Cassazione Civile, Ordinanza n. 02383/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione proposta avverso un decreto prefettizio di espulsione emesso nei confronti di un cittadino straniero. Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione ritenendo valida la comunicazione del provvedimento perché avvenuta mediante copia conforme all’originale, autenticata da un funzionario di polizia dell’ufficio depositario dell’atto. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 18 d.P.R. 445/2000, sostenendo la nullità della copia del decreto di espulsione perché l’attestazione di conformità sarebbe stata apposta da soggetto non identificato e comunque senza gli elementi richiesti; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che il Giudice di pace si fosse limitato a valorizzare il timbro di conformità, l’indicazione del numero di pagine e la sottoscrizione del funzionario; con il terzo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle contestazioni circa la validità ed efficacia della copia conforme e della prova di conformità del decreto notificato. La Corte ha tuttavia rilevato che i motivi erano tutti inammissibili, perché la censura presupponeva la verifica del documento contestato, ma il ricorrente non lo aveva prodotto in cassazione, come imposto dall’art. 369, comma 1, n. 4, c.p.c.; la mera riproduzione del documento nel ricorso non era sufficiente, essendo funzionale solo alla specificità del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente la mancata produzione, da parte del ricorrente, della copia conforme del decreto di espulsione oggetto di contestazione, documento indispensabile per scrutinare la dedotta irregolarità dell’attestazione di conformità. La Corte ha inoltre chiarito che, in materia di copie analogiche di documenti informatici, l’attestazione di conformità deve provenire da pubblico ufficiale autorizzato e che non sono richiesti, nel caso disciplinato dal codice dell’amministrazione digitale, gli ulteriori adempimenti invocati dal ricorrente in base al previgente art. 18 d.P.R. 445/2000. La pronuncia ha compensato le spese per mancata attività difensiva dell’intimato e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Per l'autenticazione delle copie è richiesta l'attestazione di conformità all'originale da parte del pubblico ufficiale autorizzato; nella disciplina richiamata dalla Corte, per le copie analogiche di documenti informatici non sono più necessari gli ulteriori adempimenti formali che il ricorrente pretendeva di applicare.
Le copie su supporto analogico di documento informatico hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la conformità è attestata da un pubblico ufficiale autorizzato; per le copie conformi alle regole tecniche la stessa efficacia opera se la conformità non è espressamente disconosciuta.
Richiamato come disciplina distinta per le copie informatiche di documenti analogici.
Richiamato come disciplina distinta per le copie informatiche di documenti informatici.
Il ricorrente aveva l'onere di produrre in cassazione il documento su cui fondava la censura; la mancata produzione rendeva il ricorso inammissibile.
La riproduzione del documento nel ricorso serve alla specificità dell'impugnazione, ma non sostituisce il deposito del documento richiesto dall'art. 369 c.p.c.
Invocato per omessa pronuncia; la censura è stata comunque dichiarata inammissibile per la mancanza del documento necessario alla verifica delle doglianze.
Invocato per motivazione apparente; la Corte non è entrata nel merito della doglianza perché il ricorso era inammissibile.
art. 14 l. 15/1968
Richiamato dal Giudice di pace come base dell'autenticazione svolta dal funzionario di polizia dell'ufficio depositario dell'atto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando la censura in cassazione riguarda la regolarità formale di un documento decisivo, il documento stesso deve essere prodotto nel giudizio di legittimità: in mancanza, la doglianza è inammissibile perché la Corte non può compiere il necessario controllo diretto.
- La riproduzione del contenuto del documento nel ricorso, funzionale alla specificità dell'impugnazione, non equivale al deposito del documento ai sensi dell'art. 369 c.p.c. e non sana la mancanza di produzione.
- Per le copie analogiche di documenti informatici, la conformità all'originale deve essere attestata da un pubblico ufficiale autorizzato; non è automaticamente applicabile la disciplina formale prevista per altre tipologie di copie o dal previgente regime normativo, se superato dalla normativa speciale vigente.
- In tema di espulsione dello straniero, la validità della copia notificata non è esclusa dalla mancanza dell'attestazione del prefetto quando l'autenticazione risulti effettuata dall'ufficio notificante o dalla questura secondo prassi autorizzata, salvo specifica previsione normativa contraria.
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