Cassazione Civile, Ordinanza n. 26950/2023 del 20/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un atto di irrogazione di sanzioni emesso nei confronti della ricorrente per omesso versamento delle accise sul gasolio e per illegittimo utilizzo in compensazione di un credito d'imposta ottenuto per gli anni 2014 e 2015 dalla società da lei rappresentata. Secondo l'accertamento richiamato nella decisione, la violazione era stata ricondotta a false fatturazioni relative al consumo di gasolio, funzionali al conseguimento dei benefici fiscali. La sanzione era stata contestata sia come obbligazione solidale, sia personalmente e per l'intero alla persona fisica, in base alle norme sulle sanzioni tributarie. La ricorrente ha sostenuto: la illegittimità della doppia sanzione, perché non sarebbe possibile cumulare responsabilità solidale e personale per i medesimi fatti; la violazione della disciplina introdotta dall'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, che attribuirebbe le sanzioni alla sola persona giuridica quando il rapporto fiscale è proprio della società dotata di personalità giuridica; l'indebita estensione delle ragioni dell'Ufficio rispetto all'atto impositivo; e l'erronea qualificazione della società come mero schermo strumentale dell'attività fraudolenta di un terzo, che la ricorrente assumeva di non aver avallato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse formulato in modo promiscuo, mescolando vizi di motivazione e errori di diritto/processuali senza specificazione, e privo di autosufficienza perché non riportava in modo adeguato i passaggi essenziali degli atti e delle difese rilevanti. Quanto al profilo sostanziale, la Corte ha anche osservato che la decisione di merito era coerente con l'orientamento di legittimità secondo cui l'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 non si applica quando la persona fisica abbia agito nel proprio esclusivo interesse utilizzando la società come schermo o paravento per una frode fiscale. Nel caso concreto, il giudice regionale aveva ritenuto che la società fosse divenuta strumento dell'operazione fraudolenta e che la ricorrente avesse concorso ai meccanismi illeciti, così escludendo l'applicabilità dell'esimente. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione sostanziale dell'Amministrazione.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
conferma il principio generale della responsabilità personale dell'autore della violazione, derogato solo nei casi previsti dalla legge
art. 2, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 504/1995
richiamato come base della sanzione in solido relativa alle violazioni sulle accise
art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1995
richiamato per la disciplina sanzionatoria in materia di accise
art. 7, comma 1, l. 30 settembre 2003, n. 269
«Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica»
la regola di imputazione esclusiva alla persona giuridica opera solo se la violazione è riferibile a un rapporto fiscale proprio dell'ente e la persona fisica ha agito nell'interesse e a vantaggio della società
art. 7, comma 3, l. 30 settembre 2003, n. 269
le disposizioni del d.lgs. n. 472/1997 si applicano in quanto compatibili
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 472/1997
richiamato per la responsabilità personale del soggetto autore della violazione
il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché cumulava in modo promiscuo vizi processuali e motivazionali senza adeguata specificazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato dalla Corte per osservare che la censura sulla violazione di legge non era stata correttamente veicolata come vizio di interpretazione normativa
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134
richiamato per delimitare l'attuale perimetro del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: non è ammissibile una censura che cumuli indistintamente vizi di motivazione, errori di diritto ed errori processuali senza indicare con chiarezza il singolo vizio dedotto e senza riportare gli atti rilevanti nei loro passaggi essenziali.
- La disciplina dell'art. 7 del d.l. n. 269/2003 non esclude in assoluto la responsabilità della persona fisica: la regola dell'imputazione esclusiva alla persona giuridica opera solo se la violazione è stata commessa nell'interesse e a vantaggio effettivo della società dotata di personalità giuridica.
- Quando la società sia utilizzata come mero schermo o paravento per l'interesse esclusivo della persona fisica, viene meno la ratio dell'art. 7 del d.l. n. 269/2003 e torna applicabile il principio generale della responsabilità personale dell'autore della violazione.
- In materia di sanzioni tributarie, la qualificazione concreta del rapporto e l'accertamento del beneficiario effettivo della condotta sono decisivi per stabilire se la sanzione debba ricadere sulla società o sulla persona fisica.
- La denuncia di una 'doppia sanzione' non è fondata quando la motivazione di merito, letta nel suo complesso, esprima in realtà l'attribuzione della responsabilità alla persona fisica quale autore effettivo della frode, e non una duplicazione sanzionatoria per il medesimo fatto.
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