Cassazione Civile, Ordinanza n. 28314/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2007 e 2008 emessi con metodo sintetico/redditometrico, fondati sul possesso di immobili e su spese riferite a beni e servizi ritenuti indice di capacità contributiva. Il contribuente contestava la legittimità della ricostruzione del reddito, sostenendo tra l'altro di non aver presentato dichiarazione per quegli anni perché sotto soglia reddituale. La CTP respingeva i ricorsi; la CTR Lombardia accoglieva solo in parte l'appello riducendo il maggior reddito accertato. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: 1) omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione su punti decisivi, lamentando che la CTR avesse attribuito rilievo a una presunta comproprietà di un immobile in realtà intestato alla sorella, avesse presunto un canone di locazione per un immobile a Messina non provato e non avesse motivato sul criterio di ricalcolo del reddito; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e del d.m. 10 settembre 1992 per errata applicazione delle presunzioni redditometriche. L'Agenzia resisteva con controricorso e ricorso incidentale, censurando a sua volta sia l'ammissibilità dell'appello del contribuente ex art. 53 d.lgs. 546/1992, sia la decisione della CTR che aveva escluso la rilevanza dei canoni di leasing nella base redditometrica senza adeguata motivazione e in contrasto con gli artt. 38 d.P.R. 600/1973, 2728 c.c. e 2697 c.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del contribuente. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il rilievo secondo cui la CTR aveva escluso la rilevanza dei canoni di leasing con una motivazione non giuridica ma meramente equitativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale profilo e la causa rinviata alla CTR della Lombardia per nuovo esame sul punto e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il primo motivo del ricorso incidentale è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
formulazione successiva alla riforma del 2012
il vizio motivazionale è deducibile, per le sentenze successive alla riforma, solo come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non più come omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e circostanze di fatto certi indicativi di capacità contributiva; la Corte afferma che possono rilevare anche canoni di leasing di beni di lusso, senza esclusione a priori per gli anni anteriori al 2009
d.m. 10 settembre 1992
decreto attuativo utilizzato per individuare gli elementi indicativi di capacità contributiva nel redditometro
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla difesa erariale come parametro di ammissibilità dell'appello tributario, rispetto al quale la Corte non si pronuncia nel merito perché il relativo motivo è assorbito
richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la disciplina delle presunzioni legali relative in tema di accertamento sintetico
richiamato nel ricorso incidentale in tema di riparto dell'onere della prova circa i fatti idonei a contrastare la presunzione redditometrica
richiamati in via subordinata nel ricorso incidentale per censurare la motivazione della CTR come fondata su equità anziché su diritto
Massime di principio
- Nel regime dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. successivo alla riforma del 2012, la censura motivazionale è ammissibile solo se denuncia l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è più sufficiente lamentare genericamente motivazione insufficiente o contraddittoria.
- In sede di accertamento sintetico del reddito, l'Ufficio può fondare la ricostruzione su elementi di fatto certi indice di capacità contributiva; il giudice non può escludere in via astratta la rilevanza di un indice redditometrico, ma deve motivare in diritto sull'eventuale sua inapplicabilità al periodo d'imposta considerato.
- La contestazione del contribuente contro l'accertamento sintetico deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare e produrre in giudizio i documenti e i fatti decisivi idonei a smentire gli indici presuntivi valorizzati dall'Amministrazione.
- Una motivazione che escluda la rilevanza di un componente di capacità contributiva sulla base di mere valutazioni di opportunità o equità, senza confrontarsi con il quadro normativo applicabile, è viziata e merita cassazione con rinvio.
- In tema di redditometro, la disponibilità o il possesso di beni e la sostenuta capacità di spesa possono costituire indici presuntivi di reddito; la loro valutazione va svolta secondo la disciplina legale e i relativi decreti attuativi, non secondo apprezzamenti equitativi del giudice.
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