ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 227, primo e secondo comma, c.p.m.p., nella parte in cui prevede esclusivamente la pena detentiva per la diffamazione militare, senza alternativa pecuniaria. Il Collegio osserva che il diritto di critica non appare fondato in fatto, perché il testo parte da presupposti non veri e non verificati; esclude inoltre che l'assoluzione in altro procedimento possa rilevare ex art. 620, comma 1, lett. h), c.p.p. poiché mancherebbe identità dell'oggetto. Tuttavia, ritenendo non manifestamente infondata la censura costituzionale, dispone il rinvio degli atti alla Corte costituzionale. Non viene quindi definita la responsabilità penale nel merito in questa ordinanza.
Norme richiamate
art. 227 c.p.m.p.
La norma incrimina la diffamazione militare e prevede, per le ipotesi più gravi, la sola reclusione militare; la Corte dubita della sua compatibilità costituzionale nella parte in cui non contempla una pena pecuniaria alternativa.
art. 51 c.p.
Il diritto di critica può operare come scriminante della diffamazione, purché esercitato nel rispetto dei limiti di veridicità del fatto, pertinenza e continenza espressiva.
art. 21 Cost.
La libertà di manifestazione del pensiero costituisce parametro centrale del bilanciamento con la tutela della reputazione, anche nell'ambito militare.
art. 10 CEDU
La libertà di espressione si applica anche ai militari; eventuali restrizioni devono essere proporzionate e necessarie in una società democratica.
art. 117 Cost.
È il tramite costituzionale del parametro convenzionale dell'art. 10 CEDU nel giudizio di legittimità costituzionale.
art. 52, comma terzo, Cost.
Lo spirito democratico delle Forze armate richiede un costante bilanciamento tra disciplina militare e libertà di manifestazione del pensiero.
art. 620, comma 1, lett. h), c.p.p.
L'annullamento senza rinvio per contrasto con altra decisione presuppone contraddizione tra provvedimenti concernenti lo stesso oggetto; non è sufficiente la mera diversità di vicende analoghe.
art. 595 c.p.
commi primo e secondo; terzo comma
La disciplina generale della diffamazione è richiamata come termine di comparazione: nella giurisprudenza costituzionale e di legittimità la pena detentiva è compatibile solo in casi di eccezionale gravità, altrimenti è preferibile la pena pecuniaria.
art. 133 c.p.
I criteri di commisurazione della pena devono essere letti alla luce dei principi costituzionali e convenzionali, specie nella scelta tra pena detentiva e pecuniaria.
art. 24 c.p.
È richiamato quale base per la determinazione della multa come possibile soluzione costituzionalmente adeguata.
art. 22 c.p.m.p.
L'ordinamento militare di pace non conosce in generale pene pecuniarie, ma la Corte rileva che tale dato non esclude in assoluto l'applicazione di sanzioni pecuniarie o sostitutive.
art. 3, comma primo, l. 9 dicembre 1941, n. 1383
È richiamato per evidenziare che, in talune ipotesi, le pene pecuniarie previste da leggi speciali possono essere applicate anche nel sistema militare.
art. 57 l. 24 novembre 1981, n. 689
La pena pecuniaria mantiene la propria natura anche quando sia sostitutiva della pena detentiva.
art. 75-bis l. 24 novembre 1981, n. 689
Le disposizioni sulle pene sostitutive si applicano ai reati militari nei limiti della compatibilità con la posizione soggettiva del condannato.
art. 410 c.p.m.p.
La Corte richiama la disciplina dell'esecuzione delle pene pecuniarie nel sistema penale militare.
art. 1479-bis cod. ord. mil.
La disciplina recente dell'attività sindacale militare mostra il peso riconosciuto alla libertà di manifestazione del pensiero nel settore militare.
art. 1476-ter cod. ord. mil.
È richiamato come ambito delle materie nelle quali i militari possono interloquire e manifestare il pensiero secondo i limiti di legge.
art. 199 c.p.m.p.
È citato nel passaggio sulla tutela della disciplina militare quale interesse pubblico rilevante nei reati militari.
Massime di principio
- Il diritto di critica, anche in ambito sindacale o militare, scrimina la diffamazione solo se l'espressione si fonda su un nucleo fattuale vero o quantomeno seriamente verificato e se rispetta pertinenza e continenza; l'attribuzione di fatti falsi fa venir meno la finalizzazione critica.
- La libertà di manifestazione del pensiero tutela anche il personale militare e non si arresta all'interno delle caserme, ma può subire limiti proporzionati e necessari per la disciplina, la sicurezza e l'ordine militare.
- Nella diffamazione, la pena detentiva è compatibile con gli artt. 21 Cost. e 10 CEDU solo in casi di eccezionale gravità; negli altri casi il sistema deve consentire una risposta sanzionatoria pecuniaria o comunque meno afflittiva.
- La presenza, nell'ordinamento, di soluzioni alternative costituzionalmente adeguate consente di scrutinare nel merito la legittimità di una disposizione penale anche quando non esista una sola soluzione 'a rime obbligate'.
- L'annullamento senza rinvio per contrasto con altra decisione richiede identità dell'oggetto e non può essere fondato su una semplice analogia tra vicende processuali diverse.
- In sede di ricorso per cassazione, la questione di legittimità costituzionale di una norma sanzionatoria può essere rilevante anche prima della definizione piena della responsabilità, se la norma è applicabile al giudizio e la decisione della Consulta può incidere sul percorso decisorio.
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