Cassazione Civile, Ordinanza n. 23767/2026 del 22/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ex dipendente comunale, dirigente del servizio manutenzione, per il pagamento di compensi professionali relativi alla redazione di studi di fattibilità necessari alla realizzazione di opere pubbliche finanziate dalla Regione Lazio. Il Comune ha proposto opposizione al decreto, respinta in primo grado e poi in appello. In Cassazione il Comune ha dedotto: 1) violazione dell'art. 24 d.lgs. 165/2001, in relazione agli artt. 90 e 128 d.lgs. 163/2006 e all'art. 17 del CCDI, sostenendo che il compenso non fosse esigibile perché non sarebbe stato effettivamente versato dalla Regione e perché la normativa di contenimento della spesa pubblica subordinava il pagamento a tale presupposto; 2) omesso esame/omessa pronuncia sulla sopravvenuta inefficacia dell'impegno di spesa; 3) violazione degli artt. 191 e 153 d.lgs. 267/2000 per mancanza di copertura finanziaria e quindi insussistenza del diritto al compenso.
La decisione
La Corte dichiara estinto il giudizio limitatamente ai resistenti nei confronti dei quali il Comune ha validamente rinunciato al ricorso, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.; nei confronti del restante intimato, il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte osserva che il primo motivo è inammissibile perché mira a sovvertire l'interpretazione degli atti amministrativi e della contrattazione integrativa data dai giudici di merito, senza indicare specifici canoni ermeneutici violati; i motivi successivi sono pure inammissibili sia per la preclusione derivante dalla doppia conforme sul vizio motivazionale, sia perché introducono questioni nuove non trattate nei gradi di merito e non dedotte in modo autosufficiente. Il Comune è condannato alle spese in favore della sola parte che ha resistito, con distrazione ai difensori antistatari, ed è dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se rituale e univoca, è idonea a produrre effetti processuali estintivi senza necessità di accettazione davanti alla Corte di cassazione.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio nei confronti delle parti interessate.
È richiamato dal ricorrente come base del compenso del dirigente, ma la censura è giudicata inammissibile perché attacca l'interpretazione di merito della disciplina applicabile.
art. 90 d.lgs. n. 163/2006
È evocato quale norma di riferimento per l'attività tecnica svolta, ma la sua applicazione concreta resta assorbita dall'inammissibilità del motivo.
art. 128 d.lgs. n. 163/2006
È invocato dal ricorrente in relazione agli incarichi di fattibilità e ai limiti di spesa, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 17 CCDI
La Corte ribadisce che, in tema di contrattazione integrativa, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione dei canoni legali di interpretazione o di norme imperative, non se mira a sostituire una diversa lettura del testo.
Consente il sindacato in cassazione sulla violazione dei contratti e accordi nazionali, ma non sulla mera diversa interpretazione della contrattazione integrativa, che resta sindacabile solo nei limiti dei canoni ermeneutici e della motivazione.
Il ricorrente, per censurare l'interpretazione di un atto o accordo integrativo, deve indicare specificamente quali criteri ermeneutici siano stati violati.
Il vizio motivazionale è precluso quando vi sia una doppia conforme di merito.
In presenza di doppia decisione conforme, è precluso il ricorso per cassazione nei limiti del vizio di motivazione dedotto ex art. 360, n. 5, c.p.c.
È evocato dal ricorrente per sostenere l'assenza dei presupposti del debito per difetto di copertura finanziaria, ma la censura è dichiarata inammissibile perché introduce una questione nuova.
È richiamato in tema di copertura finanziaria della spesa degli enti locali, ma la censura è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- L'interpretazione di atti amministrativi a contenuto non normativo è riservata al giudice di merito e, in cassazione, può essere censurata solo per violazione dei canoni legali di interpretazione o per motivazione insufficiente o contraddittoria, non per la mera prospettazione di una lettura alternativa.
- Quando si contesta l'interpretazione di una contrattazione collettiva integrativa, il ricorso per cassazione è inammissibile se non indica in modo specifico quali canoni ermeneutici siano stati violati e quale testo contrattuale sia stato male interpretato.
- In presenza di doppia conforme di merito, il vizio di omesso esame o di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei gradi di merito, salvo che siano rilevabili d'ufficio; il ricorrente deve inoltre assolvere all'onere di autosufficienza indicando dove la questione sia stata dedotta nei precedenti gradi.
- La rinuncia rituale al ricorso determina l'estinzione del giudizio nei confronti delle parti interessate senza necessità di accettazione davanti alla Corte di cassazione.
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