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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30688/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di costruzione e vendita di immobili per l'anno d'imposta 2005, ai fini IVA e IRAP, e dai correlati avvisi emessi nei confronti dei soci per IRPEF quale reddito di partecipazione. L'accertamento traeva origine da accesso presso la sede, da una proposta di adesione non definita e dalla contestazione di maggiori ricavi/redditi derivanti dalla vendita di fabbricati, immobili e garages. I giudici di merito avevano ritenuto legittimo l'impianto accertativo fondato non solo sugli scostamenti dai valori OMI, ma anche su ulteriori elementi probatori, tra cui la grave antieconomicità della gestione. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi, ma prima della decisione hanno depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio, dichiarando di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

La Corte ha preso atto del deposito della rinuncia agli atti del giudizio da parte dei ricorrenti. Pur mancando l'accettazione della controparte e la notificazione della rinuncia, ha ritenuto che la nota depositata integrasse una chiara manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso. Per tale ragione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e ha compensato le spese di lite. Ha inoltre escluso la debenza del doppio contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti depositata in cassazione, quando esprima in modo univoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, può determinare l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso anche se non risulti notificata alla controparte e da questa accettata.
  • In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente il pagamento del doppio contributo unificato.
  • In tema di accertamento tributario, l'amministrazione può fondare la rettifica non solo su scostamenti dai valori OMI, ma su un compendio di elementi probatori concorrenti, incluso il dato della grave antieconomicità della gestione.
  • L'accertamento dei maggiori ricavi o redditi di una società di persone produce riflessi anche sulla posizione fiscale dei soci, ove il maggior reddito sia loro imputato per trasparenza come reddito di partecipazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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