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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30504/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società in nome collettivo e dei suoi soci, di avvisi di accertamento per IRPEF e IVA relativi all'anno 2006. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate, ritenendo insufficiente la motivazione degli atti impositivi perché non sorretta da circostanze gravi, precise e concordanti. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 41 e 42 del d.P.R. 600/1973, dell'art. 55 del d.P.R. 633/1972 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione e di mancata risposta al questionario, l'Ufficio può procedere ad accertamento induttivo anche sulla base di elementi presuntivi non dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Nel caso concreto l'Ufficio aveva ricostruito induttivamente ricavi e reddito imponibile applicando al costo del venduto una percentuale media di ricarico del settore, nonché determinato l'IVA con applicazione dell'aliquota media sugli acquisti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che la CTR ha erroneamente considerato illegittima o insufficiente la motivazione degli avvisi di accertamento per difetto di presunzioni gravi, precise e concordanti, poiché in caso di omessa dichiarazione dei redditi l'Amministrazione può utilizzare presunzioni anche "supersemplici" e l'onere della prova contraria grava sul contribuente. Ha inoltre ribadito che, nell'accertamento induttivo del reddito d'impresa e dell'IVA, l'Ufficio può ricorrere a dati e notizie comunque conosciuti, specie in presenza di omissione dichiarativa e di mancata collaborazione del contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Sicilia, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    Consente l'accertamento induttivo dei redditi sulla base di dati e notizie comunque acquisiti dall'Ufficio, anche in presenza di omissioni dichiarative e irregolarità contabili.

  • art. 41 d.P.R. 600/1973

    In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Ufficio può avvalersi di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina degli avvisi di accertamento.

  • art. 55 d.P.R. 633/1972

    Richiamato per l'accertamento induttivo in materia IVA.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova contraria grava sul contribuente, che deve dimostrare l'insussistenza o la minore entità del reddito accertato induttivamente.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici non sono necessariamente richieste nella forma piena di gravità, precisione e concordanza nei casi di omessa dichiarazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 12 d.P.R. 600/1973

    La ricevuta di presentazione della dichiarazione è uno degli elementi che il contribuente deve produrre per dimostrare l'avvenuto inoltro della dichiarazione.

Massime di principio

  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento induttivo anche mediante presunzioni non assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, trattandosi di presunzioni "supersemplici" idonee a fondare la ricostruzione del reddito.
  • Quando il contribuente deduce di aver presentato la dichiarazione nonostante l'ufficio ne contesti l'omissione, grava su di lui l'onere di produrre la copia del modello sottoscritto e la prova dell'invio, oppure almeno la ricevuta di presentazione; solo allora si sposta sull'Amministrazione l'onere di provare il contrario.
  • Nell'accertamento induttivo del reddito d'impresa, la determinazione dei maggiori ricavi può essere effettuata anche mediante percentuali di ricarico applicate al costo del venduto e ricavate da dati o notizie comunque conosciuti, specie se mancano o sono irregolari le scritture ausiliarie di magazzino o i prospetti delle rimanenze.
  • Il difetto di motivazione dell'atto impositivo non può essere affermato soltanto perché l'accertamento induttivo non si fondi su presunzioni dotate dei requisiti tipici richiesti per gli accertamenti ordinari, quando la legge consente all'Ufficio un ricorso probatorio più elastico in presenza di omessa dichiarazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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